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Lo schema di Stato patrimoniale previsto
dall’art.2424 del Codice civile indica i costi di impianto e di
ampliamento alla voce 1) delle immobilizzazioni immateriali.
L’art.2426 del Codice civile stabilisce che i
costi di impianto e di ampliamento aventi utilità pluriennale possono
essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale,
laddove esso esiste. Ciò significa che, presupposto per la capitalizzazione
dei costi in esame è l’avere essi una utilità pluriennale. Tra l’altro il
Codice civile parla di una possibilità di capitalizzazione e non pone un
obbligo a carico dei redattori di bilancio, ciò anche perché si tratta di
costi molto aleatori per i quali le previsioni non possono che essere in una
certa misura soggettive e dunque, a fini prudenziali, può essere opportuno
in alcuni casi non procedere ad una loro capitalizzazione.
Il compito di verificare la presenza di
un’utilità futura, infatti, spetta oltre che agli amministratori della
società anche al collegio sindacale nei casi in cui l’organo di controllo
esiste. Poiché per tali costi l’utilità pluriennale va valutata in base a
situazioni gestionali, produttive, di mercato che non sono facili a
prevedersi, il legislatore non ha stabilito delle rigide regole per
consentire la capitalizzazione, ma ha fissato solamente il requisito della
necessità di una utilità che vada oltre il singolo esercizio e il
consenso alla capitalizzazione da parte dell’organo di controllo.
Ciò significa che si possono verificare 3
ipotesi distinte:
-
costi di impianto e di ampliamento che
non hanno utilità pluriennale. Essi devono essere portati a Conto
economico come componenti negativi di reddito dell’esercizio in cui sono
stati sostenuti;
-
costi di impianto e di ampliamento che
hanno utilità pluriennale. Gli amministratori, con il consento del
collegio sindacale, nelle società dove esso esiste, optano per una loro
capitalizzazione;
-
costi di impianto e di ampliamento che
hanno utilità pluriennale. Gli amministratori decidono di non
procedere ad una loro capitalizzazione portandoli così interamente a Conto
economico nell’esercizio di sostenimento.
Presupposto fondamentale affinché i costi di
impianto e di ampliamento siano iscrivibili nell’attivo dello Stato
patrimoniale è che si possa dimostrare una adeguatezza tra i costi
sostenuti e i ricavi che l’impresa prevede di avere in seguito al loro
sostenimento. Così, ad esempio, per poter capitalizzare i costi
sostenuti per un aumento del capitale sociale ci si deve attendere un
miglioramento nella situazione finanziaria dell’impresa.
Conseguenza di tutto ciò è che, i formatori
del bilancio, dovranno decidere se capitalizzare i costi di impianto ed
ampliamento effettuando la valutazione per ogni singolo onere sostenuto
dall’impresa.
I costi di impianto e di ampliamento rientrano
nella categoria dei costi di natura immateriale iscrivibili tra le
immobilizzazioni immateriali. Di conseguenza, come per tutti gli oneri
aventi tale natura, essi possono essere mantenuti in bilancio sono se
permane la loro utilità futura. Nell’ipotesi in cui si prevede una
riduzione degli utili i redattori di bilancio devono valutare se, nell’arco
di tempo coperto dalla previsione, si ipotizza di poter conseguire degli
utili comunque in grado di coprire anche gli ammortamenti di tali spese.
Se si prevede che ciò non sia possibile è
necessario svalutare i costi in esame nella misura in cui si prevede che gli
utili futuri possano coprire tali costi. La regola si può applicare anche
nel caso si prevedano perdite non durevoli. Mentre nel caso ci si attenda
per gli esercizi futuri delle perdite di ammontare rilevante è necessario,
procedere ad una loro completa svalutazione.
Poiché la svalutazione presuppone una perdita
di valore duratura derivante da gravi situazioni, difficilmente accadrà che
vengano meno i motivi che hanno determinato la svalutazione stessa. Se anche
tale situazione dovesse verificarsi, si esclude di poter riscrivere in
bilancio il costo di impianto precedentemente svalutato.
Una funzione precauzione ha la norma che
prevede che, fino a quando l'ammortamento non è completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Nella Nota integrativa occorre indicare
la composizione della voce “costi di impianto e di ampliamento”, le
ragioni della capitalizzazione e i criteri di ammortamento
applicati.
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