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Sovente all’interno dell’impresa si sostengono
costi che hanno come scopo quello di studiare nuovi prodotti o nuovi
processi produttivi o ancora realizzare dei nuovi brevetti o degli altri
beni immateriali. Questi costi, denominati “Spese di ricerca e sviluppo,
sono in alcuni casi, capitalizzabili in quanto presentano una utilità
pluriennale.
I costi per ricerca e sviluppo sono
indicati in bilancio, secondo lo schema di Stato patrimoniale previsto
dall’art.2424, tra le immobilizzazioni immateriali alla voce 2)
insieme ai costi di pubblicità.
L’art.2426 del Codice civile stabilisce per i
costi di ricerca e pubblicità delle regole analoghe a quelle previste per i
costi di impianto ed ampliamento con riferimento alla possibilità di una
loro capitalizzazione. Per tanto tali costi possono essere capitalizzati
solamente se essi hanno utilità pluriennale e se esiste il
consenso del collegio sindacale, sempre che vi sia la presenza di tale
organo societario. La capitalizzazione, laddove sussistano tali presupposti,
non rappresenta comunque un obbligo da parte dei redattori del bilancio.
Anche questi costi, come quelli di impianto,
sono estremamente aleatori e frutto di previsioni che risultano essere in
una certa misura sempre soggettivi con la conseguenza che, per ragioni
prudenziali può essere opportuno non procedere alla loro capitalizzazione.
Come per i costi di impianto, quindi, si potranno verificare tre situazioni
distinte:
-
il costo di ricerca e sviluppo non ha
utilità pluriennale. Esso devono essere portato a Conto economico come
componente negativo di reddito dell’esercizio in cui è sostenuto;
-
il costo di ricerca e sviluppo ha utilità
pluriennale. Gli amministratori, con il consenso del collegio
sindacale, nelle società dove esso esiste, optano per una sua
capitalizzazione;
-
il costo di ricerca e sviluppo ha utilità
pluriennale. Gli amministratori decidono, per ragioni prudenziali, di
non procedere ad una sua capitalizzazione.
Per poter procedere alla capitalizzazione di
questi costi è necessario che si possa dimostrare una adeguatezza tra i
costi sostenuti e i ricavi che l’impresa prevede di avere in seguito al
loro sostenimento. Conseguenza di quanto detto è che tali costi non possono
essere mantenuti in bilancio se non permane la loro utilità futura.
Poiché la svalutazione presuppone una perdita
di valore duratura derivante da gravi situazioni, difficilmente accadrà che
vengano meno i motivi che hanno determinato la svalutazione stessa. Se anche
tale situazione dovesse verificarsi, si esclude la possibilità di riscrivere
in bilancio le spese precedentemente svalutate.
Una funzione precauzione ha la norma che
prevede che, fino a quando l'ammortamento non è completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Nella Nota integrativa occorre indicare
la composizione della voce “spese di ricerca e sviluppo” , le
ragioni della capitalizzazione e i criteri di ammortamento applicati.
Si ricorda inoltre che nella relazione
sulla gestione (art.2428 del Codice civile) devono in ogni caso
risultare le attività di ricerca e sviluppo. |