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Può accadere che l’impresa subisca un
furto dei beni presenti in magazzino (merci, prodotti finiti, materie
prime, ecc..). Come occorre comportarsi in questi casi?
Nella contabilità generale il
furto di beni-merce o, più in generale, di beni facenti parte del magazzino
non dà luogo ad alcuna registrazione: ciò, in quanto la perdita subita a
seguito del furto si riflette in un minor volume di rimanenze finali di
magazzino e, di conseguenza sul loro valore.
Sotto il profilo fiscale,
i beni acquistati, prodotti o importati non rinvenuti presso i locali
in cui il contribuente svolge la propria attività o presso quelli dei suoi
rappresentanti, si presumono ceduti.
Facciamo un esempio.
Supponiamo che l’impresa abbia acquistato 100 unità di una certa merce, ne
abbia vendute 10, mentre 30 unità sono state rubate.
Pertanto avremo:
Acquisti – 100
Vendite – 10
Furto – 30
Disponibilità attuale – 60
Ad
una verifica del fisco, per i 30 pezzi mancanti a causa del furto,
sussisterebbe una presunzione di vendita, cioè si potrebbe presumere che
essi sono stati venduti senza l’emissione dei relativi documenti, senza
l’applicazione dell’IVA e senza aver rilevato il relativo ricavo.
Il
contribuente, per vincere tale presunzione deve provare che la minor
giacenza di magazzino non dipende da una vendita effettuata in nero, bensì
dal furto subito.
La perdita di beni per eventi accidentali
(come nel caso di furto) deve essere provata da idonea documentazione
fornita dalla Pubblica Amministrazione (come accade nei casi di
provvedimento di sequestro amministrativo/giudiziario o anche un verbale di
accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del
fuoco) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Quest’ultima deve essere resa entro trenta giorni dal verificarsi
dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza. Da essa deve risultare
il valore complessivo dei beni mancanti.
Nel
caso di furto si deve procedere alla
denuncia all’autorità
giudiziaria.
I
contribuenti che tengono le scritture ausiliarie di magazzino devono
annotare su di esse il furto subito.
A
tale proposito si sottolinea che le
variazioni di quantità che determinano scostamenti tra
le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico
e scarico
possono essere annotate anche
alla fine del periodo d’imposta.
Inoltre, si ricorda che, le
scritture ausiliarie di magazzino sono comunque considerate regolari
nel caso in cui
gli
errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico
(Si veda anche C.M.31/2006).
Nel caso in cui l’impresa è
assicurata per il furto di merci e riceve, di conseguenza, un indennizzo,
esso andrà rilevato contabilmente:
-
tra i ricavi, se
viene liquidato o comunque è determinabile con certezza nello stesso
esercizio in cui si è verificato il furto;
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tra le sopravvenienze
attive se viene liquidato o è determinabile con certezza negli
esercizi successivi.
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