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Il quinto comma dell’art.101 del TUIR, in
materia di perdite su crediti, prevede che le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in
ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi.
In base a quanto disposto da tale norma:
-
la perdita è deducibile se il debitore è
assoggettato a procedura concorsuale;
-
la perdita è deducibile, in assenza di
procedura concorsuale, solamente se risulta da elementi certi e precisi.
Esaminiamo la prima ipotesi, quella di
procedure concorsuali. In questi casi esiste una presunzione assoluta circa
la certezza della perdita. Le procedure concorsuali che consentono la
deducibilità della perdita sono:
In tutti i casi di procedure concorsuali, la
perdita deducibile è sempre e soltanto la parte di credito che si prevede di
non poter incassare.
Ricordiamo che, nei casi di concordato
preventivo, il debitore deve garantire il pagamento di almeno il 40% dei
creditori chirografari (oltre al pagamento integrale dei creditori
privilegiati). Quindi la perdita non potrà mai essere superiore al 60% del
valore nominale del credito.
In tutti i casi nei quali non si è in presenza
di una procedura concorsuale, la perdita deve risultare da elementi
certi e precisi. Essa, deve essere analiticamente comprovata sulla base
di una
effettiva documentazione del mancato realizzo
e del carattere definitivo della perdita (R.M.124 del 06/08/1976).
Pertanto è necessario dimostrare di aver fatto
quanto era possibile per il recupero del credito. così, ad esempio, la
perdita potrà essere considerata deducibile nel caso in cui sono state
esperite infruttuosamente tutte le azioni legali per il recupero del credito
o ancora in caso di esito negativo del pignoramento, o ancora nei casi di:
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chiusura dei locali dell'impresa;
-
irreperibilità del debitore;
-
denuncia penale per truffa;
-
spese da sostenere per il recupero del
credito eccessive rispetto all’importo del credito recuperabile.
Le perdite su crediti, in presenza di
procedure concorsuali o di elementi certi e precisi, sono deducibili
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi (Art.106
TUIR, comma 2).
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