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Il comma 8
dell’art.102 del TUIR disciplina l’ammortamento nel caso di
aziende date in affitto o in usufrutto.
Nell’ipotesi in esame le quote di ammortamento sono
deducibili dal reddito dell'affittuario o
dell'usufruttuario.
La regola trova un’eccezione nel caso di
clausola contraria tra le parti concernenti l'obbligo di
conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
L’affittuario o l’usufruttuario determina le
quote di ammortamento sul costo originario dei beni quale risulta
dalla contabilità del concedente. Le quote di ammortamento
sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato.
Esempio:
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Costo originario del bene nella contabilità del
concedente |
10.000 |
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Ammortamenti dedotti dal locatore o dal
proprietario |
3.000 |
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Costo ammortizzabile da parte dell’affittuario o
usufruttuario |
7.000 |
Tuttavia nel caso in cui il locatore o il
proprietario dell’azienda non ha tenuto regolarmente il registro
dei beni ammortizzabili o i registri IVA, nel caso di
contribuenti in contabilità semplificata, le quote relative al
periodo di ammortamento decorso si considerano già dedotte per il 50
per cento del loro ammontare. |