Può accadere che l'azienda abbia
acquistato dei beni strumentali o dei beni alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa e che successivamente tali beni
vadano perduti per eventi accidentali, fortuiti o comunque indipendenti
dalla volontà del contribuente, come ad esempio può accadere in seguito a
furti, incendi, calamità naturali, ecc..
L'art.53 del DPR
633/72 stabilisce che i beni acquistati, importati o prodotti
dall'impresa che non si trovano nei
luoghi in cui essa esercita la sua attività si presumono venduti.
Tuttavia nell'ipotesi di perdita di beni
la presunzione di cessione può essere superata se essa risulta
alternativamente da:
- idonea documentazione di un organo
della Pubblica Amministrazione (ad esempio la denuncia di furto
presentata ai Carabinieri);
Dalla
dichiarazione deve risultare il valore complessivo dei beni perduti.
Su
richiesta dell'Amministrazione finanziaria il contribuente deve fornire le
indicazioni circa la determinazione di tale valore complessivo (natura,
qualità, quantità dei beni perduti).
Non è necessario inviare alcuna
comunicazione all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di Finanza
circa la perdita dei beni.
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