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Ammortamento beni materiali  - la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento

 


 
 
 
Approfondimento del 10.01.2008

 

Le regole relative alla deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali sono contenute nell'art.102 del TUIR.

 

 

Beni oggetto di ammortamento. Possono essere ammortizzati solamente i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa.

Con questa espressione si indicano due categorie di immobilizzazioni materiali:

  • quelle utilizzate esclusivamente nell’esercizio dell’impresa;

  • quelle che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

 

 

Calcolo delle quote di ammortamento. Per ciascun bene ammortizzabile è deducibile una quota di ammortamento non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo del bene del coefficiente di ammortamento stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I coefficienti sono stabiliti tenendo conto di due fattori:

  • il settore di attività in cui opera l’impresa;

  • la categoria cui appartiene il bene.

 

L’ammortamento così calcolato prende il nome di ammortamento ordinario.

 

 

Esempio: per il macchinario di un’industria del settore dell’abbigliamento è previsto un coefficiente massimo del 12,50%.

 

 

 

Beni acquistati nel corso dell’esercizio. Nel caso di immobilizzazioni materiali acquistate nel corso dell’esercizio o la cui costruzione è stata ultimata nel corso dell’esercizio occorre tenere presente che:

  • le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene;
  • la quota di ammortamento deducibile è ridotta alla metà per il primo esercizio.

Esempio: nel corso del 2006 un’industria del settore dell’abbigliamento acquista un macchinario del costo di 50.000 euro. Ecco come vanno calcolate le quote fiscalmente deducibili:

 

Anno

Quota di amm.to deducibile

Note

2006

(50.000 x 6,25% ) = 3.125

I esercizio: aliquota ridotta della metà

2007

(50.000 x 12,50%) = 6.250

 

2008

(50.000 x 12,50%) = 6.250

 

2009

(50.000 x 12,50%) = 6.250

 

2010

(50.000 x 12,50%) = 6.250

 

2011

(50.000 x 12,50%) = 6.250

 

2012

(50.000 x 12,50%) = 6.250

 

2013

(50.000 x 12,50%) = 6.250

 

2014

3.125

Valore residuo da ammortizzare

 

 

 

Ammortamento anticipato. La misura dell’ammortamento ordinario può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi.

 

Tornando all’esempio precedente avremo:

 

Anno

Quota di amm.to ordinario

Quota di amm.to anticipato

Amm.to deducibile

2006

(50.000 x 6,25% ) = 3.125

(50.000 x 6,25% ) = 3.125

6.250

2007

(50.000 x 12,50%) = 6.250

(50.000 x 12,50%) = 6.250

12.500

2008

(50.000 x 12,50%) = 6.250

(50.000 x 12,50%) = 6.250

12.500

2009

(50.000 x 12,50%) = 6.250

 

6.250

2010

(50.000 x 12,50%) = 6.250

 

6.250

2011

(50.000 x 12,50%) = 6.250

 

6.250

 

 

Nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

 

La Finanziaria 2008 ha abrogato, per i beni acquistati a partire dal 2008, la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati.

Una deroga è prevista per il solo 2008 e limitatamente ai soli beni entrati in funzione in tale anno.

 

 

 

Ammortamento accelerato. La misura massima dell’ammortamento ordinario può essere superata in proporzione della più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

 

 

 

Ammortamento ridotto. E’ consentito dedurre quote di ammortamento inferiori rispetto a quelle ordinarie purché ciò trovi una giustificazione civilistica.

 

 

 

Beni di importo non superiore a 516,46 euro. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Chiaramente si tratta di una facoltà concessa al contribuente che può sempre optare per il calcolo di quote di ammortamento nei modi consueti.

 

 

Per alcune categorie di beni (veicoli, terreni, cellulari, ecc..) si applicano regole particolari per il calcolo delle quote di ammortamento.

 

 
   

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