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Secondo lo schema di Stato patrimoniale
previsto dall’art.2424 del Codice civile i fabbricati vanno
indicati tra le immobilizzazioni materiali (B.II) alla voce 1)
denominata “terreni e fabbricati”. Dunque, i fabbricati possono
essere esposti in bilancio insieme ai terreni in un’unica voce.
Tra i fabbricati vanno indicati sia i
fabbricati civili che quelli strumentali.
Anche per i fabbricati vale la regola generale
di una possibile ulteriormente suddivisione, senza eliminazione
della voce complessiva e dell'importo corrispondente, o di un possibile
raggruppamento con altre voci (dell’art.2423-ter).
Gli eventuali fabbricati destinati
alla vendita sulla base una deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, per i quali si prevede il realizzo in tempi brevi, devono
essere iscritti in un’apposita voce dell’attivo circolante.
I fabbricati concessi in locazione
finanziaria devono essere indicati separatamente rispetto agli altri.
Si ricorda che lo IAS 16 non definisce
delle rigide categorie, ma si limita a fornire degli esempi tra i quali la
voce “terreni e fabbricati”. Se i fabbricati rappresentano degli
immobili detenuti per investimento vanno esposti in bilancio in una voce
separata.
Infine si sottolinea che le imprese che
adottano gli IAS devono contabilizzare i terreni sui quali sono costruiti
i fabbricati separatamente anche nel caso in cui essi sono stati
acquistati congiuntamente.
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