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Le norme fiscali prevedono che le
immobilizzazioni materiali, il cui costo unitario non eccede i
516,46 euro, possono concorrere interamente alla formazione del reddito
d’impresa nell’esercizio nel quale il costo è stato sostenuto senza dover
ricorrere all’ammortamento.
Vediamo la relazione esistente tra norme
fiscali e civilistiche, posto che il bilancio non può essere inquinato da
disposizioni di carattere fiscale. Le situazioni che, di fatto, si possono
riscontrare, sono riconducibili a due diverse fattispecie:
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i beni di importo non superiore a 516,46
euro hanno una vita economica utile pluriennale. In questo caso,
tali beni devono, contabilmente, essere iscritti tra le immobilizzazioni e
ammortizzati in modo sistematico tenendo conto della residua possibilità
di utilizzazione. In questo caso, fiscalmente, la deduzione integrale del
costo nell’esercizio in cui esso è stato sostenuto, può essere effettuata
attraverso la compilazione del quadro EC. Questo per i redditi prodotti
fino al 2007. Dal 2008, la soppressione del quadro EC, e la deducibilità
fiscale dei soli costi imputati a Conto economico, potrebbe indurre i
redattori del bilancio ad inquinare lo stesso e portare il costo
interamente a componente negativo di reddito anche quando si tratti di
beni la cui vita economica utile è pluriennale.
Si ricorda che, sotto il profilo fiscale, la
deducibilità integrale di tali costi è una facoltà riconosciuta al
contribuente e non un obbligo.
Quindi, di fronte a beni la cui vita economica
utile è pluriennale si può, più opportunamente, optare per la deduzione di
quote di ammortamento sia contabilmente che fiscalmente.
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