|
Per le imprese che redigono il bilancio
applicando le norme del Codice civile e i principi contabili
nazionali, le immobilizzazioni concesse in leasing devono essere iscritte
nel bilancio del locatore secondo i consueti criteri, ovvero quello del
costo di acquisto o produzione tenendo conto anche del tipo di bene che
forma oggetto del contratto. Anche le regole per il calcolo
dell’ammortamento, nel caso di immobilizzazioni di durata limitata, sono
quelle generali, ovvero l’immobilizzazione deve essere ammortizzata
tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione del bene.
Diverso è quanto previsto dagli IAS. Il
locatario deve iscrivere i beni oggetto di leasing finanziario tra le
immobilizzazioni in base al fair value. Va utilizzato invece, il
valore attuale dei pagamenti minimi dovuti, determinato usando il
tasso di interesse implicito nel leasing, nel caso in cui esso sia
inferiore rispetto al fair value.
Per pagamenti minimi si devono
intendere:
·
-
la parte del bene locato garantita dal
locatore o da un terzo;
-
il prezzo di riscatto concordato, qualora vi
sia una ragionevole certezza circa l’esercizio dell’opzione.
Non vanno inclusi, invece, i canoni sottoposti
a condizione, i costi per servizi (manutenzione, riparazione) e imposte
(esempio: ICI) rimborsabili al locatore durante il contratto.
Il valore iscritto in bilancio deve essere
ammortizzato secondo le regole generali previste nello IAS 16 e nello
IAS 38. Se non si può prevedere con ragionevole certezza che il locatario
riscatterà il bene al termine del contratto l’ammortamento va effettuato in
base al periodo più breve tra la vita utile del bene e la durata del
contratto.
I beni oggetto di leasing devono essere
svalutati in caso di perdite di valore. |