|
Secondo l’art. 2424 del Codice civile, la voce
B.II.4 dello Stato patrimoniale, deve comprendere l’indicazione degli
altri beni, cioè di quei beni materiali che costituiscono
immobilizzazioni e che non rientrano nelle altre voci.
Ricordiamo che le voci nelle quali si
articolano le immobilizzazioni materiali (B.II) sono:
B.II.1 – terreni e fabbricati
B.II.2 – impianti e macchinario
B.II.3 – attrezzature industriali e
commerciali
B.II.5 – immobilizzazioni in corso e
acconti
La voce “altri beni” include una serie
di beni dalle caratteristiche diverse e che prevedono un trattamento diverso
sotto il profilo contabile e fiscale.
Vanno inclusi in questa voce:
-
i mobili e le macchine d’ufficio;
-
gli automezzi;
-
le migliorie a beni di terzi;
-
gli imballaggi da riutilizzare;
-
i beni gratuitamente devolvibili.
|