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Approfondimenti

 
 
Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata - Le regole del Codice civile

 


 
 
 
Approfondimento del 23.10.2007

 

La nozione di immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata è stata introdotta, nel nostro ordinamento giuridico con la riforma del diritto societario. Per tali immobilizzazioni è previsto che la Nota integrativa fornisca indicazioni in merito.

In pratica ci si trova di fronte ad una categoria di immobilizzazioni immateriali per la quale è difficile determinare in modo attendibile il periodo durante il quale esse potranno generare dei flussi di cassa positivi. Quindi si tratta di immobilizzazioni la cui durata nel tempo è limitata, ma tale durata è di difficile determinazione.

 

I criteri di valutazione da applicare a questa categoria di immobilizzazione sono i soliti, trattandosi comunque di immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Per esse, dunque, occorre procedere alla iscrizione in bilancio in base al  criterio del costo e al suo sistematico ammortamento in base alla residua possibilità di utilizzazione. Inoltre, in caso di perdita durevole di valore, si dovrà procedere ad una svalutazione.

 

In bilancio, questa categoria di immobilizzazioni immateriali si differenzia dalle altre per le informazioni che devono essere fornite in Nota integrativa in modo da evidenziare le differenze che si avrebbero se, anziché essere iscritte al costo al netto dell’ammortamento, come prevedono i principi contabili nazionali, fossero iscritte tenendo conto della riduzione di valore che occorrerebbe operare in base ai principi contabili internazionali nel caso in cui tale valore non fosse recuperabile attraverso i futuri flussi di reddito.

 

Le informazioni da fornire in Nota integrativa sono:

·       

  • misura e i motivi della riduzione dei valori applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato;

 

  • differenze rispetto ad eventuali riduzioni di valore operate negli esercizi precedenti;

 

  • influenza delle riduzioni di valore operate sugli eventuali operatori di redditività  di cui sia stata data comunicazione, indicatori di redditività che, per altro, non sono obbligatori.

 

 
   

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