Il bilancio d’esercizio si compone di
quattro documenti:
Fino
ai bilanci relativi all'esercizio 2015 il Rendiconto finanziario non è uno
dei documenti di cui si compone il bilancio e la sua redazione da parte
delle società è facoltativa.
Il
D.Lgs.139/2015, che ha modificato in parte la normativa in materia di
bilancio, ha introdotto tale documento tra quelli che costituiscono il
bilancio stesso. La disposizione si applica a partire dai bilanci relativi
all'esercizio 2016.
Il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle
disposizioni previste nel Codice civile è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata e la Nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla
deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in
misura corrispondente al valore recuperato (art.2423 del
Codice civile).
L’art.2424 individua le immobilizzazioni
materiali ed immateriali da indicare nello Stato patrimoniale.
Le immobilizzazioni vanno indicate
alla classe B dello Stato patrimoniale. Esse sono distinte in tre
sottoclassi. Di queste, le prime due si riferiscono rispettivamente alle immobilizzazioni
immateriali (B.I) e materiali (B.II), mentre la terza si
riferisce alle immobilizzazioni finanziarie (B.III).
La sottoclasse B- I
relativa alle immobilizzazioni immateriali si compone delle seguenti
voci:
-
costi di impianto e di ampliamento;
-
costi sviluppo (fino ai bilanci 2015 la voce
è costi di ricerca, sviluppo e pubblicità);
-
diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno;
-
concessioni, licenze, marchi e diritti
simili;
-
avviamento.
La sottoclasse B-II relativa alle
immobilizzazioni materiali si compone delle seguenti voci:
1)
-
terreni e fabbricati;
-
impianti e macchinario;
-
attrezzature industriali e commerciali;
-
altri beni;
-
immobilizzazioni in corso e acconti.
Le imprese che concedono beni in locazione
finanziaria devono indicare in bilancio le immobilizzazioni concesse in
leasing separatamente dalle altre.
Si ricorda che ai sensi dell’art.2423-ter del
Codice civile, le voci precedute
da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza
eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente. Per
contro, esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini di una
veritiera e corretta situazione patrimoniale e finanziaria della società e
del risultato economico dell'esercizio o quando il raggruppamento favorisce
la chiarezza del bilancio. In quest’ultimo caso la Nota integrativa deve
contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci
qualora il loro contenuto non è compreso in nessuna di quelle indicate negli
schemi di bilancio previsti dal Codice civile.
Le voci precedute da numeri arabi devono
essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello Stato patrimoniale e del
Conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle
relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non
comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere
segnalati e commentati nella Nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
Se un elemento dell'attivo o del passivo
ricade sotto più voci dello schema, nella Nota integrativa deve annotarsi,
qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua
appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto (art.2424
del Codice civile).
Per espressa previsione di legge tra le
immobilizzazioni devono essere iscritti quegli elementi patrimoniali
destinati ad essere utilizzati durevolmente (art.2424-bis del Codice
civile).
Il valore che deve essere iscritto in bilancio
è il valore netto ottenuto portando ogni fondo in detrazione della
singola voce cui si riferisce.
Esempio:
costo storico fabbricato 10.000
fondo ammortamento fabbricato: 7.000
STATO PATRIMONIALE |
ATTIVO |
|
B – IMMOBILIZZAZIONI:
II – Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati |
3.000 |
In alternativa è possibile indicare i fondi in
detrazione dei valori originari elencandoli in colonne distinte tra valore
lordo, ammortamento accumulato e valore netto.
Esempio:
STATO PATRIMONIALE |
ATTIVO |
|
B – IMMOBILIZZAZIONI:
II – Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
valore lordo
fondo ammortamento |
10.000
7.000 |
3.000 |
Entrambi i metodi sopra esposti risultano
corretti da un punto di vista giuridico.
L’ammortamento di competenza
dell’esercizio deve essere esposto nel Conto economico alla classe “costi
della produzione” (B) nella voce “ammortamenti e svalutazioni”
(10). All’interno di tale voce vanno indicati distintamente l’ammortamento
delle immobilizzazioni immateriali (posta a) dall’ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali (posta b).
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