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Per ciò che
concerne le immobilizzazioni immateriali, lo IAS 38 prevede che
debbano essere ammortizzate solamente le attività a vita
utile definita.
Il valore ammortizzabile è
rappresentato dalla differenza tra il valore di iscrizione e il valore
residuo. Tuttavia, a differenza di quanto accade per le immobilizzazioni
materiali, il valore residuo è sempre ipotizzato pari a zero a meno che non
esista un impegno formale da parte di terzi a comprare l’attività
immateriale alla fine della sua vita utile o esiste un mercato attivo per
l’attività immateriale in esame e si ipotizza esso esisterà anche alla fine
della sua vita utile.
Il metodo di ammortamento da preferire è
quello a quote costanti. In alternativa si può optare per un altro
criterio che rifletta un più rapido ammortamento dei beni.
I beni a vita
utile indefinita non devono essere ammortizzati ma sono
soggetti ad impairment test con cadenza almeno
annuale ed, in ogni caso, nel momento in cui vi è un’indicazione che il
bene possa avere subito una riduzione di valore. Ciò in quanto
un’attività non può essere iscritta ad un valore superiore rispetto a
quello recuperabile. Quest’ultimo è rappresentato dal valore più
elevato tra il fair value, al netto degli oneri e il valore d’uso
dell’attività, cioè il valore attuale dei flussi finanziari futuri, in
entrata e in uscita, che si prevede abbiano origine dall’attività.
Lo IAS 36, inoltre prevede che, l’impresa
provveda a stimare, almeno a conclusione di ogni periodo amministrativo, il
valore recuperabile delle seguenti attività:
La stima deve essere effettuata anche se non
vi è alcuna indicazione che tali attività abbiano subito una perdita
durevole di valore. |