Vai alla home page Scrivici una e-mail Collabora col sito  
       
Google
 

  Sconto di 30 euro per gli utenti del nostro sito

Iscriviti alla newsletter

 

 

A causa di problemi tecnici alcune pagine del sito potrebbero, al momento non essere visualizzate correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniente che stiamo cercando di risolvere in tempi rapidi. Grazie.


Visualizza i nostri approfondimenti  
Accedi ai nostri corsi gratuiti  
Guarda cosa puoi acquistare nell'area shopping  

 
Siti partner:  

 
Utilità  
   
 

 

Video corso: "La Partita Doppia"

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   


 

 

Gli altri approfondimenti:


Libro consigliato:


 

 

 

 

Approfondimenti

 
 
Spese di pubblicità - come vanno esposte in bilancio

 


 
 
Approfondimento del 27.02.2008

 

I costi di pubblicità capitalizzati devono essere esposti in bilancio alla voce  2) delle immobilizzazioni immateriali, insieme ai costi di ricerca e sviluppo secondo quanto previsto dallo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2426 del Codice civile.

Anche per i costi di ricerca e sviluppo valgono le considerazioni già fatte per le altre voci in merito alla possibilità di un’ulteriormente suddivisione, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente, o di un possibile raggruppamento con altre voci (dell’art.2423-ter).

 

L’art.2426 del Codice civile stabilisce, che la capitalizzazione delle spese di pubblicità, possa avvenire alle stesse condizioni previste per i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e sviluppo. Di conseguenza la capitalizzazione dei costi in questione è ammissibile solamente se per essi è prevista un’utilità pluriennale e, nel caso di società nelle quali esiste il collegio sindacale, con il consenso di tale organo. Affinché si possa procedere alla capitalizzazione delle spese di pubblicità, così come per tutti gli oneri pluriennali, è necessario che si possa dimostrare una adeguatezza tra i costi sostenuti e i ricavi che l’impresa prevede di avere in seguito al loro sostenimento con la conseguenza che tali costi non possono essere mantenuti in bilancio se non permane la loro utilità futura. 

La capitalizzazione di queste spese, pur in presenza dei requisiti richiesti, non è un obbligo per i redattori di bilancio, bensì una facoltà: ragioni prudenziali possono sempre far ritenere più opportuno non procedere ad una capitalizzazione di tali spese.

 

Una funzione precauzione ha anche la norma che prevede che, fino a quando l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

 

Nella Nota integrativa occorre indicare la composizione della voce “costi di pubblicità”, le ragioni della capitalizzazione e i criteri di ammortamento applicati.

 

Secondo quanto previsto dallo IAS 38, le spese di pubblicità non possono essere capitalizzate, ma devono essere portate al Conto economico nell’esercizio in cui esse sono sostenute.    

 
   
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Spese di pubblicità: quando sono capitalizzabili

Spese di pubblicità: come concorrono alla formazione del reddito

Spese di rappresentanza

Spese di pubblicità e di rappresentanza: caratteri distintivi


 
   

Visualizza gli altri approfondimenti

 
   
 

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001

Il materiale presente sul sito non può essere riprodotto senza esplicito consenso dell'autore

Disclaimer-Privacy

Dott.ssa Rosanna Marchegiani - Via De Jacobis della Torre 17/1 - Pescara- Partita IVA: 01685640680 - Tel.: 0854171076 -

 e-mail: info@MarchegianiOnLine.net