|
L’art.2423
del Codice civile stabilisce che “gli amministratori devono redigere il
bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa”.
Quest’ultima,
dunque, è uno dei documenti di cui si compone il bilancio e ha la funzione
di completare ed illustrare i dati presenti nello stato patrimoniale e nel
conto economico.
Il
contenuto della Nota integrativa è disciplinato nell’art.2427
del Codice civile, ma altre norme hanno delle disposizioni che vanno ad
agire su quello che è il contenuto di tale documento. Esse sono:
-
altre
norme civilistiche (contenute, ad esempio, negli art.2423, 2423 bis,
2423 ter, 2424, 2426, 2427-bis);
-
altre
norme di legge riguardanti il bilancio.
Per
quanto concerne il contenuto della Nota integrativa, così come esso è
previsto dall’art.2427 del Codice civile, possiamo dire che le
informazioni in essa presenti possono essere raggruppate in tre categorie.
Informazioni che:
-
illustrano
i criteri contabili adottati;
-
vanno
a fornire informazioni, dettagli e motivazioni su talune voci dello
stato patrimoniale e del conto economico;
-
forniscono
ulteriori informazioni rispetto a quelle desumibili da stato
patrimoniale e conto economico.
La
Nota integrativa, dunque, ha come finalità quella di dare tutte le
informazioni necessarie per permettere una migliore comprensione e
valutazione dei dati riportati nello stato patrimoniale e nel conto
economico con riferimento alla situazione finanziaria, patrimoniale ed
economica dell’impresa in modo da rendere chiaro, per i terzi, il bilancio
stesso.
|
|