|
Le regole di contabilizzazione previste dal
Codice civile e dagli IAS, per il leasing finanziario e per quello
operativo sono diverse.
Per le imprese che redigono il bilancio
applicando le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali,
le immobilizzazioni che formano oggetto di contratti di leasing operativo
non devono essere indicate in modo distinto rispetto alle altre nel bilancio
del locatore e il locatario non deve fornire informazioni aggiuntive.
Per le imprese che adottano gli IAS il
leasing operativo viene rilevato con metodo patrimoniale e non con metodo
finanziario.
Date le differenze esistenti nel modo di
rilevare le due operazioni è bene individuare le caratteristiche che
contraddistinguono le due forme di leasing.
Il Codice civile non contiene una precisa
nozione di leasing finanziario. Essa può essere desunta dallo IAS 17
secondo cui le operazioni di leasing finanziario sono caratterizzate,
in particolare, dal trasferimento dei rischi (come rischio di
deperimento tecnico e materiale, rischi derivanti da guasti o
danneggiamento) e dei benefici (cioè tutto quanto può essere
ottenuto dall’uso del bene) in capo al locatario cosa che di norma
non accade nel leasing operativo.
Un altro requisito molto importante del
leasing finanziario è rappresentato dalla presenza in contratto della
opzione finale di riscatto.
Il leasing operativo è definito per
esclusione.
I leasing di terreni e fabbricati sono
considerati operativi o finanziari in base ai criteri appena visti.
Tuttavia, nel caso in cui oggetto del contratto sia un terreno,
trattandosi di beni con vita utile illimitata, se non si può ritenere che
la proprietà sia trasferita al locatario alla scadenza, si deve ritenere che
non siano trasferiti i rischi e i benefici e di conseguenza si deve
ritenere si tratti di un leasing operativo. Per la stessa ragione nel
caso di leasing di terreni e fabbricati, i due elementi devono essere
considerati separatamente ai fini della esatta classificazione del
leasing.
Anche sotto il profilo fiscale manca
una precisa definizione di leasing finanziario. L’Agenzia delle entrate ha
definito operazioni di locazione finanziaria le locazioni di beni mobili o
immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta del
conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di
diventare proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro
versamento di un prezzo. Il leasing finanziario è, quindi,
tipicamente strutturato in modo da coinvolgere tre soggetti. L’operazione ha
lo scopo di far acquisire ad un soggetto utilizzatore la disponibilità di
beni senza dovere sostenere l’intero costo in un’unica soluzione e senza
assumere il rischio legato all’acquisto della proprietà del bene stesso
(R.M. 175/E del 12/08/2003).
|