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L’utile
dell’esercizio conseguito da una società di capitali può essere:
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accantonato
ad una o più delle riserve del patrimonio netto;
-
attribuito
a determinate categorie di soggetti (es: soci fondatori, promotori, agli
amministratori, ecc..);
-
utilizzato
a copertura di perdite pregresse;
-
portato
in aumento del capitale sociale;
-
rinviato
a futuri esercizi;
-
distribuito
ai soci.
Esaminiamo
in modo più dettagliato alcune delle ipotesi sopra viste.
ACCANTONAMENTO
A RISERVE DEL PATRIMONIO NETTO
Innanzitutto
occorre ricordare che l’art.2430 del codice civile stabilisce che dagli
utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una
riserva (detta per l’appunto riserva legale), fino a che
questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La
riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Oltre
alla riserva legale può essere necessario effettuare un accantonamento a riserve
statutarie, cioè riserve la cui costituzione è prevista e
regolamentata dallo statuto, e riserve facoltative, cioè decise al
momento in cui viene deliberata la distribuzione degli utili.
L’assemblea
dei soci di una società per azioni può deliberare la destinazione
dell’utile dell’esercizio alla Riserva per acquisto azioni proprie
(art.2457-ter codice civile)
ATTRIBUZIONE
DELL’UTILE A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI
L’atto
costitutivo può riservare una partecipazione agli utili ai promotori
e ai soci fondatori.
I
promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente
dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore a un decimo
degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di
cinque anni (art.2340 codice civile).
La
stessa disposizione si applica ai soci fondatori (art.2341 codice civile).
Le
partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori sono
computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione
della quota di riserva legale (art.2432 codice civile).
Una
quota di utili può essere destinata come compenso degli amministratori:
quest’ultimo è fissato dall’atto di nomina o dall’assemblea (art.2389
codice civile). Anche le partecipazioni agli utili degli amministratori
devono essere computate sugli utili netti risultanti dal bilancio,
fatta deduzione della quota di riserva legale (art.2432 codice
civile).
Gli
accordi contrattuali possono prevedere la partecipazione agli utili dei
dipendenti (art.2102 codice civile). Inoltre l’art.2349 stabilisce che
se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare
l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società
o di società controllate mediante l’emissione di speciali categorie di
azioni, per un ammontare corrispondente agli utili stessi con
corrispondente aumento del capitale sociale.
L’assemblea
straordinaria può anche deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro
dipendente della società o di società controllate di strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o
anche amministrativi escluso il diritto di voto.
Lo
statuto può attribuire privilegi nella ripartizione degli utili a
favore dei detentori di speciale categorie di azioni e di altri strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali. In questo caso la società
può liberamente, nei limiti posti dalla legge, determinare il contenuto
delle azioni delle varie categorie (art.2348 codice civile).
DISTRIBUZIONE
AI SOCI
Nel
distribuire gli utili ai soci occorre tenere presente che non possono
essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (ar.2433,
comma 2, codice civile).
Inoltre,
se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi
luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o
ridotto in misura corrispondente (art.2433, comma 3, codice civile).
Nel
caso in cui in bilancio sono presenti costi di impianto e di ampliamento,
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità capitalizzati, fino a che
l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo
se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei
costi non ammortizzati (art.2426,
numero 5, codice civile).
Nel
distribuire i dividendi ai soci occorre anche tenere presente di particolari
diritti di natura patrimoniale eventualmente riconosciuti a categorie
di azioni o di strumenti finanziari o da eventuali patrimoni
destinati costituti ai sensi degli artt.2447-bis e seguenti. |