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L'ammortamento fiscale dei costi di impianto ed ampliamento - come si ammortizzano i costi di impianto secondo il fisco

 


 
 
 

Approfondimento del 03.10.2008

 

Sotto l’aspetto fiscale gli oneri in esame rientrano tra le altre spese relative a più esercizi disciplinate all’art.108 del TUIR comma 3. Tali spese sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. In questo modo si consente di dedurre fiscalmente le spese capitalizzate secondo i criteri applicati in bilancio. Si ritiene, infatti, che l’espressione “imputabile “ debba essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità della quota di spese di impianto ed ampliamento effettivamente imputata a Conto economico in base ai principi contabili.

 

Nel 2005 la norma è stata modificata in modo da consentire alle imprese che adottano gli IAS di dedurre le spese di impianto e di ampliamento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

 

Si rammenta, infine, che per le imprese di nuova costituzione tali oneri (come pure le spese per studi e ricerche, quelle per pubblicità e promozione e quelle di rappresentanza) sono deducibili solamente a partire dal dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

Il differimento ammesso fiscalmente rappresenta una deroga al principio di competenza: essa trova una giustificazione nel fatto che i primi esercizi di vita di un’impresa spesso chiudono in perdita e, dunque, tali spese non potrebbero  essere ammortizzate attraverso la loro contrapposizione ai ricavi.

 

Fiscalmente rientrano tra le spese relative a più esercizi quelle di messa in opera dei vigneti (C.M. 98 del 17/05/2000).

 

 
   

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