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Beni in leasing - Valore da iscrivere in bilancio e calcolo delle quote di ammortamento

 


 
 
 
Approfondimento del 03.05.2008

 

Per le imprese che redigono il bilancio applicando le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali,  le immobilizzazioni concesse in leasing devono essere iscritte nel bilancio del locatore secondo i consueti criteri, ovvero quello del costo di acquisto o produzione tenendo conto anche del tipo di bene che forma oggetto del contratto. Anche le regole per il calcolo dell’ammortamento, nel caso di  immobilizzazioni di durata limitata, sono quelle generali, ovvero l’immobilizzazione deve essere ammortizzata tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione del bene.

 

Diverso è quanto previsto dagli IAS. Il locatario deve iscrivere i beni oggetto di leasing finanziario tra le immobilizzazioni in base al fair value. Va utilizzato invece, il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti, determinato usando il tasso di interesse implicito nel leasing, nel caso in cui esso sia inferiore rispetto al fair value.

Per pagamenti minimi si devono intendere:

·    

  • la parte del bene locato garantita dal locatore o da un terzo;

  • il prezzo di riscatto concordato, qualora vi sia una ragionevole certezza circa l’esercizio dell’opzione.

 

Non vanno inclusi, invece, i canoni sottoposti a condizione, i costi per servizi (manutenzione, riparazione) e imposte (esempio: ICI) rimborsabili al locatore durante il contratto.

 

 

Il valore iscritto in bilancio deve essere ammortizzato secondo le regole generali previste nello IAS 16 e nello IAS 38. Se non si può prevedere con ragionevole certezza che il locatario riscatterà il bene al termine del contratto l’ammortamento va effettuato in base al periodo più breve tra la vita utile del bene e la durata del contratto.

I beni oggetto di leasing devono essere svalutati in caso di perdite di valore.

 
   

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