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Il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve
essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in
relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali
modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono
essere motivate nella Nota integrativa (art.2426 del Codice civile).
Poiché il legislatore ha previsto
espressamente la possibilità di ammortizzare i beni durevoli nella sola
ipotesi in cui essi abbiano una utilizzazione limitata nel tempo, si deve
escludere ogni possibilità di ammortizzare beni come i terreni che possono
essere utilizzati per tempi illimitati.
Esistono anche immobilizzazioni che,
nonostante possono essere utilizzate per un tempo limitato, hanno un valore
modesto per cui non sono ammortizzate, ma iscritte direttamente tra i
componenti negativi di reddito dell’esercizio in cui sono sostenuti i costi
di acquisizione. La scelta tra l’iscrizione tra le immobilizzazioni o tra i
componenti negativi di reddito deve essere fatta nel rispetto dei requisiti
della chiarezza, della rappresentazione veritiera e corretta della
situazione economia, finanziaria e patrimoniale, e della necessità di
evidenza e verità degli utili conseguiti che il bilancio deve presentare.
L’ammortamento deve essere sistematico.
L’espressione usata dal legislatore ha come scopo quello di evitare che gli
ammortamenti possano essere accelerati o rallentati nei vari esercizi in
base a convenienza. Di conseguenza, l’ammortamento deve essere effettuato:
E’ evidente che l’utilizzazione dei cespiti
all’interno dell’azienda può variare nel corso del tempo e di conseguenza
possono variare anche i piani di ammortamento originariamente predisposti
dall’impresa. In questa ipotesi è necessario motivare la modifica in Nota
integrativa.
Le quote di ammortamento devono essere
determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione
dell’immobilizzazione con la necessità di tenere conto di tutti quei fattori
che possono indurre l’ammortamento: usura fisica, superamento tecnologico,
minore alienabilità del prodotto ottenuto con l'impianto, ecc…
Questo rappresenta il criterio generale da
seguire per il calcolo delle quote di ammortamento quando non è diversamente
previsto dal legislatore. Soprattutto per le immobilizzazioni immateriali,
infatti, il Codice civile prevede regole particolari di ammortamento: così
accade, ad esempio, per i costi pluriennali (costi di impianto e di
ampliamento; costi di ricerca, sviluppo e pubblicità; avviamento), ma in
alcuni casi anche per alcune immobilizzazioni materiali (come le
attrezzature industriali e commerciali valutabili ad un valore costante).
In tutti i casi nei quali non sono previste
norme particolari si applicano le regole generali di seguito enunciate.
Il piano di ammortamento di ciascuna
immobilizzazione deve essere costruito tenendo conto:
-
del valore da ammortizzare;
-
della residua possibilità di
utilizzazione;
-
dei criteri di ripartizione del valore da
ammortizzare.
Il valore da ammortizzare è
rappresentato dalla differenza tra il costo di acquisizione
dell’immobilizzazione e il suo presumibile valore residuo al termine della
vita utile. Il valore residuo al termine della vita utile
dell’immobilizzazione rappresenta un valore presunto. Esso deve essere
determinato facendo riferimento al prezzo realizzabile sul mercato
attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia con riferimento alle
caratteristiche tecniche del bene che al processo di utilizzazione cui esso
è sottoposto. Nel corso della vita del bene, la presunzione del valore
residuo al termine della vita utile può subire modifiche, ad esempio perché
sono intervenute delle variazioni dei prezzi. Di conseguenza tale valore
deve essere periodicamente aggiornato nel piano di ammortamento
dell’immobilizzazione.
Inoltre il valore di recupero va considerato
al netto di eventuali costi di rimozione del bene.
Spesso, il valore di realizzo è estremamente
modesto: questa ragione, insieme alle difficoltà di una sua determinazione
attendibile, portano spesso a non tenerne conto.
Nel caso in cui si presume che il valore di
realizzo sia inferiore rispetto ai costi di rimozione del bene, la
differenza è accantonata lungo la vita utile del cespite.
La residua possibilità di utilizzazione
è collegata con quella che si presume essere la vita utile del bene. Quest’ultima
è, normalmente, inferiore rispetto alla vita fisica dello stesso.
La vita utile dell’immobilizzazione deve
essere determinata tenendo conto dei seguenti fattori:
·
-
deterioramento fisico legato al
trascorrere del tempo;
-
condizioni di utilizzo (all'aperto,
al chiuso, luoghi freddi, umidi, ecc..);
-
politiche di manutenzione e riparazione;
-
grado di utilizzo;
-
durata economica dei cespiti
desumibile dall'esperienza relativa all'impresa, ad altre imprese operanti
nello stesso settore, a stime dei produttori;
-
obsolescenza del cespite e del
prodotto da esso ottenibile;
-
piani aziendali per la
sostituzione dei cespiti;
-
fattori ambientali, economici
e legali che possono imporre dei limiti all'uso del cespite.
Anche la presunta durata utile
dell’immobilizzazione può subire variazioni nel tempo con la conseguente
necessità di modificare il piano di ammortamento predisposto
originariamente.
I criteri con i quali procedere alla
ripartizione del costo ammortizzabile ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento sono distinguibili in:
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Valore ammortizzabile: |
Costo di acquisto o di produzione – Valore di
realizzo al termine della vita utile del bene (al netto di spese di
rimozione) |
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Vita utile del bene: |
-
deterioramento fisico legato al trascorrere del
tempo;
-
condizioni di utilizzo (all'aperto, al chiuso,
luoghi freddi, umidi, ecc..);
-
politiche di manutenzione e riparazione;
-
grado di utilizzo;
-
durata economica dei cespiti desumibile
dall'esperienza relativa all'impresa, ad altre imprese operanti nello
stesso settore, a stime dei produttori;
-
obsolescenza del cespite e del prodotto da esso
ottenibile;
-
piani aziendali per la sostituzione dei cespiti;
-
fattori ambientali, economici e legali che
possono imporre dei limiti all'uso del cespite.
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Quota di ammortamento
costante (metodo consigliato) |
Valore ammortizzabile/vita utile del bene |
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Quota di ammortamento decrescente (ammesso): |
metodo aritmetico: costo storico x (anni di
vita residui/somma dei periodi di ammortamento non ancora decorsi)
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