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I costi di pubblicità capitalizzati
devono essere esposti in bilancio alla voce 2) delle immobilizzazioni
immateriali, insieme ai costi di ricerca e sviluppo secondo
quanto previsto dallo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2426
del Codice civile.
Anche per i costi di ricerca e sviluppo
valgono le considerazioni già fatte per le altre voci in merito alla
possibilità di un’ulteriormente suddivisione, senza eliminazione
della voce complessiva e dell'importo corrispondente, o di un possibile
raggruppamento con altre voci (dell’art.2423-ter).
L’art.2426 del Codice civile stabilisce, che
la capitalizzazione delle spese di pubblicità, possa avvenire alle stesse
condizioni previste per i costi di impianto e di ampliamento e i costi di
ricerca e sviluppo. Di conseguenza la capitalizzazione dei costi in
questione è ammissibile solamente se per essi è prevista un’utilità
pluriennale e, nel caso di società nelle quali esiste il collegio
sindacale, con il consenso di tale organo. Affinché si possa
procedere alla capitalizzazione delle spese di pubblicità, così come per
tutti gli oneri pluriennali, è necessario che si possa dimostrare una
adeguatezza tra i costi sostenuti e i ricavi che l’impresa prevede di
avere in seguito al loro sostenimento con la conseguenza che tali costi non
possono essere mantenuti in bilancio se non permane la loro utilità futura.
La capitalizzazione di queste spese, pur in
presenza dei requisiti richiesti, non è un obbligo per i redattori di
bilancio, bensì una facoltà: ragioni prudenziali possono sempre far
ritenere più opportuno non procedere ad una capitalizzazione di tali spese.
Una funzione precauzione ha anche la norma che
prevede che, fino a quando l'ammortamento non è completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Nella Nota integrativa occorre indicare la
composizione della voce “costi di pubblicità”, le ragioni della
capitalizzazione e i criteri di ammortamento applicati.
Secondo quanto previsto dallo IAS 38,
le spese di pubblicità non possono essere capitalizzate, ma devono
essere portate al Conto economico nell’esercizio in cui esse sono
sostenute. |