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Approfondimenti

 
 
Fabbricati - Loro esposizione in bilancio

 


 
 
 
Approfondimento del 11.07.2008

 

Secondo lo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2424 del Codice civile i fabbricati vanno indicati tra le immobilizzazioni materiali (B.II) alla voce 1) denominata “terreni e fabbricati”. Dunque, i fabbricati possono essere esposti in bilancio insieme ai terreni in un’unica voce.

Tra i fabbricati vanno indicati sia i fabbricati civili che quelli strumentali.

Anche per i fabbricati vale la regola generale di  una possibile ulteriormente suddivisione, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente, o di un possibile raggruppamento con altre voci (dell’art.2423-ter).

 

Gli eventuali fabbricati destinati alla vendita sulla base una deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per i quali si prevede il realizzo in tempi brevi, devono essere iscritti in un’apposita voce dell’attivo circolante.

 

I fabbricati concessi in locazione finanziaria devono essere indicati  separatamente rispetto agli altri.

 

Si ricorda che lo IAS 16 non definisce delle rigide categorie, ma si limita a fornire degli esempi tra i quali la voce “terreni e fabbricati”. Se i fabbricati rappresentano degli immobili detenuti per investimento vanno esposti in bilancio in una voce separata.

Infine si sottolinea che le imprese che adottano gli IAS devono contabilizzare i terreni sui quali sono costruiti i fabbricati separatamente anche nel caso in cui essi sono stati acquistati congiuntamente.

 

 
   

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