APPLICABILITA' DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

QUANDO È APPLICABILE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Aggiornato al 17.10.2024

L’art.2435-bis del Codice civile disciplina la materia del bilancio in forma abbreviata.

Esso prevede che il bilancio in forma abbreviata non può mai essere redatto dalle società che hanno emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati.


Per le restanti società, il bilancio in forma abbreviata è ammissibile quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’ attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Vediamo, attraverso un esempio, quando scatta l’obbligo di redigere il bilancio in forma abbreviata.

Esempio:

Nella tabella sottostante il simbolo S* è stato usato per indicare il superamento del limite.

Anno Attivo Ricavi Dipendenti Bilancio forma abbreviata
x - costituzione società 4.300 9.000 - S* 48 Si- trattandosi del primo esercizio ed essendo superato un solo limite
x+1 5.000 - S* 9.200 - S* 48 Si- due limiti devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per non poter più redigere il bilancio in forma abbreviata
x+2 4.350 9.000 - S* 51 - S* No- due limiti sono stati superati per 2 esercizi consecutivi anche se non si tratta degli stessi che erano stati superati l'anno precedente
x+3 4.300 8.700 51 - S* No- due limiti non sono stati superati per un solo esercizio
x+4 4.000 8.650 51 - S* Si- due limiti non sono stati superati per due esercizi consecutivi


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Il D.Lgs. n.125 del 06/09/2024, all'art.16, recependo la Direttiva UE 2023/2775, ha innalzato i limiti per poter redigere il bilancio in forma abbreviata. In seguito a tale modifica, i nuovi limiti sono:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Sebbene il Decreto Legislativo 125/2024 sia entrato in vigore il 25 settembre 2024, la data effettiva di applicazione dei nuovi limiti dimensionali per il bilancio in forma abbreviata non è stata esplicitamente indicata. In assenza di una norma di decorrenza specifica, si ritiene che le nuove soglie troveranno applicazione a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024.

 
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