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La SIC 32 non ammette la capitalizzazione dei
costi sostenuti per la creazione di siti internet. Tale regola
generale tollera alcune eccezioni.
In particolare il documento in esame si occupa
dei costi interni sostenuti dall’impresa per lo sviluppo e il funzionamento
di un proprio sito web.
Quest’ultimo può essere progettato sia per un
uso esterno che per un uso interno.
Nel primo caso il sito può essere usato
esclusivamente come mezzo per promuovere la propria attività e i propri
prodotti o servizi, oppure anche con lo scopo di vendere gli stessi.
Nel secondo caso il sito potrebbe essere usato
al fine di archiviarvi le politiche della società, dati ed informazioni
relative ai clienti ed altre informazioni.
L’impresa che realizza al suo interno un sito
web sostiene dei costi di sviluppo dello stesso (sostenuti in sede di
pianificazione, di progettazione e sviluppo della grafica, di sviluppo dei
contenuti) e dei costi connessi per il suo successivo mantenimento
(aggiornamento, ampliamento dei contenuti, ecc..).
Il sito web di un’impresa creato all’interno
della stessa è un’attività immateriale sia nel caso di utilizzo
interno, sia nel caso di utilizzo esterno. La conseguenza è che ad esso si
possono applicare le disposizioni previste dalla IAS 38. Conseguenza di
questa affermazione è che i costi sostenuti per il suo sviluppo possono
essere capitalizzati solamente se da essi si possano attendere dei
benefici economici futuri. Inoltre l’esatto inquadramento contabile di
tali costi dipende dalla loro natura nell’ambito delle attività immateriali.
Così, ad esempio, se il sito web ha una funzione pubblicitaria il costo non
è capitalizzabile poiché lo IAS 38 esclude la possibilità di capitalizzare
le spese di pubblicità.
Le spese sostenute nella fase operativa non
sono normalmente capitalizzabili.
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