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Animali e piante di imprese agricole sono da
considerarsi beni strumentali per l’impresa. In quanto tali, sotto il
profilo contabile possono essere considerati delle immobilizzazioni
materiali da iscriversi in bilancio in base al criterio del costo e da
ammortizzarsi in base alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Tuttavia sotto il profilo fiscale essi
sono considerati oneri ad utilità pluriennali (art.108 del
TUIR )
deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio con la
conseguenza che per le imprese di nuova costituzione tali costi sono
deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi
(C.M. 11 del 10/04/1991 e
C.M. 98 del 17/05/2000).
Se tale soluzione venisse accolta anche sotto
il profilo civilistico la capitalizzazione di tali costi potrebbe avvenire
solamente a condizione che si tratti di oneri con utilità pluriennale e con
il consenso del collegio sindacale, nel caso in cui esso esiste. Conseguenza
della capitalizzazione come oneri ad utilità pluriennale sarebbe quella
dell’ammortamento di tali costi entro un periodo massimo di 5 anni e della
possibilità di distribuire dividendi solo se le riserve disponibili sono
sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
Secondo il parere dell’Amministrazione
finanziaria non sono ammortizzabili le scorte vive (R.M. 1342 del
05/07/1980) e i cavalli da corsa (R.M. 144 del 13/01/1982
e R.M. 306
del 15/02/1980) che rappresentano degli oneri pluriennali e non beni
ammortizzabili.
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