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Sotto l’aspetto fiscale gli oneri in
esame rientrano tra le altre spese relative a più esercizi
disciplinate all’art.108 del TUIR comma 3. Tali spese sono deducibili nel
limite della quota imputabile a ciascun esercizio. In questo modo si
consente di dedurre fiscalmente le spese capitalizzate secondo i criteri
applicati in bilancio. Si ritiene, infatti, che l’espressione “imputabile “
debba essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità della quota di
spese di impianto ed ampliamento effettivamente imputata a Conto economico
in base ai principi contabili.
Nel 2005 la norma è stata modificata in modo
da consentire alle imprese che adottano gli IAS di dedurre le spese
di impianto e di ampliamento in quote costanti nell'esercizio in cui sono
state sostenute e nei quattro successivi.
Si rammenta, infine, che per le imprese di
nuova costituzione tali oneri (come pure le spese per studi e ricerche,
quelle per pubblicità e promozione e quelle di rappresentanza) sono
deducibili solamente a partire dal dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi.
Il differimento ammesso fiscalmente
rappresenta una deroga al principio di competenza: essa trova una
giustificazione nel fatto che i primi esercizi di vita di un’impresa spesso
chiudono in perdita e, dunque, tali spese non potrebbero essere
ammortizzate attraverso la loro contrapposizione ai ricavi.
Fiscalmente rientrano tra le spese
relative a più esercizi quelle di messa in opera dei vigneti (C.M. 98
del 17/05/2000).
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