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L’art.102 del TUIR
fissa i criteri generali per il calcolo delle quote di ammortamento
relative alle immobilizzazioni materiali. Per i beni immateriali e
per i costi pluriennali sono fissati criteri diversi a seconda del tipo di
bene.
Ci occuperemo ora, solamente, all'esame delle
regole contenute nell’art.102 del TUIR.
Si osserva innanzitutto che le quote di
ammortamento sono deducibili dal reddito d’impresa a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene, con la conseguenza che
un’immobilizzazione è ammortizzabili solamente a partire dall’esercizio nel
quale è stata effettivamente inserita nel processo produttivo.
Un’eccezione a tale regola si ha nel caso di
beni provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore. Le quote
di ammortamento relative a tali beni strumentali sono deducibili a decorrere
dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione nell'inventario o nel
registro degli acquisti.
La quota di ammortamento deducibile non può
superare l’importo ottenuto dall’applicazione dei coefficienti
previsti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul
costo del bene. Tali coefficienti variano col variare del settore produttivo
dell’impresa e col variare della categoria di appartenenza del bene
ammortizzabile. E’ questo il cosiddetto ammortamento ordinario.
Due sono i decreti ai quali far riferimento
per l’esatta individuazione dei coefficiente di ammortamento fiscalmente
ammessi:
I coefficienti di ammortamento individuati da
tali norme sono fissati in modo da esprime il normale deperimento delle
differenti categorie di beni nei vari settori di attività.
Nel primo esercizio in cui il bene è
ammortizzato la quota di ammortamento ordinario deve essere
ridotta della metà.
Esempio: si ipotizzi che un’impresa
tessile debba procedere all’ammortamento di un impianto il cui costo
fiscalmente riconosciuto sia pari a 10.000. Il coefficiente applicabile è
pari al 12,50%. L’ammortamento ordinario va calcolato come segue:
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Quota di ammortamento
deducibile |
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Esercizio di entrata in funzione |
10.000 x 12,5% x ½ = |
625 |
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2° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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3° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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4° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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5° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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6° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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7° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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8° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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9° esercizio |
Parte residua del costo |
625 |
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Totale ammortizzato |
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10.000 |
Nell’ipotesi in cui l’impresa si trovi a dover
ammortizzare dei beni strumentali non previsti nella Tavola relativa al
proprio settore di appartenenza, essa dovrà fare riferimento al coefficiente
previsto in altra Tavola, verificando che il bene sia sottoposto allo stesso
processo d'usura (Cass. n. 05241 del 12/5/1995.)
La misura dell’ammortamento ordinario può
essere elevata fino a due volte, nell’esercizio di entrata in funzione del
bene e nei due successivi. E’ questo il cosiddetto ammortamento
anticipato.
Riprendendo l’esempio precedente si avrebbe:
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Quota di
ammortamento
ordinaria |
Quota di
ammortamento
anticipata |
Quota di
ammortamento deducibile |
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Esercizio di entrata in funzione |
10.000 x 12,5% x ½ = |
625 |
625 |
1.250 |
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2° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
1.250 |
2.500 |
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3° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
1.250 |
2.500 |
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4° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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1.250 |
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5° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
|
1.250 |
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6° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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1.250 |
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Totale ammortizzato |
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10.000 |
Le quote dell'ammortamento anticipato
possono essere dedotte dal reddito d'impresa nell'esercizio di entrata
in funzione del cespite e nei due successivi, non ostando alla
deduzione la circostanza che in uno o più di tali esercizi l'impresa
non si sia avvalsa di tale possibilità (R.M. 2027 del 07/07/1977).
In caso di beni già utilizzati da parte di
altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo
utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.
Tornado all’esempio precedente e ipotizzando
che si tratti di un bene usato, si avrà:
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Quota di
ammortamento
ordinaria |
Quota di
ammortamento
anticipata |
Quota di
ammortamento deducibile |
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Esercizio di entrata in funzione |
10.000 x 12,5 x ½ = |
625 |
625 |
1.250 |
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2° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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1.250 |
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3° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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1.250 |
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4° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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1.250 |
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5° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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1.250 |
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6° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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1.250 |
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7° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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1.250 |
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8° esercizio |
10.000 x 12,5% = |
1.250 |
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1.250 |
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Totale ammortizzato |
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10.000 |
A partire dal periodo di imposta in corso 04
luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L.223/2006, non sono più
deducibili le quote di ammortamento anticipato su talune categorie di
veicoli a motore (Si veda a tale proposito
Autoveicoli aziendali - deducibilità dei costi dal reddito d'impresa)
La misura dell’ammortamento ordinario può
essere superata in proporzione della più intensa utilizzazione del settore.
Si parla in questo caso di ammortamento accelerato. Condizione
necessaria affinché si possa procedere all’ammortamento accelerato è che le
immobilizzazioni siano sottoposte, nel caso concreto, ad una più
intesa utilizzazione rispetto al settore di appartenenza
dell’impresa e che l’impresa possa fornire all’Amministrazione finanziaria
una idonea prova. L’onere della prova, infatti, è a carico del contribuente.
Per quanto concerne la prima condizione
occorre osservare che, affinché si possa ricorrere all’ammortamento
accelerato, è necessario che gli impianti e i macchinari presentino una
più intensa utilizzazione rispetto alla normale utilizzazione dei beni nel
settore economico in cui opera l'impresa. Quest’ultima è data dall’utilizzazione
che mediamente si verifica, nel settore in cui opera l’impresa, durante
un tempo sufficiente per una elaborazione statistica. Ciò esclude la
possibilità di ricorrere all’ammortamento accelerato in base ad una più
intensa utilizzazione dell’immobilizzazione rispetto alle medie del settore
calcolate con riferimento a brevi periodi di tempo (Cassazione n. 6837 del
22 luglio 1994). La misura della “normale utilizzazione” deve individuarsi
nei coefficienti di ammortamento previsti dal richiamato
D.M. 31 dicembre 1988,
per la categoria di beni considerati e per il settore di attività
dell’impresa (R.M. 145/E del 01/07/2003).
L’ammortamento accelerato non può applicarsi
nel caso in cui vi sia una particolare usura dei beni immobili causata dalla
peculiare attività esercitata dall’impresa, in quanto, in questa ipotesi non
vi è una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del
settore come prevede la norma (R.M. 145/E
del 01/07/2003).
Neppure nell’ipotesi in cui il bene presenti
un'obsolescenza più accentuata rispetto a quella normale del settore si può
applicare l’ammortamento accelerato. Se è vero, infatti, che i coefficienti
di ammortamento stabiliti per legge fanno riferimento ad una normale
obsolescenza del bene, e altresì vero che un’obsolescenza più accentuata
rispetto a quella normale del settore esplica una rilevanza fiscale solo
al momento della dismissione del bene dal processo produttivo, poiché è
in tale momento che essa assume il carattere della certezza e
definitività (R.M.581 del 05/05/1979).
Per quanto concerne il requisito della
prova della più intensa utilizzazione di impianti e macchinari rispetto
alle medie di settore, essa può essere rappresenta dalle ore straordinarie
dei dipendenti riportate sul libro paga qualora evidenziano un utilizzo più
intenso e prolungato rispetto a quello che è il normale orario osservato
dalla generalità delle imprese operanti nello stesso settore. Altro elemento
che può costituire una prova della più intensa utilizzazione di impianti e
macchinari rispetto alle medie del settore, può essere rappresentata dallo
svolgimento di un numero di turni di lavoro maggiori rispetto a quelli usali
del settore.
Non si può applicare l’ammortamento accelerato
nell’ipotesi di una maggiore utilizzazione degli impianti e dei macchinari
sia la conseguenza di una ristrutturazione aziendale la quale produca
un aumento del ritmo del ciclo produttivo rispetto a quello precedente in
modo da adeguarsi a quelli della altre imprese del settore.
Le attuali norme fiscali prevedono un limite
massimo alla quota di ammortamento deducibile mentre non sono previsti
limiti minimi. Secondo un parere dell’Agenzia delle entrate questo non
significa che non possa essere effettuato l’ammortamento ridotto.
Prima dell’introduzione dell’IRES, la norma prevedeva che, se in un
esercizio, l’ammortamento era fatto in misura inferiore rispetto a quello
ordinario, le quote di ammortamento relative alla differenza erano
deducibili negli esercizi successivi. Tuttavia se l’ammortamento fatto in un
esercizio era inferiore alla metà dell’ammortamento ordinario il minor
ammontare non concorreva a formare la differenza ammortizzabile a meno che
non dipendeva da una effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a
quella normale del settore.
Tale disposizione non è stata riprodotta dopo
l’introduzione dell’IRES con la conseguenza che sono ammesse in deduzione
quote di ammortamento inferiori rispetto a quelle ordinarie senza che sia
previsto alcun limite minimo e, dunque, con la possibilità, negli esercizi
successivi, di recuperare le quote di ammortamento non dedotte per effetto
dell'applicazione di coefficienti ridotti rispetto a quelli massimi
consentiti (R.M. 51/E del 22/04/2005).
A partire dal primo gennaio 2004, data di
entrata in vigore dell’IRES, le imprese possono calcolare quote di
ammortamento fiscalmente deducibili inferiori all’ammortamento ordinario
anche in misura superiore rispetto alla metà. Questa regola non si applica
ai soli beni ammortizzabili acquisiti a partire dal 2004, ma anche a quelli
già in possesso dell’impresa a tale data. Per questi ultimi beni, l’importo
in precedenza non dedotto perché inferiore al limite del 50 per cento della
quota di ammortamento ordinaria non concorrerà alla formazione del residuo
ammortizzabile, mentre costituirà parte della componente straordinaria di
reddito al momento della cessione del bene. (R.M.
51/E del 22/04/2005)
Esempio:
bene acquistato nel 2003. Costo storico
10.000. Coefficiente di ammortamento ordinario: 20%.
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Anno |
Quota di ammortamento ordinaria |
Quota di ammortamento effettivamente dedotta |
Parte di costo non ammortizzabile |
Totale costo |
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2003 |
10.000 x 20% x ½ = 1.000 |
400 |
400 – (1.000/2) = 100 |
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2004 |
10.000 x 20% = 2.000 |
900 |
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2005 |
10.000 x 20% = 2.000 |
2.000 |
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2006 |
10.000 x 20% = 2.000 |
2.000 |
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2007 |
10.000 x 20% = 2.000 |
2.000 |
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2008 |
10.000 x 20% = 2.000 |
1.700 |
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Totale |
9.000 |
100 |
10.000 |
L’abrogazione del limite minimo per
l’ammortamento ridotto non significa che gli ammortamenti fiscali possono
essere calcolati in modo discrezionale.
Nell’ipotesi in cui l’ammortamento fiscale
dovesse risultare inferiore rispetto a quello civilistico l’impresa dovrà
apportare, in sede di dichiarazione dei redditi, le opportune variazioni in
aumento. Al contrario, negli esercizi successivi non si potranno operare le
corrispondenti variazioni in diminuzione relative alle quote di ammortamento
non dedotte in precedenza, perché non troverebbero una legittima
giustificazione nelle norme relative al reddito d'impresa (R.M.
78/E del 17/06/2005).
Per le immobilizzazioni materiali
ammortizzabili di importo modesto è consentita la deduzione integrale del
costo nell’esercizio in cui esso è stato sostenuto senza che vi sia
bisogno di ricorrere al processo di ammortamento. Per la precisione la norma
è applicabile nel caso di il cui costo unitario non è superiore a 516,46
euro.
In caso di eliminazione dal complesso
produttivo di beni non ancora completamente ammortizzati il costo
residuo è ammesso in deduzione. La norma va applicata qualunque sia la causa
di eliminazione del bene: distruzione, guasti, obsolescenza, ecc...
Nell’ipotesi in cui l’impresa cede o dismette
dei beni ammortizzabili nel corso dell’anno è dubbio se debbano essere o
meno calcolate le quote di ammortamento relative all’esercizio di cessione o
dismissione.
La stessa Amministrazione finanziaria si è
espressa, nel corso del tempo, con pareri contrastanti. Con la C.M. 98 del
17/05/00 il fisco ha sostenuto che le immobilizzazioni cedute nel corso
dell’esercizio non devono essere ammortizzate dato che il residuo costo
fiscale concorre al calcolo della plusvalenza tassabile o della
minusvalenza deducibile.
Per contro nella
R.M. 41/E del 12/02/02 si è affermato
che nel caso di immobilizzazioni dismesse o cedute nel corso dell’esercizio
sono deducibili le relative quote di ammortamento calcolate secondo il
criterio pro-rata temporis confermando un pensiero già
espresso precedentemente (C.M. 9 del
21/03/1980 e C.M.320 del 19/12/1997).
Va precisato, tuttavia, che la deduzione delle quote di ammortamento secondo
il criterio del pro-rata temporis era stato affermato
dall’Agenzia delle entrate nel caso di operazioni di conferimento.
A tale proposito occorre ricordare che il
principio contabile n.30, relativo ai bilanci intermedi, prevede che
l’aliquota utilizzata per la determinazione delle quote di ammortamento deve
essere ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto
all’intero esercizio, poiché solo in questo modo è possibile correlare il
deprezzamento del cespite alla sua partecipazione al processo produttivo.
Inoltre si ritiene che anche nel caso di alienazione, perdita o comunque
dismissione del cespite nel corso dell’esercizio, sia corretto calcolare
l’ammortamento relativo alla frazione di esercizio nel quale il cespite è
stato utilizzato. Di conseguenza il calcolo di quote di ammortamento
fiscalmente deducibili secondo il criterio pro-rata temporis
avvicinerebbe maggiormente la determinazione del reddito fiscale a quello
economico.
Nel caso di imprese il cui esercizio è
inferiore o superiore ai 12 mesi, le quote di ammortamento
devono essere ragguagliate alla durata dell’esercizio (Art.110 comma
5 TUIR). |