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Nelle
società di capitali esiste l’obbligo di accantonare parte degli
utili conseguiti in modo da costituire una riserva legale.
Lo
scopo di tale norma è quello di creare una posta del patrimonio che, in
aggiunta al capitale sociale, vada a costituire una garanzia per i creditori
sociali.
L’obbligo
di costituzione della riserva legale è posto dall’art.2430 del codice
civile il quale recita:
“Dagli
utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla
ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La
riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene
diminuita per qualsiasi ragione.
Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali”.
La
norma esaminata fissa un limite minimo di accantonamento annuo
(almeno la ventesima parte degli utili netti).
Questo
significa che tale misura può essere superata:
-
qualora
lo statuto preveda un maggior accantonamento annuale;
-
qualora
l’assemblea dei soci, approvando il bilancio, decida di
destinare a riserva legale una maggiore percentuale di utile.
L’obbligo
di accantonamento cessa quando la riserva ha raggiunto il quinto del
capitale sociale.
La
riserva deve essere reintegrata se, per qualsiasi ragione, scende al di
sotto del quinto del capitale sociale.
La
riserva legale non è distribuibile ai soci.
Essa
è disponibile per la copertura delle perdite dopo che, a tale scopo,
sono state utilizzate tutte le altre riserve disponibili e distribuibili e
prima di erodere il capitale sociale.
In
genere si ritiene che, la riserva legale, indipendentemente dall’entità
raggiunta, possa essere impiegata solamente per la copertura di perdite.
Infatti,
gran parte della dottrina e della giurisprudenza afferma che essa non
può essere utilizzata, indipendentemente dall’entità raggiunta, per
scopi diversi dalla copertura delle perdite.
Tuttavia,
alcuni autori, fermo restando la non distribuibilità ai soci della riserva
legale, ritengono ammissibile un suo impiego per un eventuale aumento
gratuito del capitale sociale.
Ciò
sarebbe giustificato da due motivi:
-
il
primo consiste nel fatto che l’art.2430 del codice civile, al secondo
comma, prevede che la riserva debba essere reintegrata se, viene
diminuita per qualsiasi ragione. L’espressione “per
qualsiasi ragione”, anziché quella “per copertura delle
perdite” farebbe ritenere possibile una riduzione della riserva
anche in ipotesi diverse dalla copertura delle perdite;
-
la
seconda sta nel fatto che l’uso della riserva legale per un aumento
del capitale sociale non fa altro che rafforzare il grado di garanzia
dei terzi.
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