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Terreni - loro esposizione in bilancio

 


 
 
 
Approfondimento del 17.05.2008

 

I terreni dei quali ci si occupa in questo approfondimento sono quelli che risultano iscritti tra i conti dell’impresa in quanto esistono e sono disponibili come tali e non quei terreni sui quali sono costruiti dei fabbricati o sono installati degli impianti.

I terreni rappresentano il tipico esempio di immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione non è limitata nel tempo. Di conseguenza il loro valore non è ammortizzabile.

 

Secondo lo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2424 del Codice civile i terreni vanno indicati tra le immobilizzazioni materiali (B.II) alla voce 1) denominata “terreni e fabbricati”. Dunque, i terreni possono essere esposti in bilancio insieme ai fabbricati in un’unica voce.

Si ricorda che ai sensi dell’art.2423-ter del Codice civile la voce “terreni e fabbricati” può essere ulteriormente suddivisa, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente se ciò serve a rendere più chiaro il bilancio e a favorire una più veritiera esposizione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa. Per contro, la voce in questione può essere raggruppata con altre soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini di una veritiera e corretta situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio o quando il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio. In quest’ultimo caso la Nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

 

Gli eventuali terreni destinati alla vendita in base ad una deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per i quali si prevede il realizzo in tempi brevi, devono essere iscritti in un’apposita voce dell’attivo circolante.

 

I terreni concessi in locazione finanziaria devono essere indicati  separatamente rispetto agli altri.

 

Lo IAS 16 non definisce delle rigide categorie, ma si limita a fornire degli esempi. Per quanto riguarda i terreni essi possono essere indicati in bilancio alla voce “terreni” o alla voce “terreni e fabbricati”. Lo IAS 1 non richiede un’indicazione separata delle diverse categorie di immobilizzazioni che può essere fornita nelle note al bilancio, ad eccezione del caso in cui vi siano delle categorie di immobili valutate in modo differente rispetto alle altre. Se i terreni rappresentano degli immobili detenuti per investimento vanno esposti in bilancio in una voce separata.

 

 
   

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