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La nozione di immobilizzazioni immateriali
di durata indeterminata è stata introdotta, nel nostro ordinamento
giuridico con la riforma del diritto societario. Per tali immobilizzazioni è
previsto che la Nota integrativa fornisca indicazioni in merito.
In pratica ci si trova di fronte ad una
categoria di immobilizzazioni immateriali per la quale è difficile
determinare in modo attendibile il periodo durante il quale esse potranno
generare dei flussi di cassa positivi. Quindi si tratta di immobilizzazioni
la cui durata nel tempo è limitata, ma tale durata è di
difficile determinazione.
I criteri di valutazione da applicare a questa
categoria di immobilizzazione sono i soliti, trattandosi comunque di
immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Per esse,
dunque, occorre procedere alla iscrizione in bilancio in base al criterio
del costo e al suo sistematico ammortamento in base alla residua
possibilità di utilizzazione. Inoltre, in caso di perdita durevole di
valore, si dovrà procedere ad una svalutazione.
In bilancio, questa categoria di
immobilizzazioni immateriali si differenzia dalle altre per le informazioni
che devono essere fornite in Nota integrativa in modo da evidenziare
le differenze che si avrebbero se, anziché essere iscritte al costo al netto
dell’ammortamento, come prevedono i principi contabili nazionali, fossero
iscritte tenendo conto della riduzione di valore che occorrerebbe operare in
base ai principi contabili internazionali nel caso in cui tale valore non
fosse recuperabile attraverso i futuri flussi di reddito.
Le informazioni da fornire in Nota integrativa
sono:
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misura e i motivi della
riduzione dei valori applicate
alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo
riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile,
al loro valore di mercato;
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influenza delle
riduzioni di valore operate sugli eventuali operatori di redditività
di cui sia stata data comunicazione, indicatori di redditività che, per
altro, non sono obbligatori.
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