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Il leasing è un contratto mediante il
quale un’impresa prende in locazione da un’altra azienda dei beni mobili o
immobili dietro pagamento di un determinato compenso periodico e con la
possibilità di riscattare il bene al termine della locazione in base ad un
prezzo di riscatto fissato sin dal momento della conclusione del contratto.
Il leasing si differenzia in leasing
operativo e leasing finanziario. Mentre il primo è assimilabile
ad un contratto di noleggio, il secondo rappresenta una forma di
finanziamento per l’impresa.
I principi contabili nazionali e quelli
internazionali prevedono modalità di contabilizzazione delle operazioni di
locazione finanziaria molto diverse tra loro.
Le imprese che concedono beni in locazione
finanziaria devono esporre tali beni, in bilancio, separatamente
rispetto alle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali. E’ questa
una modifica introdotto allo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2424
dalla riforma del diritto societario. L’indicazione separata riguarda tutte
le voci incluse nella classe “Immobilizzazioni” (B). L’indicazione separata
riguarda le sole immobilizzazioni che formano oggetto di contratto di
leasing finanziario e non quelle che formano oggetto di contratti di leasing
operativo.
La norma non prevede come debba essere
effettuata l’indicazione distinta delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali concesse in leasing rispetto alle altre. Si potrebbe, ad
esempio, indicare l’importo complessivo delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali ed indicare con un “di cui” l’importo di quelle concesse il
leasing.
Non è previsto, invece, nessuna informazione
aggiuntiva che il locatore debba fornire in Nota integrativa circa le
operazioni di locazione finanziaria poste in essere. Ciò nonostante,
l’Oic1 suggerisce di fornire, nel bilancio del locatore l’informativa sui
crediti e sugli interessi impliciti nei contratti di locazione.
A questo proposito occorre ricordare che, se
il locatore è una banca o un ente finanziatore, non è tenuto a redigere il
bilancio applicando le regole contenute nel Codice civile con la conseguenza
che ciò che viene detto di seguito riguarda solamente le società iscritte
nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art.113 del Testo
Unico Bancario.
Poiché le immobilizzazioni continuano
ad essere iscritte nello Stato patrimoniale del locatore, sarà il
locatore a calcolare le quote di ammortamento su tali beni e a
rilevarli nel Conto economico, insieme ai ricavi derivanti dai
canoni di leasing percepiti di competenza dell’esercizio.
Per contro il locatario si limiterà a
rilevare nel Conto economico i costi relativi ai canoni di leasing pagati
di competenza dell’esercizio e ad iscrive nei conti d’ordine i
canoni che devono ancora scadere. Egli dovrà integrare tali dati con una
informativa aggiuntiva da inserire in Nota integrativa.
METODO PATRIMONIALE:
LOCATORE
STATO PATRIMONIALE
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ATTIVITA’
IMMOBILIZZAZIONI
Beni concessi in locazione finanziaria |
PASSIVITA’ |
CONTO ECONOMICO
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VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi per canoni di competenza
COSTI DI PRODUZIONE
Quota amm.to impianti concessi in leasing |
LOCATARIO
STATO PATRIMONIALE
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ATTIVITA’
Conti d’ordine (canoni a scadere) |
PASSIVITA’ |
CONTO ECONOMICO
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Costi di produzione:
costi per canoni di leasing di competenza |
Questo modo di rilevare le operazioni di
leasing finanziario prende il nome di metodo patrimoniale è si fonda
soprattutto sulla considerazione che la proprietà del bene concesso in
leasing rimane in capo alla società concedente. Alla scadenza del contratto,
se il locatario riscatta il bene, esso non comparirà più nell’attivo del
bilancio del locatore, mentre sarà iscritto nel bilancio del locatario che
potrà iniziare a calcolare su di esso le quote di ammortamento.
I principi contabili internazionali (IAS
17), invece, prevedono la contabilizzazione delle operazioni di locazione
finanziaria in base al metodo finanziario che fa prevalere la
sostanza sulla forma. Con tale metodo il bene in leasing è iscritto
nell’attivo dello Stato patrimoniale del locatario e non del
locatore. Di conseguenza le quote di ammortamento sono addebitate nel
Conto economico del locatario. Egli, inoltre, rileva nel passivo
dello Stato patrimoniale il debito per la quota capitale di canoni
ancora dovuti e nel Conto economico gli oneri finanziari per la quota
interessi e gli oneri accessori corrisposti e di competenza dell’esercizio.
Il locatore, invece, iscrive
nell’attivo dello Stato patrimoniale il credito per la parte relativa
alla quota capitale dei canoni da percepire e nel Conto economico la
parte dei canoni di leasing di competenza dell’esercizio relativa alla quota
interessi percepita comprensiva degli oneri accessori.
METODO FINANZIARIO:
LOCATORE
STATO PATRIMONIALE
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ATTIVITA’
Credito per quota capitale da percepire |
PASSIVITA’
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CONTO ECONOMICO
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VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi per canoni di competenza (quota interessi)
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LOCATARIO
STATO PATRIMONIALE
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ATTIVITA’
IMMOBILIZZAZIONI
Beni ricevuti in locazione finanziaria |
PASSIVITA’
Debito per la quota capitale dovuta |
CONTO ECONOMICO
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Costi della produzione:
quota amm.to beni ricevuti in leasing
Proventi e oneri finanziari:
canoni di leasing di competenza (quota interessi) |
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