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Approfondimenti

 

 

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante - cosa occorre indicare in questa voce del Conto economico

 


 

 

Approfondimento del 07.08.2008

 

Nel Conto economico, alla categoria

 

B) Costi della produzione

 

troviamo una serie di voci tra le quali:

 

10) ammortamenti e svalutazioni

……

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

 

Soffermiamoci su tale voce e cerchiamo di comprendere quali componenti di reddito vanno indicati tra le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

 

Innanzitutto diciamo che sono crediti compresi nell’attivo circolante, i seguenti crediti:

 

  • crediti verso clienti (C.II.1)

  • crediti verso imprese controllate (C.II.2)

  • crediti verso imprese collegate (C.II.3)

  • crediti verso controllanti (C.II.4)

  • crediti verso altri (C.II.5)

 

Le disponibilità liquide, invece, sono costituite da:

 

  • depositi bancari e postali (C.IV.1)

  • assegni (C.IV.2)

  • denaro e valori in cassa (C.IV.3)

 

Pertanto nella voce Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide vanno indicati:

  • gli accantonamenti e le svalutazioni di tutti i crediti indicati nell’attivo circolante (crediti verso clienti, verso controllate, verso collegate, verso controllanti e altri crediti)

  • gli accantonamenti e le svalutazioni di tutte le poste iscritte tra le disponibilità liquide (depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa).

 

Soffermiamoci ora sull’esame delle svalutazioni relative ai crediti compresi nell’attivo circolante. I componenti di reddito che più di frequente compaiono in tale voce sono gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti di natura commerciale.

 

Le perdite realizzate su crediti, quindi quelle perdite che non derivano da una valutazione dei crediti, vanno indicate tra gli oneri diversi di gestione (B.14). Ad esempio questa situazione si verifica nel caso di perdite derivanti da un riconoscimento giudiziale del minor valore del credito rispetto a quello iscritto in bilancio o le perdite dovute a prescrizione di crediti o a cessione di crediti.

 

Non vanno indicate alla voce B.10.d neppure le svalutazioni di crediti immobilizzati che vanno indicati alla voce D.19- svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (Documento interpretativo n.1 del principio contabile n.12).

 

Per quanto riguarda le svalutazioni relative alle disponibilità liquide precisiamo che, il denaro e i valori in cassa, sono sempre valutati al valore nominale: per tanto essi non possono mai generare delle svalutazioni da iscrivere alla voce  B.10.d.

 

Per quanto riguarda, invece, depositi bancari e postali, assegni bancari e circolari e simili, trattandosi di crediti, la valutazione va fatta al presumibile valore di realizzo. Esso, normalmente, coincide con il valore nominale, tuttavia si possono avere delle situazioni eccezionali di difficoltà di esigibilità, che rendono necessaria una svalutazione con la rilevazione del relativo componente negato di reddito alla voce B.10.d. (OIC 14)

 

 
   

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Stralcio crediti inesigibili

Crediti verso clienti

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