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Il principio contabile internazionale 17 (IAS
17), che si occupa della contabilizzazione delle operazioni di
locazione finanziaria definisce il leasing finanziario come il
contratto col quale vengono trasferiti in capo all’utilizzatore
tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene locato.
Secondo il principio contabile in esame, la
presenza di un’opzione di riscatto, in base alla quale l’utilizzatore
può decidere se divenire o meno proprietario del bene pagando un prezzo di
riscatto, non è condizione necessaria per distinguere il leasing
finanziario da quello operativo.
Sempre secondo lo IAS 17, un’operazione può
essere considerata di leasing finanziario o meno, a seconda di quello che è
il contenuto sostanziale dell’operazione e non della forma del
contratto.
Pertanto, un’operazione di locazione, può
essere considerata leasing finanziario nelle seguenti ipotesi:
-
qualora il contratto prevede il
trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del
contratto di locazione;
-
qualora il locatario può optare per
l’acquisto del bene ad un prezzo che si prevede essere sufficientemente
inferiore al fair value alla data in cui potrà esercitare l’opzione, con
la conseguenza che, al momento della stipula del contratto, è molto
probabile che l’opzione sarà esercitata;
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qualora la durata del contratto copre la
maggior parte della vita economica del bene;
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qualora al momento della stipula del
contratto, il valore attuale dei pagamenti dovuti equivale almeno al fair
value del bene locato;
-
qualora il bene locato ha una natura
particolare tale da far sì che solamente il locatario possa utilizzarlo
senza dover apportare ad esso delle rilevanti modifiche.
La giurisprudenza e la prassi
nazionale, adottano una definizione di locazione finanziaria che non
coincide del tutto con quella prevista dallo IAS 17.
Infatti, per poter parlare di locazione
finanziaria si ritiene determinante, oltre al trasferimento in
capo all’utilizzatore di tutti i rischi e i benefici
connessi alla proprietà del bene, anche la presenza formale nel
contratto dell’opzione di riscatto.
In tutti i restanti casi (assenza del
trasferimento di tutti i rischi e benefici in capo all’utilizzatore e/o
mancanza dell’opzione di riscatto) si dovrebbe parlare di leasing
operativo. |