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L’art.102 del TUIR prevede che i beni
concessi in locazione finanziaria sono ammortizzabili da parte del
locatore che deduce quote di ammortamento determinate in ciascun
esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento
finanziario. Il valore ammortizzabile è rappresentato dal
costo di acquisto al netto del prezzo di riscatto.
La norma non indica a partire da quale momento
possano essere dedotte le quote di ammortamento. Si ritiene che esse siano
deducibili a partire dalla data di consegna del bene all’utilizzatore.
Il locatore può dedurre le quote di
ammortamento fino all'esercizio del diritto di riscatto; da questo momento
in poi sono deducibili dal locatario del bene (Cassazione, sentenza n. 15524
del 6 novembre 2002).
In caso di risoluzione anticipata del
contratto di leasing il locatore non potrà continuare a dedurre quote di
ammortamento del bene. Se esso, eventualmente, dovesse formare oggetto di un
nuovo contratto di locazione finanziaria, il locatore potrà tornare a
dedurre le quote di ammortamento, che dovranno essere calcolate sul costo
non ancora ammortizzato al netto del prezzo di riscatto pattuito con il
nuovo utilizzatore.
Invece, nel caso in cui il bene dovesse essere
eliminato, il locatore potrebbe dedurre il costo non ancora ammortizzato del
bene.
Una volta esercitato il diritto di riscatto il
locatario determina le quote di ammortamento secondo i criteri generali. Il
valore da ammortizzare è rappresentato dal prezzo di riscatto che deve
essere ammortizzato per la residua vita utile del bene stesso.
Nell’ipotesi in cui il locatario ceda il
contratto a terzi al termine del rapporto contrattuale con il solo scopo
di cedere l'opzione di riscatto il costo di acquisizione del contratto va
sommato al prezzo di riscatto al fine di determinare il valore del bene
strumentale da iscrivere nelle attività dello Stato patrimoniale (nota Dr
Emilia Romagna del 4 maggio 1999). |