|
Le società, che non abbiano emesso titoli
negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
-
totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 3.650.000 euro;
-
ricavi delle vendite e delle prestazioni:
7.300.000 euro;
-
dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 50 unità.
I limiti sono stati modificati con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27/11/2006, n. 277, del Decreto
legislativo 7/11/2006 n. 285, che ha dato attuazione della Direttiva n.
2003/38/CE, di modifica alla Direttiva n. 78/660/CEE.
Le novità sono entrate in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, quindi il 12 dicembre 2006. Per i bilanci approvati fino al
giorno precedente andavano applicati i vecchi limiti, ovvero:
-
totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 3.125.000 euro;
-
ricavi delle vendite e delle prestazioni:
6.250.000 euro;
-
dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 50 unità.
Le imprese che, non hanno emesso titolo
negoziati sui mercati regolamentati e non superano i limiti dimensionali
previsti dalla legge, possono comunque decidere di redigere il bilancio in
forma ordinaria.
|
|