|
Secondo lo schema di Stato patrimoniale
previsto dall’art.2424 del Codice civile gli impianti e i
macchinari vanno indicati tra le immobilizzazioni materiali (B.II)
alla voce 2) denominata “impianti e macchinario”.
La voce comprende:
-
impianti generici;
-
impianti specifici;
-
macchinari.
Gli eventuali impianti e macchinari
destinati alla vendita sulla base una deliberazione del Consiglio
di Amministrazione, per i quali si prevede il realizzo in tempi brevi,
devono essere iscritti in un’apposita voce dell’attivo circolante.
Gli impianti e i macchinari concessi in
locazione finanziaria devono essere indicati separatamente rispetto
agli altri.
Si ricorda che lo IAS 16 non prevede
delle rigide categorie, ma si limita a fornire degli esempi tra i quali la
voce “macchinari ”.
Sono considerati impianti:
-
gli impianti
generici quali impianti di produzione e distribuzione energia,
officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino
e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di
trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento,
impianti di allarme;
-
gli impianti
specifici;
-
gli altri impianti
quali forni e loro pertinenze.
Non vanno compresi tra gli impianti, bensì tra
le attrezzature varie, i beni che sono legati al processo produttivo
o commerciale dell'impresa completando la capacità funzionale di impianti e
macchinario. Questi beni si differenziano dagli impianti anche per un più
rapido ciclo d'usura.
Tra i macchinari si devono includere
tanto i macchinari automatici che quelli non automatici.
|
|