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I terreni dei quali ci si occupa in questo
approfondimento sono quelli che risultano iscritti tra i conti dell’impresa
in quanto esistono e sono disponibili come tali e non quei terreni
sui quali sono costruiti dei fabbricati o sono installati degli impianti.
I terreni rappresentano il tipico esempio di
immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione non è limitata nel tempo. Di
conseguenza il loro valore non è ammortizzabile.
Secondo lo schema di Stato patrimoniale
previsto dall’art.2424 del Codice civile i terreni vanno
indicati tra le immobilizzazioni materiali (B.II) alla voce 1)
denominata “terreni e fabbricati”. Dunque, i terreni possono essere
esposti in bilancio insieme ai fabbricati in un’unica voce.
Si ricorda che ai sensi dell’art.2423-ter del
Codice civile la voce “terreni e fabbricati” può essere ulteriormente
suddivisa, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo
corrispondente se ciò serve a rendere più chiaro il bilancio e a
favorire una più veritiera esposizione della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica dell’impresa. Per contro, la voce in questione può
essere raggruppata con altre soltanto quando il raggruppamento, a
causa del loro importo, è irrilevante ai fini di una veritiera e corretta
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato
economico dell'esercizio o quando il raggruppamento favorisce la
chiarezza del bilancio. In quest’ultimo caso la Nota integrativa deve
contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Gli eventuali terreni destinati alla
vendita in base ad una deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
per i quali si prevede il realizzo in tempi brevi, devono essere iscritti in
un’apposita voce dell’attivo circolante.
I terreni concessi in locazione finanziaria
devono essere indicati separatamente rispetto agli altri.
Lo IAS 16 non definisce delle rigide
categorie, ma si limita a fornire degli esempi. Per quanto riguarda i
terreni essi possono essere indicati in bilancio alla voce “terreni”
o alla voce “terreni e fabbricati”. Lo IAS 1 non richiede
un’indicazione separata delle diverse categorie di immobilizzazioni che può
essere fornita nelle note al bilancio, ad eccezione del caso in cui vi siano
delle categorie di immobili valutate in modo differente rispetto alle altre.
Se i terreni rappresentano degli immobili detenuti per investimento
vanno esposti in bilancio in una voce separata.
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