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Nel Conto economico, alla categoria
B) Costi della produzione
troviamo una serie di voci tra le quali:
10) ammortamenti e svalutazioni
……
d) svalutazioni dei crediti compresi
nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
Soffermiamoci su tale voce e cerchiamo di
comprendere quali componenti di reddito vanno indicati tra le svalutazioni
dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.
Innanzitutto diciamo che sono crediti
compresi nell’attivo circolante, i seguenti crediti:
-
crediti verso clienti
(C.II.1)
-
crediti verso imprese
controllate (C.II.2)
-
crediti verso imprese
collegate (C.II.3)
-
crediti verso
controllanti (C.II.4)
-
crediti verso altri (C.II.5)
Le disponibilità liquide, invece, sono
costituite da:
Pertanto nella voce Svalutazione dei
crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
vanno indicati:
-
gli accantonamenti e
le svalutazioni di tutti i crediti indicati nell’attivo circolante (crediti
verso clienti, verso controllate, verso collegate, verso controllanti e
altri crediti)
-
gli accantonamenti e
le svalutazioni di tutte le poste iscritte tra le disponibilità liquide
(depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa).
Soffermiamoci ora sull’esame delle
svalutazioni relative ai crediti compresi nell’attivo circolante. I
componenti di reddito che più di frequente compaiono in tale voce sono gli
accantonamenti e le svalutazioni dei crediti di natura commerciale.
Le perdite realizzate su crediti, quindi
quelle perdite che non derivano da una valutazione dei crediti, vanno
indicate tra gli oneri diversi di gestione (B.14). Ad esempio questa
situazione si verifica nel caso di perdite derivanti da un riconoscimento
giudiziale del minor valore del credito rispetto a quello iscritto in
bilancio o le perdite dovute a prescrizione di crediti o a cessione di
crediti.
Non vanno indicate alla voce B.10.d neppure le
svalutazioni di crediti immobilizzati che vanno indicati alla voce D.19-
svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (Documento interpretativo
n.1 del principio contabile n.12).
Per quanto riguarda le svalutazioni relative
alle disponibilità liquide precisiamo che, il denaro e i valori in
cassa, sono sempre valutati al valore nominale: per tanto essi
non possono mai generare delle svalutazioni da iscrivere alla voce B.10.d.
Per quanto riguarda, invece, depositi bancari
e postali, assegni bancari e circolari e simili, trattandosi di crediti, la
valutazione va fatta al presumibile valore di realizzo. Esso,
normalmente, coincide con il valore nominale, tuttavia si possono avere
delle situazioni eccezionali di difficoltà di esigibilità, che rendono
necessaria una svalutazione con la rilevazione del relativo componente
negato di reddito alla voce B.10.d. (OIC 14)
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