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Approfondimenti

 
 
Fondo svalutazione crediti - le regole contabili per determinare l'importo da accantonare al fondo

 


 
 
 

Approfondimento del 07.06.2008

 

I crediti devono essere esposti nello Stato patrimoniale in base al presumibile valore di realizzo.

 

Il punto di partenza per la determinazione del presumibile valore di realizzo è il valore nominale al quale i crediti sono inizialmente iscritti in contabilità.

 

Il valore nominale va rettificato in modo da tenere conto di:

  • perdite di inesigibilità;

  • resi e rettifiche di fatturazione;

  • sconti ed abbuoni;

  • interessi non maturati;

  • altre cause di minor realizzo.

 

Vediamo come va determinata l’entità della rettifica da apportare al valore nominale secondo quanto previsto dall’OIC 15.

 

Per le perdite per inesigibilità che possono essere ragionevolmente previste e relative ai saldi dei crediti esposti in bilancio, il valore nominale va rettificato attraverso un fondo di svalutazione.

 

Il fondo deve essere sufficiente a coprire le perdite per:

  • inesigibilità già manifestatesi;

  • inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti.

Il fondo deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussiste ancora un’obbligazione di regresso.

 

Per determinare l’entità del fondo si possono utilizzare due diversi procedimenti:

  • il procedimento analitico;

  • il procedimento sintetico.

 

Con il procedimento analitico l’accantonamento al fondo è determinato nel modo seguente:

  • si analizzano i crediti singolarmente e si determinano le perdite presunte per le situazioni di inesigibilità già manifestatesi;

  • si stimano le ulteriori perdite che potranno subire i crediti iscritti in bilancio in base all’esperienza maturata nel tempo tenendo conto delle condizioni economiche generali, del settore specifico in cui opera l’impresa, del rischio paese, dell’anzianità dei crediti scaduti.

 

Con il procedimento sintetico le perdite presunte su crediti vengono determinate applicando alcune formule. Ad esempio, come percentuale delle vendite del periodo o dei crediti risultanti dal bilancio al termine dell’esercizio.

 

Il procedimento sintetico dovrebbe essere usato per integrare i risultati ottenuti con quello analitico.

Il procedimento sintetico può sostituire quello analitico solamente in determinati casi, come nell’ipotesi in cui i crediti dell’impresa siano di importo assai modesto e, dunque, si è in presenza di un elevato frazionamento.

 

I crediti iscritti in bilancio possono non essere riscossi non soltanto per perdite per inesigibilità, ma anche per altre cause quali resi di merci, rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni, interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti.

Anche per questi fatti, soprattutto se di importo rilevante, è necessario procedere ad effettuare adeguati stanziamenti in bilancio in base all’analisi di ciascuna situazione esistente, a stime adeguate che tengano conto dell’esperienza passata e di ogni altro elemento utile.

 
   

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