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Approfondimenti

 
 
Immobilizzazioni oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione - Esposizione in bilancio

 


 
 
 
Approfondimento del 11.10.2007

 

Con l’espressione “contratti di compravendita con obbligo di retrocessione” si intendono quei contratti di vendita che comportano il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta a una certa data e ad un certo prezzo. Quindi il contratto deve prevedere l’obbligo di retrocessione a una data ed un prezzo prestabiliti.

Di norma questi contratti hanno per oggetto titoli anche se in linea teorica possono avere per oggetto anche delle immobilizzazioni. A tale proposito occorre osservare, infatti, che il Codice civile parla genericamente di “attività” oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

 

Tali attività devono continuare ad essere iscritte nello Stato patrimoniale del venditore in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Infatti, seppure l’attività è ceduta, si ha solamente la perdita temporanea della titolarità da parte del venditore, il quale continua a calcolare le quote di ammortamento durante il periodo di durata del contratto di compravendita con obbligo di retrocessione.

I proventi e gli oneri relativi a tali operazioni, compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti nel Conto economico per la quote di competenza dell’esercizio.

Si rammenta, infine, che la Nota integrativa deve illustrare, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (art.2427 n.6-ter).

 

 
   

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