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1. Premessa
Il conferimento d’azienda
rientra tra le operazioni straordinarie, in quanto esula dai normali fatti
di gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività
produttive attraverso il trasferimento di un’azienda da un soggetto
economico
conferente
ad un diverso ente conferitario, in cambio
non
di denaro, ma di una
partecipazione al capitale della conferitaria.
Rientra nella fattispecie
del conferimento anche la frequente “trasformazione” di impresa individuale
in società, in quanto la trasformazione vera e propria è ammessa per legge
solo tra società.
I
soggetti
del
conferimento sono:
- il
conferente:
colui che apporta l’azienda ricevendone partecipazioni; a sua volta può
trattarsi di:
- il
conferitario:
colui che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza il proprio capitale;
può trattarsi di:
di nuova costituzione
(“conferimento per scorporo”) ovvero preesistente (“conferimento per
apporto” o “per concentrazione”), nel quale ultimo caso la conferitaria
dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto
di opzione (art. 2441 c.c., co. 4).
L’oggetto
del conferimento è l’azienda,
intesa come
il
complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa
(art. 2555 c.c.), o un
ramo
di essa, inteso come uno specifico settore dell’intero
complesso aziendale, composto da una
universitas
di beni tra
loro coordinati ed utilizzabili per la realizzazione di un ciclo produttivo.
Poiché vi sono alcuni beni che
potrebbero rimanere presso
il conferente, come ad es. alcuni cespiti, il conto corrente, alcune
posizioni creditorie/debitorie, ecc., viene da chiedersi quale sia il
confine tra conferimento di beni e conferimento d’azienda. La risposta è
quella di valutare volta per volta se i beni mancanti siano tali da alterare
l’unità economico-funzionale dell’azienda, al punto di non consentire
l’esercizio dell’attività d’impresa.
Le
motivazioni
che portano
al conferimento possono mirare a diverse finalità:
-
il riassetto
organizzativo-produttivo, più problematico nelle imprese di grandi
dimensioni;
-
la ristrutturazione
finanziaria, per diversificare le diverse aree d’affari all’interno
dell’impresa, ad es. in base al grado di
-
sviluppo, con notevoli
riflessi sulla facilità di accesso al capitale di credito;
-
la liquidazione di parte
del patrimonio dell’impresa, ad es. in caso di presenza di settori in
perdita;
-
la concentrazione di
imprese, nel caso in cui in un particolare settore economico la grande
dimensione rappresenti un vantaggio economico, ad es.
per far fronte alla concorrenza.
Si può ben intuire come la
materia che mi accingo a trattare sia talmente vasta e densa di sfumature e
di legami a doppio filo con altri temi fiscali, che
la presunzione di esaurirne lo studio in questa sede sarebbe sciocca da
parte mia, ed oltretutto anche poco opportuna, visto lo
scopo del presente contributo, che è quello di dare una visione d’insieme
alla materia, non disdegnando in alcuni casi
l’approfondimento, il tutto per tentare di rendere più chiara possibile la
disciplina dei conferimenti d’azienda, che così sovente
si verificano nella realtà d’impresa. Per tali motivi considererò brevemente
l’argomento da un punto di vista civilistico, per
poi proseguire soffermandomi sull’aspetto fiscale dell’operazione, e
concludere infine con l’aspetto operativo.
2. Aspetti civilistici
Il c.c. disciplina soltanto
il conferimento di singoli beni, per cui la disciplina del conferimento
d’azienda deve ricavarsi dall’applicazione combinata
di 2 discipline civilistiche:
-
quella che
regola in generale i
conferimenti societari
(artt. 2342,
2343, 2440, 2464, 2465 c.c.)
-
quella della
disciplina del
trasferimento dell’azienda
(artt. 2112,
2556-2560 c.c.).
Si è detto che il
conferente, in cambio dell’azienda riceverà una partecipazione nella società
conferitaria: quindi occorrerà innanzitutto stabilire le
percentuali di riparto degli utili e delle perdite di quest’ultima, a
seguito dell’acquisizione di tale
partecipazione da parte del conferente. Sarà pertanto necessaria una
valutazione
del
conferimento, che avverrà con modalità diverse a
seconda che si tratti di società di persone o di capitali, e che in molti
casi darà luogo all’emersione di un
valore
di
avviamento.
Per i
conferimenti
in
società di persone la valutazione dei conferimenti è
concordata tra i soci: non vi è l’obbligo della perizia, e
questo a causa della
responsabilità illimitata e solidale.
Per i
conferimenti
in
società di capitali, invece, è necessaria la redazione di una
perizia di stima,
onde garantire l’integrità del
capitale sociale ed evitare
sopravvalutazioni dei beni conferiti a danno dei futuri creditori sociali, i
quali possono confidare esclusivamente sul
patrimonio sociale:
−
per i
conferimenti in
S.p.a.:
relazione di stima giurata da un esperto nominato dal
Presidente del Tribunale
competente, su istanza
dell’organo amministrativo del soggetto conferente;
−
per i
conferimenti in
S.r.l.:
relazione di stima giurata da un esperto iscritto all’albo
dei revisori contabili (o da una
società di revisione
iscritta nell’apposito albo) su designazione della società stessa.
La
relazione di stima
deve sempre
contenere:
−
la
descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
−
la
data di riferimento delle valutazioni;
−
l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito
ai fini della determinazione del capitale sociale
e dell’eventuale
sovrapprezzo;
−
i
criteri di valutazione seguiti.
L’iscrizione nel bilancio
della conferitaria avverrà prudenzialmente per valori inferiori o, al più,
uguali a quelli risultanti dalla perizia, mentre
l’iscrizione a valori superiori creerebbe pregiudizi di natura civilistica;
il tutto è permeato da considerevoli risvolti di natura fiscale che
tratterò in seguito.
Va ricordato brevemente, e
ciò vale solo per le s.p.a., che entro 180 giorni dalla perizia gli
amministratori devono effettuare gli opportuni controlli e, ove
necessario, procedere alla revisione della stima. Se risulta che il valore
dell’azienda è inferiore di oltre 1/5 a quello per cui è
avvenuto il conferimento, si può verificare che:
−
la
società riduce il capitale sociale annullando le azioni scoperte;
−
i
soci versano la differenza in denaro;
−
i
soci recedono dalla società, con diritto alla restituzione del conferimento.
Per concludere sui
conferimenti, è doveroso ricordare che a seguito della riforma societaria le
sole s.r.l. possono conferire
anche opere,
servizi ed altre attività immateriali (ad es.
know-how),
corredate però obbligatoriamente da polizza assicurativa o
fideiussione bancaria.
Per quanto riguarda la
disciplina del trasferimento dell’azienda, si può brevemente segnalare che
trovano applicazione le seguenti disposizioni:
−
vi è
il
divieto di concorrenza
da parte del
conferente, salva la facoltà delle parti di escludere tale divieto;
−
il
conferitario
subentra nei contratti
stipulati
dal conferente per l’esercizio della stessa, fatta eccezione riguardo ai
contratti di carattere
personale; se vi è giusta causa il terzo contraente ceduto può recedere
entro 3 mesi dall’iscrizione
del
conferimento nel Registro delle Imprese (v.
infra);
−
l’art. 2112 c.c. dispone che il
rapporto di lavoro
continua con
il soggetto conferitario subentrante, ed il lavoratore
conserva tutti i diritti
che ne derivano;
−
i
crediti
vengono
trasferiti anche
senza
notifica al debitore ceduto,
a decorrere dall’iscrizione nel R.I.; il debitore
ceduto che, in buona fede,
paga al conferente, è liberato dal proprio debito;
−
i
debiti
vengono
trasferiti, ed il conferente ne è liberato, non solo con la notifica ma
anche
con il
consenso esplicito dei
creditori,
per i quali ovviamente non è indifferente il soggetto loro debitore.
Da ultimo, per concludere
gli aspetti civilistici, vediamo la successione temporale delle tappe
attraverso le quali si articola il
conferimento. Innanzitutto, e mi riferirò per lo più alle società di
capitali, l’operazione deve essere preceduta da una
delibera
dell’organo amministrativo
della
società conferente, la quale conterrà le ragioni che giustificano
l’operazione. Il conferimento
andrà poi approvato
dall’assemblea; qualora dal conferimento derivi una modifica dell’atto
costitutivo, l’assemblea dovrà essere
straordinaria.
In seguito ci sarà tutta la fase della valutazione peritale già affrontata,
per arrivare infine alla stipula dell’atto
di
conferimento,
a seguito di delibera dell’assemblea straordinaria, con contestuale
costituzione della società conferitaria (oppure
aumento del capitale
sociale, nel caso di conferitaria già esistente). L’atto di conferimento
deve essere depositato entro 30 giorni, con invio
telematico da parte del notaio, per l’iscrizione nel R.I., insieme alla
relazione peritale.
L’atto di
conferimento richiede sempre la
forma
scritta,
e in particolare:
−
società di capitali: atto pubblico redatto da un notaio;
−
società di persone: scrittura privata autenticata.
In ogni caso devono essere
osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli
beni che compongono l’azienda.
La
data di effetto
del
conferimento è quella di stipula dell’atto di conferimento, senza
possibilità di retro/postdatare gli effetti
dell’operazione. Per le
società di capitali il conferimento ha effetto dalla data di iscrizione
dell’atto nel R.I.
3. Aspetti fiscali
Imposte
dirette.
È sicuramente il punto più importante ed articolato.
L’operazione di conferimento va esaminata scindendola su
2 piani in sequenza logica:
−
la
determinazione del risultato del conferimento;
−
la
modalità di tassazione della (eventuale) plusvalenza.
Determinazione del risultato del conferimento.
È il
leitmotiv
del presente
contributo; il tutto si riduce in sostanza all’analisi
degli
artt. 175 e 176 del
TUIR. Il conferimento può dar luogo alla produzione di materia imponibile,
rientrante nella categoria dei
redditi di
impresa (o dei redditi diversi, v.
infra)
e tassata ai fini IRE e IRES, ma NON rilevante ai fini IRAP.
Questo insieme di beni che
è l’azienda avrà, nelle scritture contabili del soggetto che effettuerà poi
il conferimento, un certo
valore
contabile,
dato dalla differenza tra le poste attive e quelle passive quali risultano
dalla contabilità; avrà anche un suo
valore
fiscale,
individuato quindi secondo criteri fiscali e spesso diverso da quello
contabile a causa della differenze tra la
normativa civilistica e
quella fiscale (nel prosieguo della trattazione spesso li considerò uguali
per semplicità); vi sarà anche un
valore
economico,
o
valore corrente,
che sarà ancora diverso dai precedenti e che il perito dovrà determinare
tenuto conto del fatto
che vi possono essere plusvalori latenti sui cespiti, oppure un valore di
avviamento positivo (goodwill)
o negativo (badwill),
ecc.; infine vi sarà da individuare un
valore
di realizzo,
che spesso coinciderà con i valori di cui abbiamo ora detto, e
che possiamo impropriamente
considerare come una sorta di corrispettivo - compreso entro il limite
massimo del valore economico risultante dalla
stima - e che ci serve per determinare il risultato del conferimento, cioè
l’entità della plusvalenza.
Le regole stabilite dalla
riforma delle operazioni di ristrutturazione aziendale del 1997 (Visco), e
potenziate dalla riforma fiscale
in vigore
dal 2004 (D.Lgs. 344/2003), sono caratterizzate dalla volontà del
legislatore fiscale di rendere
fiscalmente neutrali
le
operazioni di conferimento,
cioè non produttive di risultati tassabili.
Le plusvalenze rimarranno -
in tutto o parzialmente - latenti al momento del conferimento, e verranno
tassate quando:
1. il conferente cederà la
partecipazione ricevuta in cambio, oppure
2. il conferitario cederà
l’azienda ricevuta o i singoli beni di cui è composta.
La
ratio
di tali
norme è stato il fatto che il conferimento comporta una sostituzione di beni
“di primo grado”, l’azienda, con beni di
“secondo grado”, la
partecipazione, senza alcun realizzo dei plusvalori latenti, per cui la
tassazione piena di tale realizzo, come avveniva fino
all’08/11/1997, comportava la penalizzazione del conferente, con effetti
distorsivi sui processi di riorganizzazione aziendale.
Esempio:
valore economico dell’azienda 5.000, valore iscritto in contabilità 1.000,
la plusvalenza latente di 4.000 emergeva per intero (anche se poi
tra le modalità di tassazione della plusvalenza vi era anche un regime
sostitutivo di favore).
Ora, a
partire dal 2004,
l’imposta sostitutiva
del 19%
sulle plusvalenze da conferimenti aziendali è stata
abolita;
l’attuale
impianto normativo per la
determinazione del risultato del conferimento è dato dalle seguenti norme
del TUIR, le prime 2 di carattere agevolativo, la
terza di carattere generale:
−
art.
175: conferimenti “a valori contabili” di aziende o di partecipazioni di
controllo o di collegamento;
−
art.
176: conferimenti in regime di “doppia sospensione d’imposta” aventi ad
oggetto SOLO aziende, non anche
partecipazioni;
−
art.
9: contiene una norma di carattere generale, applicabile quando non vi sono
i requisiti per rientrare in alcuna delle 2
norme agevolative; essa fa riferimento al
valore
normale
quale criterio per la determinazione del
valore
di
realizzo,
cioè del corrispettivo dell’operazione, equiparando in sostanza il
conferimento ad una cessione d’azienda a
titolo oneroso; su di esso
non mi soffermerò ulteriormente, in quanto di applicazione sempre meno
frequente.
Passiamo quindi allo studio
dei primi 2 articoli, decisamente più interessanti.
Art.
175 TUIR.
Esso
costituisce una deroga alla norma generale contenuta nell’art. 9, e si pone
a monte di qualsiasi scelta circa
la determinazione della
plusvalenza, in quanto offre la possibilità di effettuare il conferimento
senza realizzo di plusvalenze. Al
1° comma
prevede che il
valore
di realizzo,
cioè il valore presunto dell’azienda trasferita, sia pari al
maggiore tra i 2
seguenti
valori:
−
il
valore attribuito dal conferente nelle proprie
scritture contabili
alla
partecipazione ricevuta in cambio
−
il
valore attribuito all’azienda o alla partecipazione conferita nelle
scritture contabili
del
conferitario.
Nota bene:
il riferimento è
alle
scritture
contabili
e non al bilancio,
in quanto il conferimento è un avvenimento istantaneo, per cui a fine esercizio
i valori potrebbero essere diversi o anche non esistere più, e quindi
perdere di significatività ai fini della determinazione del
valore di realizzo.
Quindi, per
la determinare la plusvalenza si prende il maggiore dei 2 valori e si
sottrae il
costo
fiscalmente riconosciuto
dell’azienda (o della
partecipazione conferita, si ricordi che l’articolo prevede il conferimento
anche di quote o azioni), quello cioè che risultava dalle
scritture del conferente prima del conferimento; la conseguenza di tale
regime è che se i 2 soggetti dell’operazione si
accordano per prescindere dal valore di perizia e per iscrivere l’azienda
nelle proprie rispettive contabilità ad un valore pari al valore
fiscalmente riconosciuto, quindi senza “salti d’imposta”, il tutto avviene
in regime di neutralità fiscale, senza emersione di
plusvalenze, che però rimangono latenti.
Esempio:
valore economico dell’azienda risultante da perizia di stima 5.000, valore
iscritto in contabilità prima del conferimento 1.000, coincidente
col valore fiscale; le parti sono libere di scegliere di iscrivere l’azienda
ad un valore compreso tra il costo fiscalmente
riconosciuto (1.000: conferimento con
continuità
di valori contabili)
e il valore peritale (5.000: conferimento “a valori aggiornati
correnti”), limite che non può essere superato senza disattendere le norme
civilistiche dettate a tutela dell’integrità del
patrimonio, e quindi dei terzi. In questo caso le parti si accordano per
iscrivere la partecipazione ricevuta e l’azienda conferita
a 1.000 realizzando quindi la
continuità
di valori
e non originando in
tal modo alcuna plusvalenza:
|
1.000 costo
fiscalmente riconosciuto ante conferimento
|
1.000 scritture
contabili conferente
|
|
1.000 scritture
contabili conferitario
|
A questo punto viene da
chiedersi: visto che il valore di realizzo può essere recepito per valori da
1.000 (neutralità piena) a
5.000
(massima imposizione), in quali casi i 2 soggetti opteranno per la
discontinuità di valori,
facendo quindi emergere delle
plusvalenze?
Esempio:
si riprendono i dati di prima, stavolta però:
|
1.000 costo
fiscalmente riconosciuto ante conferimento
|
2.500 scritture
contabili conferente
|
|
2.500 scritture
contabili conferitario
|
Si realizza una
plusvalenza di 1.500, che verrà tassata
solo
in capo al
conferente, tra l’altro con le modalità che esporremo più avanti. In questo
caso il conferente potrebbe avere delle perdite pregresse, per cui troverà
conveniente far emergere subito delle plusvalenze
tassabili da tassare col regime ordinario, che sottrarrà, almeno
parzialmente, dall’imposizione utilizzando le perdite stesse. Il
conferitario, da parte sua, conseguirà anch’esso un vantaggio: il valore di
2.500 assumerà subito rilevanza fiscale, con
conseguente riduzione dell’imposizione futura a causa di maggiori
ammortamenti, minori plusvalenze che si realizzeranno quando
verrà ceduta l’azienda, o comunque uno o più tra i beni che ne fanno parte.
Nota bene:
se il conferente
assume il valore a 2.000 ed il conferitario a 2.500, sarà il secondo valore
a prevalere e ad essere riconosciuto
fiscalmente, cosicché il conferente dovrà gestire una partecipazione
riconosciuta fiscalmente per 2.500, conseguendo una
plusvalenza di 1.500 che verrà tassata solo in capo a lui. Simmetricamente,
se il conferente assume il valore a 2.500 ed il
conferitario a 2.000, prevarrà il primo valore, il che comporterà sempre una
plusvalenza di 1.500 in capo al solo conferente, mentre
il conferitario avrà perso l’occasione per ottenere il riconoscimento
fiscale delle plusvalenze latenti esistenti nei beni conferiti,
con conseguenti minori ammortamenti futuri, maggiori plusvalenze future in
caso di cessione, ecc.
Ma vi è
anche un’altra fattispecie che può portare alla scelta per la discontinuità
di valori, e che attiene ai
nuovi
rapporti di forza
che si instaurano sul piano civilistico tra le parti. Il
conferente, infatti, se da un lato è tentato di differire il più possibile
l’imposizione delle
plusvalenze, dall’altro vorrebbe far emergere il valore economico
dell’azienda conferita, per far valere in
pieno la sua
forza partecipativa.
Per questo motivo il disposto dell’art. 175 è maggiormente adatto ai
conferimenti “in famiglia”,
in cui cioè le società
rimangono possedute interamente dal conferente, o da questi insieme ai
propri familiari, senza che si crei alcuna situazione di
conflitto tra i soci in merito al valore del conferimento.
Esempio:
ancora i dati di prima, però si consideri che la conferitaria abbia un
capitale netto contabile di 3.000, ed un valore economico di 5.000
anch’essa, talché il peso partecipativo effettivo del conferente sarà pari
al
50%
(in quanto anche
l’altra vale 5.000 ed il loro
valore complessivo sarebbe 10.000). Se le parti decidono di assumere il
costo fiscalmente riconosciuto (1.000) non si avranno
plusvalenze ma ne discenderà una partecipazione nella conferitaria non certo
rappresentativa del valore conferito:
1.000/4.000=
25%,
dove ovviamente 4.000 è dato dal capitale della conferitaria (3.000) +
l’aumento di capitale pari al valore di
conferimento assunto (1.000). Una soluzione per riequilibrare i rapporti
potrebbe essere quella di assumere il valore di conferimento pari a
3.000, cosicché il nuovo capitale sociale della conferitaria aumenterà a
6.000 ed il peso partecipativo rimarrà intatto al
50%, con emersione di plusvalenze di 2.000 in capo al conferente.
Si chiarisce che l’art. 175
non detta un regime di neutralità fiscale, ma solo un particolare criterio
di determinazione della plusvalenza basato sui
valori contabili anziché sul valore normale di cui al derogato art. 9, per
cui l’ammontare della plusvalenza tassabile in capo al
conferente può tranquillamente originare da un accordo tra le parti,
escludendo con ciò ogni possibilità di contenzioso con il Fisco in
sede di accertamento, dato che è la norma stessa che consente alle parti di
determinare la
plusvalenza
da assoggettare a tassazione, o al limite di escluderla. Resta salva invece
l’applicazione della
norma
antielusiva
(art. 37-bis DPR 600/73),
alla quale occorre prestare parecchia attenzione in quanto tra gli atti inopponibili all’Amministrazione finanziaria in quanto privi
di valide ragioni economiche, ma solo diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall’ordinamento
tributario e
ad ottenere riduzioni di imposte altrimenti indebite, rientrano
in primis
le
operazioni straordinarie, e quindi i
conferimenti.
Anche se la
conferitaria iscrive l’azienda al costo fiscalmente riconosciuto
non
si ha la
successione nei valori fiscali - come
avviene invece con l’art.
176 -, con la conseguenza che per la conferitaria i beni rilevano
fiscalmente in base al valore ad essi attribuito nelle proprie
scritture contabili. Quindi finiranno nella contabilità solo i valori
“netti” dei beni conferiti, senza quindi trasferire le voci di
rettifica di tali beni esistenti nella contabilità del conferente, così come
pure per il magazzino si perderà la
“stratificazione” storica delle rimanenze. Si parla in questo caso di
conferimento
“a
saldi chiusi”,
mentre quello ex art. 176, in cui si ha la
piena successione dei valori fiscali, avviene
“a
saldi aperti”.
Esempio:
differenza tra saldi chiusi e aperti. Computer acquistato il 01/01/2003 per
800 e ammortizzato per 240, quindi valore residuo 560,
coefficiente di ammortamento 20%, il conferimento dell’azienda di cui il
computer fa parte è efficace dal 01/01/2005
(tralasciamo il caso di ammortamento anticipato ricordando, comunque, che
trattandosi di beni già utilizzati, esso può essere
utilizzato solo per l’esercizio in cui è avvenuto il conferimento). Le quote
di ammortamento saranno:
|
|
Saldi chiusi |
Saldi aperti |
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2005 |
56 |
160 |
|
2006 |
112 |
160 |
|
2007 |
112 |
160 |
|
2008 |
112 |
80 – amm.to
completato |
|
2009 |
112 |
|
|
2010 |
56 – amm.to
completato |
|
Come si vede la
differenza non è priva di significato:
−
saldi chiusi: minori ammortamenti per un periodo più lungo
−
saldi aperti: maggiori ammortamenti per un periodo più
breve.
Prima di proseguire è
opportuno circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 175 TUIR:
−
requisiti soggettivi:
i 2 soggetti devono essere residenti in Italia ed esercitare imprese
commerciali, possono essere
imprenditori individuali
(SOLO il conferente), società o enti commerciali; se l’azienda è situata in
Italia e le parti sono soggetti non residenti,
l’art. 175 co. 3 consente di mantenere l’agevolazione
−
oggetto del conferimento:
aziende (v.
supra)
o partecipazioni di controllo o di collegamento, a prescindere dal periodo di
possesso; per le partecipazioni il richiamo all’art.
2359 c.c.
va filtrato
tenuto conto che stiamo parlando di
situazioni di controllo o
di collegamento riferibili esclusivamente alle partecipazioni oggetto di
conferimento, e non quindi a situazioni basate
su altri presupposti, quali ad es. l’esistenza di particolari vincoli
contrattuali, pertanto dell’articolo citato si
dovrà tener conto di:
-
comma 1 n. 1:
controllo di diritto,
derivante dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria
-
comma 1 n. 2:
controllo di fatto,
derivante dalla disponibilità di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell'assemblea ordinaria
-
comma 3: collegamento, derivante dalla
disponibilità di un numero di voti tali da esercitare un'influenza notevole
nell'assemblea della partecipata: almeno 20%, ovvero 10% per le società
quotate, caso che ci tocca meno da vicino.
Per concludere con le
partecipazioni, si fa presente come la partecipazione conferita non deve
necessariamente essere rappresentativa del
controllo, essendo sufficiente che essa stessa, anche se minoritaria,
consenta alla conferitaria di acquisire
il controllo della società partecipata per effetto, poniamo, di altre
partecipazioni che la conferitaria già deteneva.
Quando l’oggetto del
conferimento (continua l’art. 175, co. 2) è costituito da partecipazioni
prive dei requisiti previsti dalla
disciplina
della
participation exemption,
che si ricordano brevemente qui di seguito (art. 87 TUIR):
−
possesso
ininterrotto
dal 1°
giorno del 12° mese antecedente la cessione;
−
classificazione tra le
immobilizzazioni finanziarie
fin nel
primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
−
residenza della partecipata in Stati
diversi
da quelli a regime fiscale privilegiato;
−
esercizio di
impresa
commerciale;
allora in tal caso il
valore di realizzo sarà determinato in base al valore normale ex art. 9 solo
le partecipazioni ricevute in
cambio di
quelle conferite possiedono invece i requisiti per l’applicazione della
pex,
escluso per ovvi motivi quello relativo al
possesso ininterrotto, che
ovviamente non può trovare applicazione. Questo per evitare una sorta di
baratto di una partecipazione esente con
una non esente, ad un costo fiscale praticamente nullo per effetto dell’art.
175.
Infine al 4°
comma si considera il caso dell’imprenditore individuale che conferisce l’unica
azienda,
situazione decisamente più
appetibile dopo la recente
riforma in vigore dal 2004. In tal caso l’imprenditore, che cesserà di
essere tale, assumerà la partecipazione ad un valore
come sopra determinato, cioè d’accordo con il conferitario ad un valore
compreso tra il limite inferiore costituito dal
costo fiscalmente riconosciuto ed il limite massimo costituito dal valore
economico (o di perizia, se il conferimento è in società
di capitali), realizzando la piena neutralità se si assume il primo valore
(cioè quello fiscale). Quando poi andrà a cedere la
partecipazione ricevuta (senza limite minimo di possesso, e qui sta la
grande novità, nel venir meno di quella disposizione
antielusiva che imponeva il possesso per almeno 3 anni, pena la non
assoggettabilità a regimi fiscali più favorevoli, e che di fatto
impediva di nascondere una cessione d’azienda dietro una più conveniente
cessione di quote),
realizzerà
una plusvalenza considerata non più tra i redditi d’impresa (l’imprenditore
infatti non è più tale) ma tra i
redditi diversi,
assoggettata al regime del
capital gain,
e tassata comunque come
partecipazione qualificata
(anche se
non ne
possiede i requisiti, in
quanto la % posseduta è inferiore al 20% dei diritti di voto in assemblea
ordinaria, oppure è inferiore al
25% del
capitale), quindi
imponibile al 40%.
Si sottolinea che nel caso in questione, in cui cessa l’attività
dell’impresa
individuale, eventuali
fondi in sospensione d’imposta verranno assoggettati a tassazione,
configurando un’ipotesi di distribuzione delle riserve
stesse con decadenza dal beneficio della sospensione; inoltre se
l’imprenditore mantiene presso di sé dei beni plusvalenti, al
momento della cessazione dell’impresa si verificherà la destinazione di tali
beni a finalità estranee all’impresa, con il
conseguente realizzo degli stessi.
Art.
176 TUIR.
Il regime
agevolativo di cui al presente articolo consente di attuare ai fini
civilistici l’operazione di conferimento
senza nessun
condizionamento di tipo fiscale, preservando maggiormente in tal modo
l’integrità del bilancio.
Circoscriviamo innanzitutto
l’ambito di applicazione della norma:
−
requisiti soggettivi:
la società conferitaria deve essere
soggetto IRES;
sono questi soggetti, infatti, ad essere
maggiormente sensibili
all’esigenza dell’adeguamento dei valori di bilancio a quelli di perizia,
come si capirà meglio tra poco; il conferente può
anche essere (dal 2004) imprenditore individuale o società di persone
−
oggetto del conferimento:
si tratta di aziende o rami di esse, sono escluse le partecipazioni.
Il disposto dell’articolo
si caratterizza per il fatto che la completa neutralità dell’operazione è
riconosciuta a prescindere dai valori assunti nelle scritture
contabili delle parti. In altre parole, in virtù di tale regime di “doppia
sospensione” (per il conferente ed il
conferitario)
i partecipanti saranno liberi di iscrivere nelle proprie contabilità i
valori quali risultano dalla perizia,
senza
dar luogo a nessuna
plusvalenza (nell’immediato), riconoscendo però quale
valore
fiscale
l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto
dell’azienda conferita,
quale risultava dalle scritture del conferente.
Si
realizzerà pertanto la
successione piena nei valori fiscali,
la quale porterà con sé tutta una serie di conseguenze che riguardano a
360° la posizione fiscale del conferente, che verrà ereditata
in
toto
dal conferitario, con risvolti non sempre positivi.
Vediamo in dettaglio tali
conseguenze:
−
il
conferente assumerà come valore fiscale della partecipazione ricevuta
l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto
dell’azienda conferita, con
la conseguenza che, in caso di successiva cessione della partecipazione, la
plusvalenza si calcolerà su tale valore di
carico, e non su quello, più alto, assunto in contabilità.
Esempio:
costo fiscalmente riconosciuto 1.000, valore di perizia 5.000; il conferente
iscrive in contabilità la partecipazione che
riceverà in cambio a 5.000, in più rileverà in Conto Economico una
plusvalenza di 4.000 che neutralizzerà in
sede di dichiarazione con una variazione in diminuzione; quando cederà la
partecipazione a 7.000 , a meno che non vi
siamo i requisiti per la pex, realizzerà fiscalmente una plusvalenza di
6.000.
−
il
conferitario erediterà il valore fiscale dell’azienda conferita, subentrando
nella posizione del conferente in ordine
a
ciascuno
degli elementi attivi e passivi dell’azienda, che quindi
vengono assunti allo stesso valore che avevano
presso il conferente prima
dell’operazione; mi preme sottolineare che la continuità di valori di cui
all’art. 175 si riferisce al valore complessivo, non
al valore analitico dei singoli beni come in questo caso;
−
si
realizzerà quindi un
doppio
binario:
da una parte i
valori
civilistici
(o di
perizia) iscritti nelle contabilità delle
partecipanti, dall’altra i
valori
fiscali,
efficaci ai fini tributari: in virtù di tale doppio binario il conferitario
dovrà predisporre
in sede di dichiarazione un apposito
prospetto di riconciliazione,
avente il compito di ricondurre i valori
civilistici ai valori
fiscali;
−
il
conferimento in questo caso avverrà “a saldi aperti”, cosicché ad es. il
conferitario si vedrà riconosciuto sia il costo storico che
il relativo fondo (v. esempio
supra),
inoltre conserverà la stratificazione storica delle rimanenze;
−
per
quanto riguarda il
trasferimento del requisito del possesso
tra
conferente e conferitaria:
-
la società conferitaria considererà l’azienda conferita
posseduta anche per il periodo in cui è stata posseduta dal conferente;
-
la partecipazione ricevuta dalla società conferente si
considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui
risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita, il che è di fondamentale
importanza ai fini di una successiva cessione in regime di pex;
−
l’eccedenza
in sospensione di imposta,
formatasi in virtù delle norme tese all’eliminazione delle interferenze
fiscali
introdotte dalle riforme
societaria e fiscale (art. 109 TUIR co. 4), non costituisce reddito per il
conferente e si trasferisce dal conferente al
conferitario a condizione che anche questi istituisca il vincolo di
sospensione d’imposta.
Esempio.
Il conferente, prima
del conferimento, aveva effettuato ammortamenti anticipati per 1.000, sui
quali aveva calcolato le
imposte differite (consideriamo IRES ed IRAP) pari a 1.000
×
37,25% = 372,5 realizzando pertanto un maggior utile
civilistico di
627,5. Per evitare che la deduzione dal reddito di impresa di componenti
negativi di reddito non imputabili a conto economico
(1.000) permetta la distribuzione di utili (627,5) che non hanno ancora
scontato l’imposizione, su tali maggiori utili
è istituito un vincolo di sospensione d’imposta. Per fare ciò bisogna
vincolare le riserve del patrimonio netto “per massa”,
senza apporre vincoli alle riserve espresse in bilancio, quindi non importa
se siano riserve di utili oppure di capitali,
purché siano
diverse
da quella legale. In
questo modo, qualora il conferente avesse deliberato la distribuzione di
utili d’esercizio e di riserve di patrimonio netto, e in conseguenza di ciò
l’ammontare delle restanti riserve (diverse da
quella legale) e dei restanti utili portati a nuovo fosse sceso al di sotto
di 627,5 (poniamo a 500), la
differenza (nel ns. caso 127,5) avrebbe concorso alla formazione del
reddito.
Ebbene con il conferimento non si
trasferisce questa riserva
in sospensione d’imposta (si tenga presente che con il conferimento si
trasferiscono le poste
attive e
passive,
non
il patrimonio netto!), ma si trasferisce il vincolo di
sospensione, alle suddette condizioni;
−
in
caso di
verifica fiscale
presso il
conferente, intervenuta successivamente al conferimento e riguardante
periodi
d’imposta precedenti
all’operazione stessa, se l’ufficio impositore effettua rilievi nei
confronti del costo fiscale dei beni dell’azienda poi
trasferiti, non riconoscendoli in tutto o in parte, anche se il contenzioso
di svolge tra conferente e Amministrazione
finanziaria, gli effetti si rifletteranno sul conferitario, poiché quest’ultimo
è subentrato a 360° nella posizione del conferente.
Per il conferitario sarebbe opportuno inserire nell’atto di conferimento
delle apposite clausole per cui:
-
gli vengano notificati dal conferente eventuali contestazioni
di costi, riguardanti i beni dell’azienda, a seguito di ispezioni o
verifiche;
-
sia previsto un indennizzo da parte del conferente nel caso
di costi fiscali in tutto o in parte non riconosciuti;
-
essendo il conferitario il diretto interessato degli effetti
di tali verifiche, mentre giuridicamente il rapporto sarà tra conferente e
Amministrazione finanziaria, sia il conferitario a nominare i consulenti per
i rilievi del caso.
Un’ulteriore
considerazione, molto importante perché rende l’art. 176 decisamente più
appetibile rispetto al precedente, è che
esso pone
espressamente al riparo dalla
norma
antielusiva
in caso di
conferimenti e successive cessioni effettuate in esenzione
totale in virtù della
pex.
Infine si
vuol sottolineare come l’art. 176 costituisca, in presenza ovviamente dei
necessari requisiti, il
regime
naturale,
cosicché per assoggettare
la plusvalenza alla tassazione normale ex art. 9, è necessario apposita
opzione nell’atto di conferimento.
Le
modalità di tassazione delle plusvalenze.
Le
plusvalenze realizzate con il conferimento vengono tassate con modalità
diverse, a seconda della
natura dei soggetti partecipanti, e del periodo di possesso dell’azienda.
Uno schema riassumerà meglio il tutto.
|
Soggetti |
Periodo di
possesso dell’azienda |
|
Conferente |
Conferitario |
Meno di 3 anni |
Da 3 a 5 anni |
Più di 5 anni |
|
Impresa
individuale
(unica azienda) |
Società di
persone |
Regime di
sospensione ex art.175, 4° comma
Regime normale |
Regime di
sospensione ex art.175, 4° comma
Regime normale
Tassazione
separata (opzione) |
|
Soggetto IRES |
|
Imprenditore
individuale |
Società di
persone |
Regime normale |
Regime normale
Regime differito
fino a 5 anni |
Regime normale
Regime differito
Tassazione
separata (opzione) |
|
Soggetto IRES |
Regime art.176
Regime normale
(opzione) |
Regime art.176
Regime normale
(opzione)
Regime differito
(opzione) |
Regime art.176
Regime normale
(opzione)
Regime differito
(opzione)
Tassazione
separata (opzione) |
|
Società di
persone |
Società di
persone |
Regime normale
|
Regime normale
Regime differito |
|
Soggetto IRES |
Regime art.176
Regime normale
(opzione) |
Regime art.176
Regime normale
(opzione)
Regime differito
(opzione) |
|
Soggetto IRES |
Società di persone |
Regime normale |
Regime normale
Regime differito |
|
Soggetto IRES |
Regime art.176
Regime normale (opzione) |
Regime art.176
Regime normale (opzione)
Regime differito (opzione) |
| |
|
|
|
|
|
La
tabella è di facile memorizzazione ove si ricordi quanto sinora esposto;
basta solo tenere presente che:
−
se
l’azienda è stata posseduta per più di 3 anni il cedente ha la facoltà di
frazionare la plusvalenza fino a 5 esercizi, in rate
costanti;
−
l’imprenditore individuale può optare per la tassazione separata della
plusvalenza, qualora ne abbia avuto il possesso per più
di 5 anni.
Minusvalenze.
Naturalmente vi possono essere dei conferimenti capaci di generare
minusvalenze. Ciò può avvenire quando:
−
il perito
ha attribuito all’azienda un valore economico
inferiore
al costo
fiscale riconosciuto; pertanto le parti, non
potendo
superare il valore di perizia senza disattendere le norme dettate a tutela
del patrimonio sociale, lo
accoglieranno nelle proprie scritture contabili;
−
in
assenza di stima peritale, ad es. per conferimento in società di persone, le
parti hanno convenzionalmente attribuito
al
complesso aziendale un valore inferiore al costo fiscale riconosciuto.
Appare
subito evidente come in tali ipotesi non vi sia spazio per l’applicazione
delle 2 norme agevolative, ma si ricorrerà alla
disciplina ordinaria di cui all’art. 9 TUIR, che come si è già detto
equipara i conferimenti alle cessioni a titolo oneroso e quindi
considera
come valore di realizzo il
valore normale
dell’azienda conferita. La minusvalenza sarà data dalla differenza tra il
maggior
costo fiscale ed il valore normale dell’azienda.
Imposte indirette.
Brevemente la situazione è la seguente:
−
IVA:
il conferimento è operazione
esclusa
da IVA
(art. 2 co. 3 DPR 633/72). Il conferitario subentra in tutti i rapporti
attivi e
passivi ai fini IVA. Va presentata la dichiarazione di variazione dati
all’Agenzia delle Entrate, con la quale è
anche
possibile comunicare che con il conferimento è avvenuto il trasferimento del
plafond
(purché
nell’atto ciò sia
espressamente previsto);
−
Imposta di registro: l’atto
di conferimento va registrato entro 20 giorni dalla stipula (o
dall’iscrizione nel R.I), ed è soggetto
all’imposta
in
misura fissa
di € 168
a prescindere dai soggetti coinvolti e dai beni facenti parte del complesso
aziendale
conferito;
−
Imposte ipotecarie e catastali:
in misura fissa di € 168 per imposta.
4.
Aspetti operativi
Il
conferente
dovrà
effettuare le scritture di assestamento, in particolare dovrà calcolare le
quote di ammortamento rapportate
alla
frazione di esercizio ante conferimento, dovrà calcolare la quota di TFR,
valutare il magazzino, rilevare ratei e risconti, ecc.;
dovrà
quindi eliminare le poste patrimoniali
prive di rilevanza economica,
quali oneri pluriennali da ammortizzare e fondi
rischi,
che non hanno più ragione di esistere dopo il conferimento in quanto erano
situazioni riguardanti esclusivamente il soggetto
conferente, e quindi vanno eliminate utilizzando come contropartita il conto
economico, ed in particolare un
componente negativo di reddito per i primi, una sopravvenienza attiva per i
secondi; dovrà quindi trasferire le attività e le passività
relative all’azienda conferita al conferitario, rilevarne il credito e far
emergere l’eventuale plusvalenza di conferimento tra le
componenti straordinarie del conto economico; dovrà infine calcolare il
reddito della frazione d’esercizio ante
conferimento, comprensiva della plusvalenza.
Il
conferitario
rileverà,
qualora si tratti di società preesistente, l’aumento del capitale sociale e
l’accensione di una riserva
sovrapprezzo azioni, la quale, a causa della redditività della conferitaria
stessa, e della consistenza delle sue riserve
patrimoniali, risponderà all’esigenza di riequilibrare i rapporti
partecipativi tra i vecchi soci e il nuovo socio conferente; come
contropartita si avrà il credito verso il conferente, che deve apportare i
propri beni alla società; si avrà quindi il trasferimento delle
poste attive e passive, ora a valori fiscalmente riconosciuti, ora a valori
di perizia, ora ad un valore intermedio, a saldi chiusi o
a saldi aperti, a seconda del regime adottato, come abbiamo avuto modo di
vedere.
Per
fissare meglio le idee, concluderò il tutto con un esempio.
Esempio.
Il
15/02/2005 la società Alfa s.n.c. conferisce un ramo della propria azienda,
la cui situazione patrimoniale è
rappresentata infra, alla preesistente società Beta s.p.a., che
contestualmente aumenta il proprio capitale sociale di 500.000. A
causa della redditività della società Beta, e della consistenza delle
riserve patrimoniali, vi sarà un sovrapprezzo di 100.000 che
risponderà all’esigenza di equilibrare i rapporti partecipativi tra vecchi e
nuovi soci e che in virtù dell’art. 2439 deve essere
integralmente versato all’atto della sottoscrizione. Il conferimento, che
viene iscritto nel R.I. il 01/03/2005, avviene a valori di
perizia, in doppia sospensione di imposta come da art. 176, essendo questo
il regime naturale in presenza dei requisiti previsti
dal TUIR. Il 01/07/2005 gli amministratori, dopo aver controllato le
valutazioni peritali, si accorgono che il valore dell’azienda è di
470.000, a causa di alcune valutazioni di cui non si è tenuto conto in sede
di perizia, riguardanti i fabbricati (che gli
amministratori hanno valutato in 400.000) e le attrezzature (valutate dagli
amministratori 60.000, come il valore di libro), e
provvedono alla revisione della stima. Essendo inoltre 470.000 inferiore di
oltre il 20% rispetto al valore peritale (circa il 22% in
meno), il socio Alfa s.n.c., che vuol difendere la sua partecipazione nella
Beta s.p.a., decide di reintegrare, versando la
differenza di 130.000. Si presentano le scritture relative alla conferente
ed alla conferitaria.
Situazione ramo d’azienda della società Alfa s.n.c.:
| |
Valori post assestamento e rettifica |
Valori di perizia |
| Fabbricati |
540.000 |
|
| (-F.do amm.to fab.) |
-180.000 |
|
| |
360.000 |
510.000 |
| Attrezzature |
200.000 |
|
| (-F.do amm.to attrezz.) |
-140.000 |
|
| |
60.000 |
80.000 |
| Rimanenze prodotti finiti |
90.000 |
85.000 |
| Clienti |
130.000 |
|
| (-Fondo sv.crediti) |
-5.000 |
|
| |
125.000 |
115.000 |
| Totale attivo |
635.000 |
790.000 |
| |
|
|
| Fornitori |
105.000 |
105.000 |
| Debiti diversi |
15.000 |
20.000 |
| Fondo TFR |
65.000 |
65.000 |
| Totale passivo |
185.000 |
190.000 |
| |
|
|
| Totale |
450.000
Patrimonio netto a valori fiscalmente
riconosciuti |
600.000
Valore corrente dell'azienda come da
perizia |


|