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Società controllate e collegate - i gruppi di imprese e la loro definizione da parte del legislatore nazionale

 


 
 
 

Approfondimento del 07.06.2010

 

Il codice civile non contiene una definizione di gruppo di imprese. L’espressione “gruppo” viene utilizzata esclusivamente nell’art.2545 septies laddove si parla del gruppo cooperativo paritetico.

 

La mancanza di una definizione di gruppo risponde ad una precisa scelta del legislatore che non ha voluto bloccare, in una formula, un fenomeno in rapida evoluzione con il rischio di ritrovarsi ben presto con una nozione di gruppo superata data l’estrema varietà di forme di aggregazione aziendale alle quali si assiste oggigiorno.

 

Nell’art.2359, il legislatore, si è limitato a definire la nozione di società controllate e collegate.

 

Si parla di società controllate in tre ipotesi distinte:

 

  • nel caso di controllo di diritto, ovvero qualora una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società.

 

Esempio:

La società A possiede il 51% del capitale della società B e dunque dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di tale società.

 

 

  • nel caso di controllo di fatto, ovvero qualora una società, pur non avendo la maggioranza assoluta del capitale di un’altra società, possiede un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

 

Esempio:

La società A possiede il 40% del capitale della società B. Dunque non si tratta di una maggioranza assoluta, però di fatto riesce ad avere un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria grazie anche alla presenza di piccoli azionisti che spesso non sono presenti alle assemblee.

 

 

Queste prime due ipotesi rappresentano la definizione più tradizionale e restrittiva di gruppo, ovvero un’insieme di società giuridicamente indipendenti che, per effetto della partecipazione della capogruppo al loro capitale, sono sotto la direzione e sotto il controllo di quest’ultima.

 

 

Nel calcolare la quota di capitale posseduta dalle società controllante si deve detenere conto anche dei voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, mentre non si deve tenere conto dei voti spettanti per conto di terzi.

 

 

  • nel caso di controllo contrattuale, ovvero quando una società è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Esempio:

La società A riesce a controllare di fatto la società B, non in funzione del capitale posseduto dalla prima nella seconda, ma in seguito ad un contratto di esclusiva  che lega la società B alla società A.

 

 

Questa terza ipotesi comporta una definizione del concetto di gruppo di imprese più ampia che non si fonda sulla partecipazione al capitale della società controllata da parte della capogruppo.

 

 

 

Si parla, invece, di società collegate nel caso in cui una società esercita un’influenza notevole su un’altra.

L’influenza notevole si presume per legge quando può essere esercitato:

  • almeno 1/5 dei voti nell’assemblea ordinaria;

  • almeno 1/10 dei voti nell’assemblea ordinaria se la società è quotata.

 

Esempio:

La società B, quotata in borsa, ha un capitale sociale di 500.000 euro. La società A possiede il 15% della società B. L’influenza notevole si presume per legge.

 

Come abbiamo osservato l’art.2359 del Codice civile, fissa dei limiti di partecipazione al capitale superati i quali si presume l’esistenza del collegamento. Non viene precisato, però, se si può parlare di influenza notevole anche in presenza di partecipazioni inferiori rispetto a quelle stabilite, anche se in genere si ritiene che ciò sia ammissibile.

 

Va poi osservato che il collegamento, a differenza del controllo, deve essere sempre esercitato in maniera diretta.

 

 
   

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