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Il valore da ammortizzare è rappresentato dal
costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. La definizione
di costo, ai fini fiscali, è contenuta nell’art.110
del TUIR.
Esso stabilisce che il costo dei beni
ammortizzabili deve essere inteso sempre al lordo delle quote di
ammortamento.
Il costo di acquisizione è rappresentato dal
costo di acquisto, nel caso di acquisto dell’immobilizzazione da
terzi, o di produzione, nel caso di costruzione o produzione in
economia. Tale costo comprende anche gli oneri accessori di diretta
imputazione. Con quest’ultima espressione si devono intendere quei costi
che presentano un nesso di consequenzialità. Tipici esempi di oneri
accessori di diretta imputazione sono le spese di trasporto, le spese di
assicurazione. Tra gli oneri accessori di diretta imputazione si comprende
anche l’Iva indetraibile per indetraibilità oggettiva.
Il costo ammortizzabile non
comprende le spese generali e, in genere, non comprende neppure
gli interessi passivi.
In particolare, per quanto riguarda gli
interessi passivi, fino al 2004 essi potevano essere portati in aumento del
costo ammortizzabile delle immobilizzazioni solamente nell’ipotesi in cui
erano relativi alla fabbricazione del bene o a prestiti contratti per la
loro acquisizione. Attualmente la norma prevede che gli interessi passivi
non possono essere portati in aumento del costo ammortizzabile
dell’immobilizzazione, ad eccezione degli interessi passivi che in
bilancio sono stati portati in aumento del costo del bene per effetto di
disposizioni di legge.
Il costo di fabbricazione può comprendere
oltre ai costi di diretta imputazione anche quote di costi di imputazione
indiretta.
Il costo delle immobilizzazioni rivalutate
non comprende le plusvalenze iscritte in bilancio ad eccezione di quelle
che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito.
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IMMOBILIZZAZIONI
ACQUISTATE DA TERZI |
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IMMOBILIZZAZIONI PRODOTTE
O REALIZZATE IN ECONOMIA |
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COSTI DIRETTI
+ ONERI FINANZIARI portati in aumento del
costo del bene per effetto di disposizioni di legge
= VALORE AMMORTIZZABILE |
Criteri particolari si applicano per la
determinazione del costo ammortizzabile delle immobilizzazioni
provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore. Il costo
fiscalmente riconosciuto deve essere determinato a norma del
D.P.R. 689 del 23/12/1974. Esso
prevede che i beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri
sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il
valore definitivamente accertato ai fini delle imposta di registro o di
successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell'atto di acquisto,
maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione. Per i
beni costruiti in economia od in appalto, si assume il costo
di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di
ultimazione della costruzione.
Il costo, di acquisto o di produzione, così
determinato è maggiorato, a titolo di spese incrementative, nella
misura del tre per cento per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei
mesi o nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione.
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Acquisto: |
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valore
definitivamente accertato ai fini delle imposta di registro o di
successione (in mancanza, prezzo indicato nell'atto di acquisto) |
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+ oneri accessori
di diretta imputazione. |
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+ spese
incrementative: 3% per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei
mesi, o maggior misura che dovesse eventualmente risultare da idonea
documentazione |
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Beni costruiti in
economia o in appalto: |
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costo di
produzione, documentato o da stimare con riferimento alla data di
ultimazione della costruzione |
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+ spese
incrementative: 3% per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei
mesi, o maggior misura che dovesse eventualmente risultare da idonea
documentazione |
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