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La concessione di crediti ai clienti è
usata dalle imprese con due scopi diversi:
La concessione di crediti ai clienti può
aumentare il rischio che si verifichino delle perdite su crediti.
Nel caso in cui, alla scadenza concordata, il
cliente è inadempiente , è buona norma sollecitare il pagamento di quanto
dovuto.
Nei casi in cui il debitore si trova nella
temporanea impossibilità di pagare, l’impresa può concedere un rinnovo
totale o parziale del credito. In questi casi può essere chiesto il rilascio
di un effetto e al cliente possono essere addebitati gli interessi ed
eventuali spese sostenute per il recupero del credito.
Nei casi nei quali la difficoltà del cliente
non è solo momentanea è opportuno rivolgersi ad un legale per tentare il
recupero del credito.
Sotto il profilo contabile, può essere utile
distinguere i crediti già scaduti e il cui recupero è dubbio, dai restanti
crediti verso clienti. Essi, quindi, possono essere stornati dal conto
Crediti verso clienti e portati ad un conto crediti insoluti o
crediti dubbi o crediti in sofferenza.
Esempio:
La nostra impresa vanta un credito verso il
cliente Rossi la cui riscossione è dubbia. Il credito ammonta a 10.000 euro
e la pratica è stata passata già ad un legale.
Si può decidere di redigere la seguente
scrittura in Partita Doppia:
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Crediti insoluti |
a |
Cliente Rossi |
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10.000 |
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In seguito, potrebbe accadere che il credito
sia riscosso per intero. Qualora è possibile, si addebitano al cliente anche
gli interessi di mora e le spese di riscossione del credito:
Esempio:
viene riscosso in contanti l’intero credito
di 10.000 euro, più 300 euro di interessi di mora e 500 euro di spese
sostenute per il recupero del credito
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Cassa |
a |
Diversi |
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10.800 |
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a |
Crediti insoluti |
10.000 |
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a |
Interessi di mora |
300 |
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a |
Spese rimborsabili |
500 |
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Potrebbe però accadere che il credito risulti,
in tutto o in parte, inesigibile. In questi casi è necessario procedere allo
stralcio della parte di credito che l’impresa non potrà riscuotere.
Due sono le situazioni che si possono
verificare:
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il credito è riscosso solo in parte.
Esempio:
vengono riscossi in contanti solamente
3.000 euro.
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Cassa |
a |
Crediti insoluti |
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3.000 |
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La parte restante di 7.000 euro rappresenta un
credito inesigibile che deve essere stralciato dalla contabilità.
Per poter procedere allo stralcio occorre,
innanzitutto, individuare l’anno in cui è sorto il credito. Le ipotesi
possibili sono due:
Vediamo la prima ipotesi:
il credito è sorto nello stesso anno
in cui si procede al suo stralcio. In questo caso è necessario far
gravare la perdita sull’esercizio, in quanto essa è di competenza
dello stesso. La scrittura da redigere è la seguente:
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Perdite su crediti |
a |
Crediti insoluti |
|
7.000 |
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Il questo modo il conto “crediti insoluti”
risulta chiuso.
Passiamo alla seconda ipotesi:
il credito è sorto negli anni
precedenti rispetto a quello nel quale si procede allo stralcio. In
questo caso bisogna verificare se esiste un fondo svalutazione crediti
sufficiente alla copertura del credito da stralciare o meno.
Ipotizziamo che l’entità del fondo sia tale da
consentire la copertura della perdita. Avremo:
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Fondo svalutazione crediti |
a |
Crediti insoluti |
|
7.000 |
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Se, invece, l’entità del fondo è tale da non
consentire l’intera copertura della perdita, si dovrà utilizzare il fondo
disponibile per intero e per la parte restante rilevare una sopravvenienza
passiva in quanto ci troviamo di fronte ad un costo che l’impresa non ha
rilevato nell’esercizio di competenza.
Supponiamo, quindi, che il fondo svalutazione
crediti ammonti a 6.000 euro. Avremo:
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Diversi |
a |
Crediti insoluti |
|
7.000 |
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Fondo svalutazione crediti |
|
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6.000 |
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Sopravvenienza passiva |
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1.000 |
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Anche in questo caso, al termine delle
scritture il conto “crediti insoluti” risulta chiuso.
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La seconda situazione che si può verificare
è che il credito sia completamente inesigibile.
Esempio:
viene stralciato per intero il credito
inesigibile di 10.000 euro
Anche in questo caso occorre individuare
l’anno in cui è sorto il credito.
Se il credito è sorto nello stesso anno in cui
si procede al suo stralcio, occorre far gravare la perdita sull’esercizio di
competenza:
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Perdite su crediti |
a |
Crediti insoluti |
|
10.000 |
|
|
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Se, invece, il credito è sorto negli anni
precedenti rispetto a quello nel quale si procede allo stralcio, occorre
verificare se esiste un fondo svalutazione crediti sufficiente alla
copertura del credito da stralciare o meno.
Qualora l’entità del fondo sia tale da
consentire la copertura della perdita, si utilizzerà esclusivamente il
fondo:
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Fondo svalutazione crediti |
a |
Crediti insoluti |
|
10.000 |
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In caso contrario si dovrà utilizzare il fondo
disponibile per intero e per la parte restante rilevare una sopravvenienza
passiva (ipotizziamo che il fondo svalutazione crediti ammonti a 6.000
euro). Avremo:
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Diversi |
a |
Crediti insoluti |
|
10.000 |
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Fondo svalutazione crediti |
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|
6.000 |
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Sopravvenienze passive |
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4.000 |
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In tutti i casi nei quali lo stralcio del
credito inesigibile avviene mediante l’uso del fondo svalutazione credito,
oltre alla registrazione con metodo diretto, sopra vista, è possibile
avvalersi anche di un metodo indiretto.
Esempio: svalutato credito insoluto per
6.000 euro mediante il fondo svalutazione crediti.
metodo diretto
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Fondo svalutazione crediti |
a |
Crediti insoluti |
|
6.000 |
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metodo indiretto
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Perdite su crediti di esercizi precedenti |
a |
Crediti insoluti |
|
6.000 |
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Fondo svalutazione crediti |
a |
Utilizzo fondo svalutazione crediti |
|
6.000 |
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Procedendo in questo modo, con la prima
scrittura si chiude il conto crediti insoluti rilevando un componente
negativo di reddito “Perdite su crediti di esercizi precedenti”,
mentre con la seconda scrittura si riduce l’importo del Fondo svalutazione
crediti rilevando l’“Utilizzo del fondo svalutazione crediti”.
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