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Il Codice civile stabilisce, all’art.2426, che
i crediti devono essere iscritti in bilancio al presumibile valore
di realizzazione. La norma in esame non prevede criteri diversi per le
differenti tipologie di crediti esposte in bilancio: quindi, in linea di
principio, si applica a tutti i crediti dell’impresa. E’ evidente, però,
che, per alcuni tipi di credito il presumibile valore di realizzazione
equivale al valore nominale (si pensi, ad esempio, ai crediti che l’impresa
vanta nei confronti dello Stato per imposte, che difficilmente presentano un
rischio di insolvenza).
I crediti per i quali è più facile che si
possa verificare il rischio di insolvenza sono proprio i crediti
verso i clienti: questi, dunque, vanno indicati in bilancio in base
presumibile valore di realizzazione, quindi, al netto di eventuali fondi
di svalutazione.
Nulla viene però precisato, dal Codice, su
come tale valore debba essere determinato.
A tale proposito è utile la lettura dell’OIC
15.
Il principio contabile nazionale afferma che
nella valutazione crediti il punto di partenza è costituito dal valore
nominale dei crediti. E’ questo, infatti, il valore con il quale tutti i
crediti di natura commerciale sono iscritti in contabilità.
Esempio:
L’impresa vende della merce al cliente
Bianchi, per il valore di 10.000 euro + IVA 20%.
La scrittura rilevata in partita doppia al
momento dell’emissione della fattura è la seguente:
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Cliente Bianchi |
a |
Diversi |
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12.000 |
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a |
Merci c/vendite |
10.000 |
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a |
IVA su vendite |
2.000 |
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Al termine dell’esercizio, il valore dei
crediti iscritti in bilancio (che rappresenta il valore nominale degli
stessi) va rettificato in modo da tenere conto di eventuali:
-
perdite di
inesigibilità;
-
resi e rettifiche di
fatturazione;
-
sconti ed abbuoni;
-
interessi non maturati;
-
altre cause di minor
realizzo.
La
rettifica viene effettuata indirettamente, rilevando o adeguando, in
contabilità un fondo svalutazione crediti o fondo rischi su
crediti. Il fondo viene costituito portando a Conto economico un
componente negativo di reddito denominato “Accantonamento a fondo
svalutazione crediti” o “Perdita presunta su crediti”.
Esempio:
Ipotizziamo, ad esempio, che il credito
sopra visto rappresenti l’unico non ancora riscosso al 31/12. Inoltre,
l’impresa suppone che esso non sarà interamente riscuotibile e prevede una
perdita per inesigibilità pari a 2.000 euro. L’accantonamento viene
effettuato nel modo seguente:
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Perdita presunta su crediti |
a |
Fondo svalutazione crediti |
|
2.000 |
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Pertanto, al termine delle scritture di assestamento, si avrà:
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STATO
PATRIMONIALE |
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Crediti
verso clienti |
12.000 |
Fondo
svalutazione crediti |
2.000 |
|
CONTO
ECONOMICO |
|
Perdita
presunta su crediti |
2.000 |
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I crediti verso clienti compaiono in bilancio,
alla voce:
C) Attivo circolante:
II – Crediti (con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo):
1) verso clienti
L’importo da indicare è il presumibile
valore di realizzo, quindi la differenza tra il valore nominale e il
fondo svalutazione crediti. Pertanto, nel nostro esempio, avremo:
C) Attivo circolante:
II – Crediti:
1) verso clienti 10.000
La perdita presunta su crediti viene riportata
nel Conto economico alla voce:
B) Costi della produzione:
10) ammortamenti e svalutazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi
nell’attivo circolante e delle disponibilità
Nel nostro esempio si avrà:
B) Costi della produzione:
10) ammortamenti e svalutazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi
nell’attivo circolante e delle disponibilità 2.000
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