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Nella contabilità delle imprese può essere
presente il conto "Terreni". Con questa espressione s'intendono le
pertinenze fondiarie degli stabilimenti, i fondi e i terreni agricoli, moli,
ormeggi e banchine, terreni e pertinenze riferite ad autostrade in
esercizio, cave, terreni estrattivi e minerari.
I terreni rappresentano delle
immobilizzazioni materiali dell'impresa, quindi dei beni che cedono la
loro utilità all'azienda nell'arco di più esercizi.
Il Codice civile, all’art. 2426 punto
2, stabilisce che il costo delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua
possibilità di utilizzazione.
Con tale norma il Codice civile fissa un
importante principio: le immobilizzazioni vanno ammortizzate solamente se la
loro utilizzazione è limitata nel tempo.
L’esempio tipico di immobilizzazioni la cui
utilizzazione non è limitata nel tempo è rappresentato dai terreni che,
quindi, non vanno ammortizzati nel bilancio d’esercizio delle
imprese.
Esaminiamo ora più da vicino il problema
dell’ammortamento dei terreni sotto il profilo fiscale.
Anche da un punto di vista fiscale
l’ammortamento dei terreni è escluso. A confermare la regola vi è il fatto
che il D.M.31/12/1988,
che fissa i coefficienti di ammortamento da applicare alle varie categorie
di beni a seconda del settore di appartenenza delle imprese, non stabilisce
il coefficiente da applicare ai terreni (salvo quanto si dirà di seguito).
Alla regola generale si applicano, però, delle
eccezioni.
Così vanno ammortizzati i terreni di imprese
che operano in particolari settori di attività. Si tratta dei terreni
appartenenti alle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni (Gruppo
19 del D.M.31/12/1988
specie I, II, III, IV, V, XII). In questi casi è lo stesso
D.M.31/12/1988 a
fissare il coefficiente di ammortamento applicabile.
Un’altra eccezione rispetto alla regola
generale è costituita dai casi nei quali il terreno è strumentale per
l’esercizio dell’impresa e viene sottratto alla sua naturale destinazione
e partecipa al processo produttivo.
In questa casistica rientrano i terreni
permanentemente adibiti da imprese edili a deposito di materiale (R.M.
1579 del 16/02/1982 – C.M.11 del
10/04/1991).
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