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Tra i beni immateriali capitalizzabili in
bilancio si trovano anche i diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno disciplinate dal Codice
civile. Tali diritti possono essere prodotti all’interno dell’impresa
o possono essere acquistati da terzi.
I diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno compaiono in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali
alla voce 3) insieme ai diritti di brevetto industriali.
Come per tutte le altre voci di bilancio anche
queste possono formare oggetto di un’ulteriormente suddivisione,
senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente, o
di un possibile raggruppamento con altre voci (dell’art.2423-ter).
I principi contabili internazionali
includono i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno tra le
attività immateriali.
I diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno sono beni immateriali tutelati dalla norme giuridiche.
Infatti il Codice civile disciplina il diritto d’autore sulle opere
dell’ingegno letterarie e artistiche e afferma, all’art.2575, che formano
oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo,
che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne
sia il modo o la forma di espressione.
La creazione dell’opera rappresenta il momento
nel quale il diritto si acquisisce. Esso si concretizza nella possibilità di
pubblicare l'opera e di utilizzarla in modo esclusivo, con ogni forma e modo
nel rispetto dei soli limiti stabiliti dalla legge.
L’azienda può acquisire tali diritti sia in
quanto prodotte all’interno della stessa o in quanto acquistate da terzi. In
quest’ultimo caso possono essere iscritti tra i diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno quelli acquisiti a seguito di contratti di
edizione (con i quali l’autore concedere all’editore il diritto di
pubblicare un’opera dietro corrispettivo), di contratti di
rappresentazione (con i quali l'autore concede la facoltà di
rappresentare o eseguire l’opera dietro corrispettivo), di contratti di
esecuzione (con i quali l’autore concede la facoltà di eseguire un’opera
musicale dietro corrispettivo).
Affinché il costo possa essere iscritto
nell’attivo dello Stato patrimoniale non è sufficiente la titolarità del
diritto d’autore, ma è anche necessario che si possa determinare in
modo attendibile il costo sostenuto per l’acquisizione del diritto e si
preveda che tale costo possa essere recuperato negli esercizi futuri
attraverso lo sfruttamento dei diritti stessi. I benefici ottenibili dai
diritti comprendono sia i ricavi conseguibili direttamente attraverso
l’esecuzione o la pubblicazione dell’opera (come, ad esempio il ricavo
conseguibile dalla vendita dei biglietti di un concerto), che quelli
conseguibili indirettamente come nel caso di diffusione sonora e visiva in
radio o in TV quando il pubblico non paga una somma specifica per ascoltare
o vedere uno spettacolo.
Occorre osservare però che spesso l’opera non
è oggetto di uno sfruttamento continuativo e costante, inoltre i gusti
risultano mutare notevolmente nel tempo per cui la stima dei benefici futuri
non è sempre agevole. |