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Le società di capitali (Spa, Sapa, Srl)
per finanziarsi possono emettere prestiti obbligazionari.
Le obbligazioni sono titoli di credito che la
società emette e che attribuiscono al sottoscrittore il diritto al rimborso
del capitale e al pagamento di un interesse.
Prima della riforma del diritto societario,
l’emissione di obbligazioni era riconosciuta solamente alle società per
azioni e alle società in accomandita per azioni. Con la riforma del diritto
societario è stata riconosciuta anche alle società a responsabilità limita
la possibilità di emettere dei titoli di debito seppure per esse sono
previste regole diverse (vedi anche l'approfondimento "Obbligazione
e Srl").
L’obbligazione è un titolo di credito
che rappresenta una parte del prestito obbligazionario. L’obbligazionista,
come si è detto, ha diritto alla restituzione del capitale e al pagamento
degli interessi: questi diritti sono detti diritti patrimoniali.
Accanto ad essi l’obbligazionista ha anche altri diritti il cui contenuto è
diverso: diritto di avere una propria assemblea, di eleggere un proprio
rappresentante comune, ecc…
Il prestito obbligazionario rappresenta per la
società una tipica forma di finanziamento a medio-lungo termine.
Dunque, affinché l’impresa abbia una struttura finanziaria equilibrata, è
necessario che tale prestito serva a coprire un fabbisogno finanziario
durevole.
La società può decidere di emettere vari tipi
di prestiti obbligazionari a seconda delle proprie esigenze finanziarie.
La principale categoria di obbligazioni è
rappresentata dalle obbligazioni ordinarie che attribuiscono ai
possessori il diritto ad essere rimborsati, alla scadenza convenuta, in base
al valore nominale del titolo e a ricevere, periodicamente (ogni mese, ogni
semestre o ogni anno) un interesse.
A seconda delle modalità di attribuzione degli
interessi le obbligazioni si differenziano in:
e
Le prime attribuiscono al possessore il
diritto a ricevere un interesse prestabilito già al momento dell’emissione.
Il tasso, pur essendo fisso, può rimanere
costante per tutta la durata del prestito oppure può crescere o diminuire in
tale periodo (si parla allora di obbligazioni step up o step down).
In tutti questi casi il costo del finanziamento è noto per la società
emittente sin dal momento in cui viene decisa l’emissione del prestito.
Le seconde, invece, sono obbligazioni che
attribuiscono all’obbligazionista un interesse che può variare in base ad un
parametro di riferimento che può essere il rendimento dei BOT, una media
dei rendimenti di taluni titoli, ecc.. E’ chiaro che, in questo caso, il
rendimento del titolo varia con il variare dei tassi di mercato e, dunque,
per la società emittente il costo del finanziamento non è noto con certezza
fin dal momento dell’emissione del prestito.
Esistono poi le obbligazioni zero-coupon,
cioè delle obbligazioni prive di cedola (detta per l’appunto coupon)
che non prevedono, quindi, il pagamento di un interesse periodico. Tuttavia
la somma rimborsata alla scadenza del titolo è superiore rispetto al
valore nominale dello stesso. Tale differenza rappresenta il costo
dell’operazione di finanziamento sostenuto dalla società emittente.
Si parla di coupon stripping per
intendere quelle obbligazioni per le quali la negoziazione delle cedole
avviene separatamente rispetto al titolo che diviene uno zero coupon.
L'operazione con la quale il titolo è privato della cedola è detta stripping.
Essa viene effettuata da parte di quelle imprese che intendono collocare il
prestito contemporaneamente presso due categorie di risparmiatori:
-
uno interessato ad acquistare le cedole, cioè
ad avere una rendita semestrale (o anche mensile, o annua) pagandone il
valore attuale;
-
l'altro interessato a riscuotere ad una
determinata scadenza un capitale contro il pagamento attuale di una somma
inferiore.
Altri tipi di obbligazioni sono le rendite
perpetue, le quali non danno diritto al rimborso alla scadenza a favore
dell’obbligazionista. Quest’ultimo percepisce esclusivamente un interesse
prestabilito per sempre. Infine le obbligazioni strutturate sono
titoli il cui rendimento dipende da un’attività sottostante.
Accanto alle obbligazioni ordinarie, che
abbiamo sin qui visto, esistono anche le obbligazioni convertibili:
esse attribuiscono al possessore il diritto di decidere, ad una scadenza
prestabilita, se restare obbligazionisti della società o se convertire le
obbligazioni in azioni della stessa società emittente del prestito o di
altre società in base ad un rapporto di cambio già fissato.
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