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Nel
caso in cui oggetto del contratto di locazione finanziaria siano dei beni
mobili, i canoni di leasing corrisposti dall’utilizzatore sono
deducibili a condizione che la durata minima del contratto non sia inferiore
a 2/3 del normale periodo di ammortamento risultante
dall’applicazione dei coefficienti previsti dal DM 31/12/1988.
Questa
regola generale presenta un’eccezione del caso in cui il bene oggetto del
contratto sia un veicolo la cui deducibilità è limitata
(art.102 TUIR).
In
questo caso, affinché il canone di leasing sia deducibile, è necessario
che il contratto abbia una durata non inferiore al periodo di
ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti
ministeriali.
La
deducibilità limitata dei costi è prevista per tutti i veicoli diversi
da quelli:
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adibiti
ad uso pubblico o destinati ad essere esclusivamente utilizzati come
strumentali nell’esercizio dell’impresa (è’ il caso, ad esempio,
dei veicoli delle scuole guida o degli autonoleggi);
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dati
in suo promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta, il canone di leasing è deducibile nella misura del 90%;
Quindi
per i veicoli valgono le seguenti regole:
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Tipo
di veicolo
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Condizione
per la deducibilità del canone di leasing
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Veicoli
adibiti ad uso pubblico
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Nessuna
condizione
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Veicoli
destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali
nell’esercizio dell’impresa
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Nessuna
condizione
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Veicoli
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta
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Nessuna
condizione
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Altri
veicoli
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Durata
del contratto non inferiore al normale periodo di ammortamento
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Esempio:
l’impresa
stipula un contratto di leasing, avente per oggetto un autovettura. Il
contratto ha la durata di 4 anni;
il
coefficiente di ammortamento previsto dal DM 31/12/1998 è del 25%.
Calcolo
da effettuare per verificare la deducibilità del canone:
periodo
normale di ammortamento – 100 : 25 = 4 anni ovvero 48 mesi
Il
canone di leasing è deducibile solamente se il contratto di leasing ha una
durata pari o superiore a 48 mesi. Nel nostro caso, quindi, essendo la
durata del contratto di 4 anni, il canone è deducibile.
Una
volta verificato che sia rispettata la condizione per la deducibilità del
canone di leasing, vediamo in che misura esso è deducibile:
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per
i veicoli adibiti a uso pubblico o destinati ad essere utilizzati come
esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa, il
canone di leasing è interamente deducibile.;
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per
i veicoli dati in suo promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta, il canone di leasing è deducibile nella misura del
90%;
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per
i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, il canone di
leasing è deducibile nella misura dell’80% proporzionalmente al costo
massimo dei veicoli di € 25.822,84
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in
tutti gli altri casi, il canone di leasing è deducibile nella misura
del 40%, proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di € 18.075,99
Esempio:
torniamo
all’esempio precedente e ipotizziamo che l’auto presa in leasing
dall’impresa abbia un costo di 28.000 euro.
Il
contratto prevede il pagamento di un maxi canone di 3.000 euro e di 48 rate
mensili di 700 euro l’una.
Calcolo
da effettuare per determinare il canone deducibile
(18.075,99
costo massimo del veicolo/ 28.000 costo effettivo del veicolo) x 100 =
64,56%
canoni
di leasing comprensivi di maxi canone: (48 x 700) + 3.000 = 36.600
canoni
di leasing complessivamente deducibili: 36.600 x 64,56% = 23.628
misura
dei canoni di leasing deducibile: 23.628 x 40% = 9.451
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