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Il
Codice civile stabilisce, all’art.2426, che i crediti devono
essere iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
La norma in esame non prevede criteri diversi per le differenti tipologie
di crediti esposte in bilancio: quindi, in linea di principio, si applica
a tutti i crediti dell’impresa. E’ evidente, però, che, per alcuni
tipi di credito il presumibile valore di realizzazione equivale al valore
nominale (si pensi, ad esempio, ai crediti che l’impresa vanta nei
confronti dello Stato per imposte, che difficilmente presentano un rischio
di insolvenza).
I
crediti per i quali è più facile che si possa verificare il rischio
di insolvenza sono proprio i crediti verso i clienti: questi,
dunque, vanno indicati in bilancio in base presumibile valore di
realizzazione, quindi, al netto di eventuali fondi di svalutazione.
Nulla
viene però precisato, dal Codice, su come tale valore debba essere
determinato.
A
tale proposito è utile la lettura dell’OIC 15.
Il
principio contabile nazionale afferma che nella valutazione crediti il
punto di partenza è costituito dal valore nominale dei crediti.
E’ questo, infatti, il valore con il quale tutti i crediti di natura
commerciale sono iscritti in contabilità.
Esempio:
L’impresa
vende della merce al cliente Bianchi, per il valore di 10.000 euro + IVA
20%.
La
scrittura rilevata in partita doppia al momento dell’emissione della
fattura è la seguente:
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Cliente
Bianchi
|
a
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Diversi
|
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12.000
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a
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Merci
c/vendite
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10.000
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|
|
a
|
IVA
su vendite
|
2.000
|
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Al
termine dell’esercizio, il valore dei crediti iscritti in bilancio (che
rappresenta il valore nominale degli stessi) va rettificato in modo
da tenere conto di eventuali:
-
perdite
di inesigibilità;
-
resi
e rettifiche di fatturazione;
-
sconti
ed abbuoni;
-
interessi
non maturati;
-
altre
cause di minor realizzo.
La
rettifica viene effettuata indirettamente, rilevando o adeguando, in
contabilità un fondo svalutazione crediti o fondo rischi su
crediti. Il fondo viene costituito portando a Conto economico un
componente negativo di reddito denominato “Accantonamento a fondo
svalutazione crediti” o “Perdita presunta su crediti”.
Esempio:
Ipotizziamo,
ad esempio, che il credito sopra visto rappresenti l’unico non ancora
riscosso al 31/12. Inoltre, l’impresa suppone che esso non sarà
interamente riscuotibile e prevede una perdita per inesigibilità pari a
2.000 euro. L’accantonamento viene effettuato nel modo seguente:
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Perdita
presunta su crediti
|
a
|
Fondo
svalutazione crediti
|
|
2.000
|
|
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Pertanto,
al termine delle scritture di assestamento, si avrà:
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STATO
PATRIMONIALE
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Crediti
verso clienti
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12.000
|
Fondo
svalutazione crediti
|
2.000
|
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CONTO
ECONOMICO
|
|
Perdita
presunta su crediti
|
2.000
|
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I
crediti verso clienti compaiono in bilancio, alla voce:
C)
Attivo circolante:
II
– Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l’esercizio successivo):
1)
verso clienti
L’importo
da indicare è il presumibile valore di realizzo, quindi la
differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti.
Pertanto, nel nostro esempio, avremo:
C)
Attivo circolante:
II
– Crediti:
1)
verso clienti 10.000
La
perdita presunta su crediti viene riportata nel Conto economico alla voce:
B)
Costi della produzione:
10)
ammortamenti e svalutazioni
d)
svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle
disponibilità
Nel
nostro esempio si avrà:
B)
Costi della produzione:
10)
ammortamenti e svalutazioni
d)
svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle
disponibilità 2.000
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