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Le regole relative alla deducibilità delle quote di
ammortamento dei beni materiali sono contenute nell'art.102 del TUIR.
Beni oggetto di ammortamento.
Possono essere ammortizzati solamente i beni strumentali per
l’esercizio dell’impresa.
Con questa espressione si indicano due categorie di
immobilizzazioni materiali:
Calcolo delle quote di ammortamento.
Per ciascun bene ammortizzabile è deducibile una quota di ammortamento non
superiore a quella risultante dall’applicazione al costo del bene del
coefficiente di ammortamento stabilito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze. I coefficienti sono stabiliti tenendo conto
di due fattori:
L’ammortamento così calcolato prende il nome di
ammortamento ordinario.
Esempio: per il macchinario di
un’industria del settore dell’abbigliamento è previsto un coefficiente
massimo del 12,50%.
Beni acquistati nel corso dell’esercizio.
Nel caso di immobilizzazioni materiali acquistate nel corso dell’esercizio o
la cui costruzione è stata ultimata nel corso dell’esercizio occorre tenere
presente che:
- le quote di ammortamento sono deducibili
a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene;
- la quota di ammortamento deducibile è
ridotta alla metà per il primo esercizio.
Esempio: nel corso del 2006
un’industria del settore dell’abbigliamento acquista un macchinario del
costo di 50.000 euro. Ecco come vanno calcolate le quote fiscalmente
deducibili:
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Anno |
Quota di amm.to deducibile |
Note |
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2006 |
(50.000 x 6,25% ) = 3.125 |
I esercizio: aliquota ridotta della metà |
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2007 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
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2008 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
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2009 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
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2010 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
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2011 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
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2012 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
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2013 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
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2014 |
3.125 |
Valore residuo da ammortizzare |
Ammortamento anticipato.
La misura dell’ammortamento ordinario può essere elevata fino a due volte,
per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
funzione per la prima volta e nei due successivi.
Tornando all’esempio precedente avremo:
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Anno |
Quota di amm.to ordinario |
Quota di amm.to anticipato |
Amm.to deducibile |
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2006 |
(50.000 x 6,25% ) = 3.125 |
(50.000 x 6,25% ) = 3.125 |
6.250 |
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2007 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
12.500 |
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2008 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
12.500 |
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2009 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
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6.250 |
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2010 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
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6.250 |
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2011 |
(50.000 x 12,50%) = 6.250 |
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6.250 |
Nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri
soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo
utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.
La Finanziaria 2008
ha abrogato, per
i beni acquistati a partire dal 2008, la possibilità di effettuare
ammortamenti anticipati.
Una deroga è
prevista per il solo 2008 e limitatamente ai soli beni entrati in funzione
in tale anno.
Ammortamento accelerato.
La misura massima dell’ammortamento ordinario può essere superata in
proporzione della più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella
normale del settore.
Ammortamento ridotto.
E’ consentito dedurre quote di ammortamento inferiori rispetto a
quelle ordinarie purché ciò trovi una giustificazione civilistica.
Beni di importo non superiore a 516,46 euro.
Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita
la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio
in cui sono state sostenute. Chiaramente si tratta di una
facoltà concessa al contribuente che può sempre optare per il calcolo di
quote di ammortamento nei modi consueti.
Per alcune categorie di beni (veicoli, terreni, cellulari,
ecc..) si applicano regole particolari per il calcolo delle quote di
ammortamento.
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