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Approfondimenti

 
 
Accantonamento a fondo svalutazione crediti - deducibilità fiscale

 


 
 
 
Approfondimento del 07.06.2008

 

Il primo comma dell’art.106 del TUIR stabilisce che “le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”.

 

Cerchiamo di comprendere cosa significa questa norma.

 

Innanzi tutto occorre sottolineare che la svalutazione dei crediti e l’accantonamento per rischi su crediti riguarda i crediti che risultano dal bilancio d’esercizio. La norma si applica ai crediti che derivano dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi indicati al comma 1 dell’art.85, quindi crediti derivanti dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Vanno, in ogni caso esclusi, dalla base di calcolo quei crediti il cui importo è coperto da garanzia assicurativa.

 

Esempio:

Valori contabili 31/12

Crediti verso clienti

10.000

 - di cui coperti da garanzia assicurativa

2.000

 

La base di calcolo del fondo è costituito dai crediti verso clienti al netto di quei crediti coperti da garanzia assicurativa (10.000 – 2.000).

 

Vediamo, nel dettaglio, quali sono i crediti inclusi nella base di calcolo e quali ne sono esclusi.

 

Vanno inclusi nella base di calcolo:

  • i crediti derivanti da cessione di azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

  • i crediti derivanti da finanziamenti alle società controllate o collegate da parte di società che hanno per oggetto l'assunzione di partecipazioni e finanziamenti;

  • i crediti garantiti da pegno e ipoteca (risoluzione n. II-6-701 del 30/12/1993);

  • i crediti ceduti pro-solvendo (Sentenza cassazione n.7317 del 29/11/2002);

  • gli importi documentati da ricevute bancarie (Commissione tributaria centrale, sentenza 20/2/2003, n. 1587);

  • cambiali attive anche se scontate o all’incasso (Cass. n.2133 del 2002).

Vanno esclusi dalla base di calcolo:

  • i crediti derivanti da cessioni di beni strumentali;

  • i crediti commerciali ceduti in factoring (circolare n. 9/015 del 1/8/1987. Non dello stesso parere la sentenza della Corte di Cassazione n. 7317/2002)

  • i crediti scontati e le cambiali scontate che entrano a far parte del plafond dell'ente scontatore (circolare n.9/015 del 1/8/1987)

  • i crediti assistiti da garanzia assicurativa che comporta un costo per il creditore (rientra nella base di calcolo l'eventuale importo non coperto da garanzia assicurativa).

 

 

+ Crediti verso clienti €. ............
+ Cambiali attive (anche se all'incasso o scontate -) €. ............
+ Ricevute bancarie (anche se all'incasso) €. ............
+ Fatture da emettere €. ............
- Svalutazione crediti diretta €. ............
- Crediti stralciati, assicurati, ceduti (sia pro soluto che pro solvendo) €. ............
- Note di accredito da emettere €. ............
- Crediti da attività esenti o non soggetti ad imposta €. ............

 

 

Esempio:

DA CONSIDERARE NELLA BASE DI CALCOLO

Crediti verso clienti

+ Cambiali attive (anche scontate o all’incasso)

+ Ricevute bancarie (anche all’incasso)

+ Fatture da emettere

- Note credito da emettere

- Svalutazione diretta dei crediti

- Crediti stralciati

- Crediti ceduti (pro-soluto e pro-solvendo)

- Crediti coperti da garanzia assicurativa

- Crediti per attività esenti o non soggetti ad imposta

 

 

L’entità dell’accantonamento deducibile deve essere determinata sul valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Poiché in bilancio i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, dato dalla differenza tra valore nominale e fondo svalutazione crediti, il dato di partenza non è il valore con il quale i crediti appaiono in bilancio, ma il valore nominale desumibile dalla contabilità.

 

Esempio:

Valori contabili al 31/12

Crediti verso clienti

10.000

F.do svalutazione crediti

300

Valore di bilancio al 31/12

Crediti verso clienti

9.700

 

La base di calcolo dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti è pari a 10.000.

 

La misura massima dell’accantonamento deducibile in ciascun esercizio è dello 0,50%.

 

Nel nostro esempio, dunque, il limite massimo deducibile è di 50.

 

Chiaramente si tratta di un limite massimo, per tanto, il contribuente potrebbe decidere di dedurre anche un importo inferiore rispetto a quello così determinato.

 

Bisogna, però, tenere presente che la deduzione di quote di accantonamento a fondo svalutazione crediti, non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

 

 

Esempio:

Valori contabili al 31/12

Crediti verso clienti

10.000

F.do svalutazione crediti

500

 

In questo caso non sono più deducibili quote di accantonamento a fondo svalutazione crediti.

 

 

In base a quanto disposto dall’art.110 TUIR, comma 5, nei casi nei quali la durata dell’esercizio

è inferiore all’anno, l’accantonamento deve essere ragguagliato alla durata dell’esercizio stesso.

 

Norme particolari si applicano per gli enti creditizi e finanziari.

 
   

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Stralcio crediti inesigibili

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