|
Secondo lo schema di Stato patrimoniale
previsto dall’art.2424 del Codice civile le attrezzature devono
essere indicate tra le immobilizzazioni materiali (B.II) alla voce 3)
denominata “attrezzature industriali e commerciali”.
Anche per le attrezzature valgono le
considerazioni relative a tutte le voci di bilancio, in merito alla
possibilità di un’ulteriormente suddivisione, senza eliminazione
della voce complessiva e dell'importo corrispondente, o di un possibile
raggruppamento con altre voci (dell’art.2423-ter).
Le eventuali attrezzature destinate
alla vendita sulla base una deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, per le quali si prevede il realizzo in tempi brevi, devono
essere iscritte in un’apposita voce dell’attivo circolante.
Inoltre, in presenza di attrezzature concesse
in locazione finanziaria queste devono essere indicate separatamente
rispetto alle altre.
Le imprese che adottano gli IAS possono
indicare le attrezzature insieme ai mobili. Lo IAS 16, infatti,
riporta, esclusivamente a titolo di esempio un elenco di classi distinte da
rilevare che prevede, per l’appunto, la classe “mobili e attrezzature”
|