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La nozione di immobilizzazioni
immateriali di durata indeterminata è stata introdotta, nel nostro
ordinamento giuridico con la riforma del diritto societario. In pratica ci
si trova di fronte ad una categoria di immobilizzazioni immateriali per la
quale è difficile determinare in modo attendibile il periodo durante il
quale esse potranno generare dei flussi di cassa positivi. Quindi si tratta
di immobilizzazioni la cui durata nel tempo è limitata, ma
tale durata è di difficile determinazione.
I criteri di valutazione
da applicare a questa categoria di immobilizzazione sono i soliti,
trattandosi comunque di immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata
nel tempo. Per esse, dunque, occorre procedere alla iscrizione in bilancio
in base al criterio del costo e al suo sistematico
ammortamento in base alla residua possibilità di utilizzazione.
Inoltre, in caso di perdita durevole di valore, si dovrà procedere ad una
svalutazione.
In bilancio, questa
categoria di immobilizzazioni immateriali si differenziava dalle altre,
immediatamente dopo la riforma del diritto societario, per le informazioni
che dovevano essere fornite in Nota integrativa in modo da
evidenziare le differenze che si sarebbero avute se, anziché essere
iscritte al costo al netto dell’ammortamento, come prevedono i principi
contabili nazionali, fossero state iscritte tenendo conto della riduzione di
valore da operare in base ai principi contabili internazionali nel caso in
cui tale valore non fosse recuperabile attraverso i futuri flussi di
reddito.
Le informazioni da
fornire in Nota integrativa erano:
-
misura
e i motivi della riduzione dei valori applicate
alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo
riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
determinabile, al loro valore di mercato;
-
influenza
delle riduzioni di valore operate sugli eventuali operatori di
redditività di cui sia stata data comunicazione, indicatori
di redditività che, per altro, non sono obbligatori.
L’UIC
ha osservato che il Testo di tale norma poteva dar luogo ad interpretazioni
dubbie. Il Consiglio dei Ministri, ha recepito le osservazioni proposte
dall’OIC pertanto l’attuale formulazione dell’art.2427 del Codice
civile sul contenuto della Nota integrativa prevede al punto 3-bis)
l’indicazione della ”misura e le motivazioni delle riduzioni di
valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a
tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di
risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze
rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza
sui risultati economici dell'esercizio”. |
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