Con l’espressione “contratti di
compravendita con obbligo di retrocessione” si intendono quei
contratti di vendita che comportano il riacquisto da parte del venditore
della cosa originariamente venduta a una certa data e ad un certo prezzo.
Quindi il contratto deve prevedere l’obbligo di retrocessione a una
data ed un prezzo prestabiliti.
Di norma questi contratti hanno per oggetto
titoli anche se in linea teorica possono avere per oggetto anche delle
immobilizzazioni. A tale proposito occorre osservare, infatti, che il Codice
civile parla genericamente di “attività” oggetto di contratti di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine.
Tali attività devono continuare ad essere
iscritte nello Stato patrimoniale del venditore in base al principio
della prevalenza della sostanza sulla forma. Infatti, seppure l’attività è
ceduta, si ha solamente la perdita temporanea della titolarità da parte del
venditore, il quale continua a calcolare le quote di ammortamento
durante il periodo di durata del contratto di compravendita con obbligo di
retrocessione.
I proventi e gli oneri relativi a tali
operazioni, compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti,
devono essere iscritti nel Conto economico per la quote di competenza
dell’esercizio.
Si rammenta, infine, che la Nota
integrativa deve illustrare, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare
dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine (art.2427 n.6-ter).
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