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Avviamento - Codice civile, Testo Unico Imposte dirette e IAS a confronto

 


 
 
 

Approfondimento del 05.01.2007

 

I principi contabili nazionali definiscono l’avviamento come “l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili” (principio contabile nazionale n.24).

L’espressione avviamento è usata con due diversi significati:

  • esiste un avviamento originario, cioè un avviamento prodotto all’interno dell’impresa e rappresentato dalla capacità dell’azienda di produrre redditi in misura superiore rispetto a quelli ordinari grazie ad un’efficiente organizzazione, ad un personale addestrato, a solidi rapporti con i fornitori, con i clienti e con i finanziatori;

  • esiste, poi, un avviamento derivato, cioè un avviamento acquisito in seguito ad un’operazione di acquisto di un’azienda o di un ramo di essa o a seguito di un’operazione di fusione, di scissione o di conferimento. In questi casi l’acquisizione avviene a titolo oneroso, ovvero per l’avviamento, cioè per una serie di qualità positive dell’impresa già esistente (organizzazione efficiente, personale qualificato, rapporti con i fornitori, ecc..), si paga una somma di denaro.

 

Codice civile. Il Codice civile prevede, all’art.2426, che l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, nei casi in cui tale organo esiste, solamente se esso è stato acquisito a titolo oneroso.

Conseguenza di tale affermazione è che l’avviamento originario non è mai capitalizzabile, mentre lo è solamente l’avviamento derivato.

Infatti, affinché l’avviamento sia capitalizzabile esso deve avere un valore quantificabile incluso nel corrispettivo pagato per l’acquisizione di un’azienda o di un ramo d’azienda o di una partecipazione.

Tuttavia tale elemento non è sufficiente affinché si possa procedere ad iscrivere l’avviamento nell’attivo del bilancio. Secondo i principi contabili nazionali, infatti, affinché l’avviamento sia iscrivibile nell’attivo dello Stato patrimoniale è necessario che il costo sostenuto a tale titolo sia in grado di ottenere in futuro dei benefici economici.

Qualora ne sussistono i presupposti l’avviamento deve essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali (B.I) alla voce 5 nei limiti del costo sostenuto. Il valore dell’avviamento da iscrivere in contabilità è rappresentato dalla differenza tra il costo di acquisizione dell’azienda o del ramo aziendale e il valore corrente dei beni e degli altri elementi patrimoniali acquisiti.

Come tutte le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, anche l’avviamento deve essere ammortizzato.

Il costo capitalizzato deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. Tuttavia  è consentito effettuare un ammortamento sistematico in un periodo limitato di durata superiore a condizione che non venga comunque superata la durata per l’utilizzazione dell’avviamento. Se si decide di effettuare l’ammortamento in un periodo superiore ai 5 anni i motivi di tale scelta devono essere spiegati in Nota integrativa.

I principi contabili nazionali suggeriscono di utilizzare quote di ammortamento costanti. Essi, inoltre, qualora si ritenga opportuno effettuare l’ammortamento in periodi superiori ai 5 anni, fissa un limite massimo di 20 anni oltre i quali l’ammortamento dell’avviamento non dovrebbe mai protrarsi.

 

Testo Unico Imposte Dirette. La norma fiscale che disciplina l’ammortamento dell’avviamento è l’art.103 del TUIR, articolo che si occupa più in generale dell’ammortamento dei beni immateriali.

 

Questa norma è stata oggetto di una recente modifica. Attualmente essa prevede che il valore dell’avviamento iscritto nell’attivo del bilancio è deducibile in misura non superiore a 1/18 dello stesso.

Quindi, l’iscrizione in bilancio rappresenta la condizione necessaria affinché si possa procedere all’ammortamento dell’avviamento sotto il profilo fiscale.

L’iscrizione in bilancio dell’avviamento, da un punto di vista fiscale, segue le medesime regole previste dai principi contabili nazionali, con la conseguenza che l’avviamento può essere capitalizzato solamente in caso di acquisto a titolo oneroso di un’azienda e qualora esso abbia un valore quantificabile e un’utilità differita nel tempo (RM 154/E del 15.12.04).

Come si è appena detto l’art.103 del TUIR è stato oggetto di una recente modifica a seguito dell’entrata in vigore della L.266/2005. In precedenza l’ammortamento era deducibile in quote non superiori alla decima parte del valore dell’avviamento.

La situazione che più di frequente si verificherà sarà la seguente:

  • avviamento ammortizzato in bilancio nel corso di 5 esercizi con una quota annua del 20%;

  • quota di ammortamento fiscalmente deducibile pari a 1/18 del costo.

Esempio:

Valore dell’avviamento

 

10.000

Quota di ammortamento portata a conto economico

10.000 x 20%

2.000

Quota di ammortamento fiscalmente deducibile

10.000 x 1/18

555

La differenza tra l’ammortamento portato a conto economico in un esercizio (2.000) e l’ammortamento fiscalmente deducibile (555) può essere recuperato da un punto di vista fiscale negli esercizi successivi, in base a quanto previsto dall’art.109 del TUIR, trattandosi di componenti negativi transitati nel conto economico di un esercizio precedente.

Qualora l’impresa decidesse di calcolare quote di ammortamento civilistiche inferiori rispetto a quelle consentite fiscalmente avvalendosi della facoltà di ammortizzare civilisticamente l’avviamento in un periodo superiore rispetto ai 5 esercizi, la differenza potrà essere dedotta extracontabilmente attraverso la compilazione del quadro EC (art.109 TUIR).

 

Principi contabili internazionali. Per gli IAS l’avviamento rappresenta un bene con una vita utile indefinita.

Secondo i principi contabili internazionali i beni con vita utile indefinita non sono ammortizzabili bensì essi sono soggetti al così detto impairment test. (IAS 36). Con questa espressione si intende un test che deve essere effettuato con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, nel momento in cui vi è un’indicazione che il bene possa avere subito una riduzione di valore. In pratica si tratta di confrontare il valore contabile del bene con il suo valore recuperabile in modo da iscrivere in bilancio il bene ad un valore non superiore rispetto a quello recuperabile.

Anche i principi contabili internazionali prevedono che l’avviamento possa essere capitalizzato solamente in seguito ad un’operazione di business combination, cioè in caso di acquisto di un’azienda o di un ramo aziendale, in caso di fusioni, scissioni e conferimenti.

 
   

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