|
Il contratto di leasing finanziario prevede
che un soggetto detto locatore o concedente conceda ad un
altro soggetto, detto utilizzatore, il diritto di utilizzare un certo
bene dietro il pagamento di un canone periodico.
Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore
può decidere di riscattare il bene oggetto di leasing dietro il pagamento di
un prezzo prestabilito. Nel caso in cui l’utilizzatore non intenda
esercitare tale opzione può restituire il bene al locatore.
Nel periodo di durata del contratto, quando
l’utilizzatore si avvale del bene oggetto del leasing, può accadere che esso
venga rubato. Cosa accade in questi casi?
Di norma le società di leasing richiedono
all’utilizzatore la stipula di un contratto di assicurazione che
copra dei possibili sinistri tra i quali anche i furti. Per la parte non
coperta dal contratto è possibile che il locatore chieda all’utilizzatore un
risarcimento.
In questa ipotesi, per l’indennizzo richiesto,
la società di leasing emetta fattura per l’importo del risarcimento. Tale
importo è escluso dall’IVA ai sensi dell’art.15 del DPR 633/72.
Per l’utilizzatore del bene, l’indennizzo
corrisposto alla società di leasing costituisce un onere fiscalmente
deducibile. |