|
I crediti devono essere esposti nello Stato
patrimoniale in base al presumibile valore di realizzo.
Il punto di partenza per la determinazione del
presumibile valore di realizzo è il valore nominale al quale i
crediti sono inizialmente iscritti in contabilità.
Il valore nominale va rettificato in modo da
tenere conto di:
-
perdite di
inesigibilità;
-
resi e rettifiche di
fatturazione;
-
sconti ed abbuoni;
-
interessi non maturati;
-
altre cause di minor
realizzo.
Vediamo come va determinata l’entità della
rettifica da apportare al valore nominale secondo quanto previsto dall’OIC
15.
Per le perdite per inesigibilità che
possono essere ragionevolmente previste e relative ai saldi dei crediti
esposti in bilancio, il valore nominale va rettificato attraverso un
fondo di svalutazione.
Il fondo deve essere sufficiente a coprire le
perdite per:
Il fondo deve inoltre coprire le perdite che
si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussiste ancora
un’obbligazione di regresso.
Per determinare l’entità del fondo si possono
utilizzare due diversi procedimenti:
Con il procedimento analitico
l’accantonamento al fondo è determinato nel modo seguente:
-
si analizzano i crediti singolarmente
e si determinano le perdite presunte per le situazioni di inesigibilità
già manifestatesi;
-
si stimano le ulteriori perdite che
potranno subire i crediti iscritti in bilancio in base all’esperienza
maturata nel tempo tenendo conto delle condizioni economiche generali, del
settore specifico in cui opera l’impresa, del rischio paese,
dell’anzianità dei crediti scaduti.
Con il procedimento sintetico le
perdite presunte su crediti vengono determinate applicando alcune formule.
Ad esempio, come percentuale delle vendite del periodo o dei crediti
risultanti dal bilancio al termine dell’esercizio.
Il procedimento sintetico dovrebbe essere
usato per integrare i risultati ottenuti con quello analitico.
Il procedimento sintetico può sostituire
quello analitico solamente in determinati casi, come nell’ipotesi in cui i
crediti dell’impresa siano di importo assai modesto e, dunque, si è in
presenza di un elevato frazionamento.
I crediti iscritti in bilancio possono non
essere riscossi non soltanto per perdite per inesigibilità, ma anche per
altre cause quali resi di merci, rettifiche di fatturazione, sconti e
abbuoni, interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti.
Anche per questi fatti, soprattutto se di
importo rilevante, è necessario procedere ad effettuare adeguati
stanziamenti in bilancio in base all’analisi di ciascuna situazione
esistente, a stime adeguate che tengano conto dell’esperienza passata e di
ogni altro elemento utile. |