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Ai fini della
determinazione del reddito d’impresa, vale il “principio di competenza”,
rileva cioè il momento di maturazione dei fatti gestionali e non quello
dell’incasso o del pagamento.
Competenza dei
ricavi
Occorre distinguere tra
cessioni di beni e prestazioni di servizi. I ricavi provenienti dalla
cessione di beni mobili si considerano di competenza dell’esercizio in cui è
avvenuta la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi provenienti dalla
prestazione di servizi si considerano di competenza dell’esercizio in cui la
prestazione è ultimata. In merito ai contratti di appalto (prestazione di
servizi), vengono solitamente previsti i cosiddetti stadi di avanzamento dei
lavori: ciascuno stadio di avanzamento è di competenza dell’anno in cui
viene portato a termine.
Così, ad esempio, se un
meccanico effettua (e termina) una riparazione (prestazione di servizi) nel
dicembre del 2004 che gli viene pagata nel 2005, il relativo ricavo è di
competenza del 2004.
Competenza dei costi
I costi sostenuti sono
di competenza dell’esercizio in cui producono ricavi. Così, ad esempio, il
costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali (es.: attrezzature) è di
competenza degli anni in cui i beni acquisiti verranno presumibilmente
utilizzati; il costo sostenuto per l’acquisto di merce è di competenza
dell’esercizio in cui la merce verrà venduta.
Così, ad esempio, se il
costo relativo ad una partita di merce acquistata e venduta nel 2004, ma
pagata nel 2005, è di competenza del 2004.
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