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L’art.2427 del
Codice civile fissa il
contenuto minimo della Nota integrativa.
Essa dovrà indicare una serie di dati relativi
alle immobilizzazioni.
In particolare la Nota integrativa dovrà
indicare:
-
i criteri di valutazione delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali, i criteri applicati per
eventuali rettifiche di valore e, nel caso di immobilizzazioni il cui
costo è espresso all’origine in valuta estera, i criteri per la
conversione in moneta avente corso legale nello Stato. L’indicazione
riguarda tutte le voci del bilancio ivi incluse le immobilizzazioni;
-
i movimenti delle immobilizzazioni,
specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad
altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell'esercizio;
-
la misura e le motivazioni
delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali
e immateriali, facendo a
tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di
risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
rilevante, al loro valore di mercato,
segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi
precedenti ed evidenziando la loro influenza
sui risultati economici dell'esercizio
Inoltre, la Nota integrativa deve
indicare anche:
-
gli eventuali motivi per i quali non si è
provveduto ad applicare talune disposizioni relative alle immobilizzazioni
materiali ed immateriali, ad esempio nel caso in cui siano stati
applicati dei criteri di valutazione diversi da quelli stabiliti dal
Codice. Si ricorda, infatti, che tale possibilità è prevista qualora, in
casi eccezionali, l'applicazione di una delle disposizioni di legge in
tema di bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta. In questa ipotesi la Nota integrativa, oltre a dover motivare la
deroga, deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato (art.2423);
-
i motivi dell’eventuale modica dei
criteri di valutazione delle immobilizzazioni da un esercizio
all’altro. In questa ipotesi la Nota integrativa deve anche indicare
l’influenza sulla rappresentazione finanziaria, economica e patrimoniale
(art.2423-bis);
-
l’indicazione distinta delle voci delle
immobilizzazioni che hanno formato eventualmente oggetto di
raggruppamento in quanto si tratta di importi irrilevanti o in quanto
ciò favorisce la chiarezza del bilancio (art.2423-ter);
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eventuali problemi di comparabilità delle
voci relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art.2423-ter).
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