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Secondo quanto dispone l’art.13, comma
1, del DPR 633/72, la base imponibile
ai fini IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, è
data dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al
prestatore in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
Lo stesso articolo precisa quali sono gli
elementi che devono entrare a far parte della base imponibile.
Tali elementi sono:
-
il prezzo;
-
gli oneri e le spese inerenti
l’esecuzione del contratto accollati al cessionario o committente;
-
i debiti o gli altri oneri verso
terzi accollati al commissario o committente;
-
le integrazioni direttamente
connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
L’elemento principale della base imponibile è
senz’altro il prezzo pattuito tra compratore e venditore (nel caso di
cessione di beni) o tra committente e prestatore di servizi (nel caso di
prestazioni di servizi).
Il prezzo che dovrà costituire base imponibile
dell’IVA è quello stabilito in contratto.
La concessione di eventuali sconti, premi o
abbuoni può incidere sul calcolo della base imponibile.
Se lo sconto è incondizionato e
previsto, sin dall’origine in contratto, esso va a ridurre la base
imponibile.
Si parla di sconto incondizionato quando il
cedente o il prestatore di servizi lo accorda al cliente a prescindere dal
verificarsi di qualsiasi condizione.
Qualora, invece, lo sconto dovesse
essere condizionato la sua concessione è subordinata al verificarsi
di una certa condizione, come accade di frequente quando lo sconto viene
concesso nel caso di pagamento entro un certo periodo di tempo.
Il trattamento dello sconto condizionato è
variabile.
Se lo sconto condizionato è previsto
nelle originarie condizioni contrattuali, si possono seguire due strade:
-
si emette una fattura la cui base
imponibile è costituita dal prezzo pattuito senza tenere conto
dell’eventuale sconto. Se la condizione, a cui è subordinata la
concessione dello sconto, si verifica si emette una nota credito per
l’ammontare dello sconto;
-
si emette una fattura la cui base
imponibile è costituita dal prezzo pattuito al netto dello sconto.
Se la condizione, a cui è subordinata la concessione dello sconto, non si
verifica si emette una fattura integrativa per l’ammontare dello sconto.
Lo sconto condizionato o meno, non
previsto nelle originarie condizioni contrattuali, ma stabilito
successivamente tra le parti, dà diritto all’emissione di una nota di
variazione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione (art.26, comma
2, DPR 633/72).
Lo sconto può essere concesso anche in
natura. La sua disciplina è prevista dall’art.15 del
DPR 633/72 che
stabilisce che, i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformità delle originarie condizioni contrattuali, eccettuati quelli
soggetti ad aliquote superiori a quella della merce venduta, sono
esclusi dalla formazione della base imponibile.
Concorrono a formare la base imponibile anche
gli oneri e le spese inerenti l’esecuzione del contratto accollati al
cessionario o committente quali spese di trasporto, di montaggio, di
posa in opera, ecc..
Inoltre nel calcolo della base imponibile si
tiene conto di eventuali debiti o altri oneri verso terzi accollati al
commissario o committente (come nel caso dei costruttori di fabbricati
che cedono immobili gravati da mutui e che devono assoggettare ad IVA
l’intero valore del fabbricato e non il suo valore al netto del mutuo) e le
integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri
soggetti (si tratta di contributi, integrazioni e maggiorazioni di
prezzo).
Sono, invece, esclusi dalla base
imponibile, in base a quanto stabilito dall'art.15 del decreto istitutivo
dell'IVA, oltre agli sconti in natura visti poc’anzi, anche:
-
gli interessi di mora, le penalità
per ritardi o irregolarità nell'adempimento degli obblighi di
contratto da parte del compratore. Va ricordato che gli interessi per
dilazione di pagamento sono, invece, esenti ai sensi dell'art.10
del D.P.R.633/73;
-
le somme anticipate in nome e per conto
dell'acquirente del bene o del servizio. Le spese documentate
anticipate dal venditore per conto dell'acquirente e che
inequivocabilmente risultino dal contratto a carico del compratore restano
escluse dal conteggio dell'Iva;
-
l'importo degli imballaggi per i quali è
pattuita la resa.
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